Terzo settore, entro il 3 dicembre le domande per gli immobili del Demanio

[di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio, pubblicato in Norme & Tributi de «Il Sole 24 Ore» del 6 agosto 2024]

Enti del terzo settore, c’è tempo fino al 3 dicembre prossimo per la concessione agevolata degli immobili. Si tratta della prima tranche del 2024 dei bandi di concessione di immobili di proprietà dello Stato che l’Agenzia del Demanio pubblica due volte l’anno – a luglio e a novembre – nell’ambito delle attività legate ai c.d. Progetti a Rete. Vale a dire progetti che si propongono di favorire la valorizzazione economica, sociale e culturale di immobili pubblici e consentirne il loro recupero e riuso. Diversi sono gli strumenti attuativi privilegiati per l’affidamento degli immobili, tra cui rientra anche la concessione agevolata prevista per gli Ets dal Codice del Terzo settore (art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017).

L’istituto della concessione agevolata a favore del Terzo settore

Il Codice, al citato art. 71, consente la concessione agevolata di beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione – a fronte del pagamento di un canone agevolato – agli enti del Terzo settore iscritti nel relativo Registro unico, ivi incluse le imprese sociali. L’accesso al beneficio non riguarda, tuttavia, la generalità degli Ets ma solo coloro che svolgano le attività nei seguenti di interesse generale:

  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La norma rimette poi alle Amministrazioni interessate il compito di determinare la durata della concessione, comunque non oltre i 50 anni, nonché il canone agevolato. Con la possibilità per l’ente concessionario di detrarsi le spese sostenute per gli interventi di recupero e restauro degli immobili entro il limite massimo del canone stesso.

La procedura di accesso ai beni pubblici

Sotto il profilo operativo, per gli immobili dello Stato, l’Agenzia del Demanio avvia e gestisce le procedure di gara a livello territoriale con avvisi pubblicati dalle singole Direzioni Territoriali per l’affidamento degli immobili statali di competenza. Vale a dire, per questa prima tranche 2024, le Direzioni di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Discorso diverso per gli immobili di proprietà degli altri enti pubblici (es. regionali e enti locali). In quest’ipotesi i bandi da essi direttamente gestiti sono oggetto di pubblicazione sui rispetti siti web istituzionali. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere riferita ad un solo lotto, ferma restando la possibilità di presentare tante domande quanti sono i lotti complessivi del bando di gara. Prima di finalizzare le domande, agli enti è consentito anche richiedere un sopralluogo dell’immobile che dovrà effettuarsi tra il 15 luglio e il novembre prossimo. Un passaggio, questo, necessario per certificare l’avvenuta conoscenza dei beni che costituisce requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione. In alternativa, l’ente sarà tenuto ad autodichiarare la conoscenza dello stato dei luoghi depositando apposita attestazione tra gli allegati necessari per la presentazione dell’istanza. Oltre a ciò l’ente sarà tenuto a comprovare l’avvenuta iscrizione al Runts, nonché l’effettivo svolgimento delle attività d’interesse generale. Sarà, dunque, necessario il deposito dello Statuto ove vi sia evidenza delle attività d’interesse generale svolte nei settori di cui all’art. 5, comma 1, lett. f), i), k) o z) del Cts.

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