Il “nuovo” DM 106/2020 sul funzionamento del Runts tra semplificazioni, chiarimenti e innovazioni

Introduzione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 66 dello scorso 20 marzo, è stato pubblicato un decreto ministeriale (n. 2 del 13 gennaio 2026) che modifica in alcune sue parti il DM 106/2020 sul funzionamento del RUNTS. 

L’intervento sul DM 106/2020 era atteso, poiché occorreva da un lato dare attuazione ad alcune nuove disposizioni del Codice, introdotte dalla legge 104/2024, dall’altro lato disciplinare situazioni e vicende che il testo originario del decreto non teneva in (adeguata) considerazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) ha altresì colto questa occasione per elevare allo stato di norme secondarie proprie prassi interpretative ed applicative della normativa primaria. Non mancano piccoli aggiustamenti formali e correzioni di mere lacune o refusi che si trovavano nel testo originario del DM 106/2020.

Il quadro emergente dai ritocchi che saranno qui oggetto di breve commento può ritenersi senz’altro positivo e favorevole agli ETS, soprattutto in ragione di alcune semplificazioni che il rinnovato testo del DM 106/2020 introduce sotto il profilo dei loro rapporti con il RUNTS.

Nel proprio sito Internet, il MLPS chiarisce che Le nuove funzionalità legate al DM 2/2026 saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, a partire dal 9 aprile 2026.  

Nel prosieguo di questa nota si presenteranno le principali novità aggregate per temi. Ad una tabella riassuntiva è invece affidata la raffigurazione del nuovo testo del DM 106/2020 a seguito delle modifiche ed integrazioni ad esso apportate dal DM 2/2026.   

Delega per l’iscrizione al RUNTS

Il nuovo art. 8, comma 2-bis, DM 106/2020, consente ai soggetti legittimati a presentare domanda di iscrizione di un ente nel RUNTS di conferire ad una persona da essi individuata un’apposita delega alla compilazione, all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza telematica

È la semplificazione che forse è stata più attesa dagli ETS, ma anche dalle reti associative che presentano istanza di iscrizione per gli enti loro aderenti. Sin qui, in virtù di una rigida interpretazione letterale dell’art. 47, comma 1, CTS, si era ritenuto da parte del ministero competente che i soggetti individuati dall’art. 47 come legittimati ad iscrivere gli enti al RUNTS – ovverosia i rappresentanti legali dell’ente e della rete associativa di adesione dell’ente – non potessero delegare alcuno a formulare l’istanza nel loro interesse. Ciò perché l’art. 47, comma 1, recitava: “la domanda di iscrizione … è presentata dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca”. In verità, alla fattispecie poteva già applicarsi l’art. 38, comma 3-bis, d.P.R. 445/2000, che tale delega in generale consente, ma si è dovuto attendere la modifica dell’art. 47, comma 1, ad opera della l. 104/2024, per porre le basi per un quanto mai opportuno cambio di rotta. Con l. 104/2024, sono state infatti inserire nell’art. 47, comma 1, CTS, le parole “o un suo delegato”. L’ipotesi di delega è quindi penetrata nel DM 106/2020 per effetto delle ultime modifiche in commento. 

Oggi, dunque, gli enti (rectius, i loro rappresentanti legali) possono avvalersi di propri delegati per iscriversi al RUNTS, ciò che sicuramente semplifica i loro rapporti col registro. Allo stesso modo possono avvalersi di delegati le reti associative (rectius, i rappresentanti legali di queste ultime) per iscrivere gli enti aderenti, ciò che consente di razionalizzare ed ottimizzare le procedure mediante le quali le reti compiono una tra le principali attività di supporto agli ETS aderenti.

