Sul finire dell’anno passato, l’art. 1, attraverso i commi 293-297 della legge dedicata al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e al bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (l. 30 dicembre 2024, n. 207), ha dettato precise disposizioni in materia di valorizzazione del ruolo delle associazioni di pazienti, prevedendo, di conseguenza, l’istituzione del relativo registro (c.d. RUAS).
Come si evince dalla lettura del comma 293, proprio al fine di valorizzare “nell’interesse pubblico, il contributo, le competenze e la capacità di impatto delle associazioni di pazienti, dei gruppi di associazioni di pazienti e delle loro federazioni”, il Ministero della salute e l’AIFA, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi, a far data dal 1° gennaio 2025), dovranno definire, “con propri regolamenti, i criteri per la partecipazione delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 294 ai principali processi decisionali in materia di salute, individuati dal medesimo Ministro della salute, e alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica dell’AIFA, nelle aree di coinvolgimento individuate dalla medesima AIFA”.
Il RUAS sarà gestito dal Ministero della salute; sarà accessibile da un apposito sito internet presente sul portale istituzionale del Ministero, ente competente ai fini della relativa iscrizione. Come disposto dal comma 294, il registro sarà popolato dalle associazioni capaci di soddisfare i seguenti requisiti:
a) siano costituite da almeno dieci anni;
b) siano iscritte nel RUNTS o in un altro albo ufficialmente riconosciuto;
c) adottino un approccio orientato alle esigenze del paziente, conformemente a quanto previsto dalla scheda 14 del Patto per la salute, di cui all’intesa del 18 dicembre 2019 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) applichino criteri di trasparenza e di rendicontazione previsti per l’attività di interesse pubblico;
e) rappresentino e promuovano, nell’ambito della propria attività, le istanze di cittadini, pazienti e caregiver in ambito sanitario.
Al fine di favorire una sinergia tra gli enti esponenziali e le strutture pubbliche, così da strutturare forme di raccordo interistituzionale, il comma 295 obbliga il Ministero della salute “a inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al RUAS all’interno degli organismi costituiti presso il Ministero medesimo, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro, in base all0oggetto specifico e ai percorsi istituzionali specificamente attivi, individuati dallo stesso Ministero. Il coinvolgimento del rappresentante di cui al presente comma riguarda i provvedimenti, i piani e i programmi individuati dal Ministero della salute e tutte le fasi, dall’istruttoria all’adozione finale dell’atto, del provvedimento o della decisione, nonché i percorsi decisionali sui farmaci individuati dalla Commissione scientifica ed economica dell’AIFA. Il rappresentante di cui al presente comma è nominato dalle associazioni iscritte al RUAS che siano rilevanti e significative rispetto all’oggetto in discussione, con riferimento alla specifica patologia. Il rappresentante nominato sottoscrive una dichiarazione con la quale esclude l’esistenza di conflitti di interessi personali. Della nomina del rappresentante è data notizia mediante pubblicazione nel sito internet del RUAS di cui al comma 294. Il rappresentante non ha diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.
L’intervento disciplinare lascia emergere – come sottolineato dal Prof. Antonio Fici in occasione della presentazione del 4° Rapporto sullo stato e le prospettive del diritto del Terzo settore in Italia. Terzjus Report 2024 – il consolidarsi di un sistema giuridico del Terzo settore, ricco, complesso e articolato, che ha trovato nel codice del 2017 e nel d.lgs. n. 112/2017 una primaria legittimazione positiva: quest’ultima viene affiancata e avvalorata da altre fonti normative, autentici formanti che operano “dall’alto”.