A cura di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio
La riforma dello Sport è ai nastri di partenza. Contiene anche importanti modifiche alla normativa sui rapporti di lavoro nell’ambito sportivo. Sono molte le novità su questo versante che, in mancanza delle annunciate proroghe, rischiano di partire dal 1° gennaio prossimo con alcuni importanti nodi ancora da sciogliere.
Un primo aspetto riguarda i chiarimenti intervenuti con il decreto correttivo 163/2022 in merito all’inquadramento dei lavoratori in ambito sportivo. Scompare la distinzione del lavoro nei settori dilettantistico e professionistico.
Il lavoratore sportivo che svolge la propria attività dietro corrispettivo potrà essere inquadrato nell’ambito del lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), oppure subordinato. Manca, dunque, una indicazione “preferenziale” entro la quale incanalare il rapporto di lavoro, che potrà tuttavia essere inquadrato nell’ambito della co.co.co al ricorrere di alcuni requisiti: svolgimento delle attività in coerenza con i regolamenti degli organismi sportivi del Coni e durata – al netto della partecipazione a manifestazioni sportive – non superiore le 18 ore settimanali. Previsioni, queste, che non chiariscono le modalità di computo dei citati limiti quantitativi, specie laddove l’attività sia resa a favore di più sodalizi.
Positivo il ripristino, con il decreto correttivo, dell’esimente del Jobs Act, che esclude dalla presunzione di subordinazione le collaborazioni rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche. Questa tutela, tuttavia, non sembra estendersi anche alle collaborazioni di carattere amministrativo gestionale per le quali occorrerà un chiarimento ulteriore al fine di non vanificare l’opera di revisione.
Altro aspetto poco valorizzato, ma che inciderà sulla quantificazione delle retribuzioni a partire dal prossimo 1° gennaio, attiene al nuovo tetto imposto dall’articolo 8 del Dlgs 36/2021 in tema di divieto di distribuzione utili. In particolare la norma, richiamando espressamente i limiti stabiliti dal decreto 112/2017 sull’impresa sociale, prevede che i compensi dei lavoratori non potranno superare il 40% rispetto a quanto previsto dal Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro). Particolarmente utili, in questo senso, saranno le indicazioni già fornite sul punto dal ministero del Lavoro (con la nota 2088/2020) al fine di orientare gli operatori nel calcolo dei limiti retributivi.
Altro aspetto riguarda i volontari sportivi, per i quali, stando alle ultime novità, è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute fuori dal territorio comunale di residenza. Una previsione piuttosto restrittiva, non in linea peraltro con il Codice del Terzo settore (Cts), che determinerebbe non poche disparità di trattamento in funzione dell’indirizzo di residenza, specie per chi vive nelle grandi città. Probabilmente sotto questo punto di vista sarebbe stato più utile inserire un riferimento tout court al Codice del Terzo settore, anche al fine di recepire le previsioni in tema di registro dei volontari e autocertificazione delle spese con massimali giornalieri (10 euro) e mensili (150 euro) predefiniti.
[Pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 13 Dicembre 2022]