[di Luigi Bobba, pubblicato in «Avvenire» del 14 marzo 2025 pag. 7]
L’attesa è stata lunga, complice anche il fatto che dal 2017 – anno in cui è stato varato il Codice del Terzo settore -, si sono succeduti ben quattro diversi governi. E questo certo non ha aiutato a portare a termine rapidamente l’iter previsto per l’autorizzazione della Commissione europea circa la piena compatibilità delle norme fiscali riservate agli Enti del terzo settore (ETS) e alle imprese sociali con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Il traguardo, almeno in linea di principio, è stato conseguito anche se ora si apre una fase applicativa importante in cui sarà richiesto agli organi istituzionali ma anche agli ETS di non vanificare il risultato ottenuto. In sintesi, che cosa ha detto la Commissione europea attraverso la comfort letter indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito di un dialogo serrato che ha consentito allo stesso Ministero di rappresentare il carattere multiforme del Terzo settore italiano?
Innanzitutto la Commissione ha riconosciuto che gli ETS non giocano con le stesse regole delle imprese profit in quanto sono tenuti a svolgere in via principale non una qualsiasi attività, ma quelle di interesse generale individuate dal legislatore all’art.5 del Codice del Terzo settore.
In secondo luogo – e forse questo è il passaggio che può aprire la prospettiva di un vero e proprio “diritto tributario del terzo settore” – la Commissione afferma che le tasse si pagano sul reddito “posseduto”. Ma nel caso degli ETS, questa circostanza non si realizza, in quanto gli stessi non possono distribuire gli utili prodotti ma devono investirli obbligatoriamente in attività di interesse generale. Insomma non si può tassare un reddito di cui non si può disporre a piacimento. Ciò produce come conseguenza che, in particolare per le imprese sociali, gli utili realizzati e interamente reinvestiti saranno totalmente defiscalizzati.
Queste dunque le regole di principio che, da un lato, chiudono definitivamente una fase di incertezza sui regimi fiscali da applicare agli ETS; dall’altro, come si evince dalla comfort letter, il regime fiscale di maggior favore per tali enti non è da considerarsi come una deroga a quello applicabile alle imprese profit, bensì come un sistema di regolazione fiscale distintivo e proprio di enti con fini solidaristici e di utilità sociale.
Le conseguenze per gli ETS sono di due tipi. La prima: le Onlus, iscritte finora ad uno speciale registro dell’Agenzia delle entrate, avranno tempo fino al 31 marzo del 2026 per presentare istanza di iscrizione al RUNTS, pena la devoluzione del patrimonio incrementale. Ad oggi, delle circa 22.000 Onlus esistenti, solo poco più di 2.500 sono già transitate nel nuovo Registro degli ETS. La seconda conseguenza riguarda ,invece, il nuovo quadro fiscale. I regimi fiscali previsti dal Codice entreranno in vigore dal 1 gennaio 2026 definendo una fiscalità di favore per gli ETS. Ricordiamo che l’impossibilità di applicare questi nuovi e più favorevoli regimi fiscali ha comportato, in questi sette anni di attesa, una mancata assegnazione di più 160 milioni di euro agli ETS.
Infine restano due misure ancora da definire e sulle quali la Commissione ha chiesto degli approfondimenti. Si tratta dei Titoli di solidarietà, una particolare forma di titoli finanziari finalizzati a raccogliere risparmio da investire in progetti e attività degli ETS. Titoli, per la cui rendita, è previsto un trattamento fiscale analogo ai titoli di Stato, ovvero il 12,5%. La seconda misura riguarda gli investimenti nel capitale delle imprese sociali che godono di detrazioni al 30% per le persone fisiche e di deduzioni dello stesso tenore per le imprese e gli enti. Si tratta di due misure altrettanto importanti in quanto orientate a convogliare risparmio negli investimenti dei soggetti dell’economia sociale. E qui non si può non richiamare l’impegno che il Governo ha assunto di varare entro l’anno – come prevede una Raccomandazione del Consiglio europeo – “Un Piano di azione per l’economia sociale”, volto a rafforzare quei soggetti che generano buona occupazione e inclusione sociale. Si apre dunque una stagione in cui si potrà dare consistenza e stabilità a quel vasto ecosistema di soggetti che hanno come unica stella polare il bene comune.