Trasparenza e informazioni puntuali verso terzi in base alla natura delle attività esercitate e alle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione di impatto sociale. Sono questi alcuni dei punti cardine intorno ai quali ruotano le linee guida del bilancio sociale pubblicate lo scorso 9 agosto in Gazzetta ufficiale. Dal prossimo anno, dunque, scatterà l’obbligo per gli enti del terzo settore (Ets) con entrate superiori a un milione di euro di predisporre il bilancio sociale, depositarlo presso il Registro unico del Terzo settore o il Registro delle imprese (per imprese sociali e coop sociali). Lo stesso andrà pubblicato anche sul sito internet dell’ente o su quello della rete associativa (per chi aderisca ad una rete e sia sprovvisto di sito proprio). Questo obbligo varrà anche per gli Ets che, pur non superando il limite di entrate, decideranno di adottare facoltativamente il bilancio sociale. Anche per questi sarà necessario adeguarsi alle linee guida. Per le imprese sociali già obbligate a questo adempimento si tratterà di sostituire le precedenti linee guida con quelle appena approvate, mentre tutte le coop sociali (molte delle quali già adottavano il bilancio sociale in base a normative regionali) saranno tenute a redigere il documento a prescindere dal superamento del limite dimensionale.
Va detto che, a differenza di quanto previsto in precedenza, le nuove linee guida prevedono a carico delle imprese sociali, con esclusione delle coop a mutualità prevalente, anche l’indicazione delle forme e modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti. Finalità del bilancio sociale è quella di rendicontare responsabilità dei comportamenti, risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’ente. L’intento è fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie, permettendo agli associati, lavoratori, terzi (ivi incluse le pubbliche amministrazioni) nonché potenziali donatori di conoscere il valore generato dall’organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti. Il bilancio sociale dovrà seguire uno schema puntuale con sezioni e sottosezioni, la cui omissione dovrà essere giustificata. I punti rilevanti riguardano: metodologia redazionale e standard di rendicontazione utilizzati, informazioni generali sull’ente e sistema di governance con mappatura dei principali stakeholder e loro coinvolgimento nelle attività dell’ente. A questi si aggiungono le informazioni sul personale e sui volontari coinvolti, obiettivi e attività svolte nonché situazione economica e finanziaria, con particolare riferimento alle risorse raccolte distinguendo tra fondi pubblici e privati. Due questioni operative, infine. Il codice del terzo settore non indica l’organo deputato all’approvazione del bilancio sociale. Di questo occorrerà tenere conto in sede di adeguamento statutario. Inoltre, scattano compiti anche per gli organi di controllo, che dovranno indicare nel bilancio sociale gli esiti del monitoraggio in merito all’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale nonché attestare la conformità del documento alle linee guida (questo adempimento non riguarderà le coop sociali).
Articolo tratto da Le parole del non profit de Il sole 24 Ore del 14 agosto 2019.