Più precisamente, la delega può avere ad oggetto o soltanto la compilazione ed invio della domanda d’iscrizione (delega “senza sottoscrizione”), che rimane sottoscritta dal delegante, con conseguente mantenimento in capo a quest’ultimo della responsabilità rispetto a quanto dichiarato e documentato; oppure anche la sottoscrizione della domanda (delega “con sottoscrizione”), con conseguente assunzione da parte del delegato della responsabilità per la veridicità delle attestazioni e la conformità delle copie dei documenti depositati agli originali. La delega è conferibile e revocabile online tramite il portale del RUNTS (si veda il tutorial predisposto dal MLPS https://player.vimeo.com/video/1167410112?h=8916d45373).

Significativo è il fatto che delegato possa essere chiunque, non essendo richiesto il possesso in capo ad esso di particolari requisiti professionali.

L’introduzione nel DM 106/2020 dell’art. 8, comma 2-bis, ha determinato altresì modifiche ai suoi articoli 10, comma 1, e 14, comma 3, al fine di chiarire che anche le reti associative e gli enti religiosi (rectius, i loro rappresentanti legali) possono avvalersi di delegati nei propri rapporti col RUNTS. 

Naturalmente, la novità è irrilevante per quegli enti che, essendo già in possesso di personalità giuridica o intendendo acquisirla contestualmente alla loro (prima) iscrizione al RUNTS, s’iscrivono al RUNTS tramite un notaio ai sensi dell’art. 22 CTS.

Delega per gli aggiornamenti e i depositi al RUNTS

Parecchio interessante è altresì il fatto che la delega è conferibile anche ai fini dell’aggiornamento di informazioni e del deposito di atti nel RUNTS. 

È stato infatti modificato l’art. 20, comma 2, lett. a), DM 106/2020, che adesso include i “delegati” (dei rappresentanti legali) degli ETS e delle reti associative cui gli ETS aderiscano tra i soggetti legittimati ad effettuare aggiornamenti e depositi (queste ultime due sono le parole chiave che adesso compongono la rubrica dell’art. 20) per conto degli ETS.

Potranno dunque conferirsi deleghe per aggiornare tutte le informazioni relative ad un ente registrato, quali sede legale ed eventuali sedi secondarie, PEC e numero di telefono, attività di interesse generale effettivamente esercitate, adesione ad una rete associativa o ad altro ente del terzo settore, generalità del rappresentante legale e degli altri titolari di cariche sociali, ecc. (art. 8, comma 6, DM 106/2020).

Potrà altresì delegarsi il deposito di statuto, bilanci e rendiconti di raccolte fondi, delibere di trasformazione, fusione, scissione, ecc. (art. 20, comma 1, DM 106/2020), nonché della richiesta di parere devolutivo (art. 25, comma 1-bis, DM 106/2020).

Atti da depositare ed informazioni da fornire al RUNTS

Sempre nella prospettiva della semplificazione, è altresì apprezzabile il fatto che dal “nuovo” DM 106/2020 sia stato eliminato l’obbligo per gli enti già costituiti ed attivi di depositare, in sede di iscrizione al RUNTS, i verbali contenenti le delibere di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 5, lett. c). 

Allo stesso tempo, però, si è espressamente previsto l’obbligo di deposito al RUNTS dellerelazioni al bilancio dell’organo di controllo e del revisore ove istituiti, nonché, nel caso di fondazioni, della delibera di approvazione del bilancio (art. 20, comma 1, lett. b, DM 106/2020). Proprio con riguardo al deposito dei bilanci, il nuovo art. 20, comma 5, DM 106/2020, come modificato dal DM 2/2026, recepisce l’art. 48, comma 3, CTS, prevedendo il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e non più la scadenza del 30 giugno).

Se in precedenza soltanto ODV e APS dovevano dichiarare al RUNTS il numero di soci, volontari e lavoratori, oggi, dopo la modifica dell’art. 8, comma 6, lett. r), DM 106/2020, questo obbligo adesso incombe su tutti gli ETS. Cambia così la funzione della norma, che non è più soltanto quella di rendere edotti gli Uffici vigilanti del rispetto degli specifici limiti posti ad ODV e APS dalla normativa primaria, ma più in generale di garantire la trasparenza degli assetti proprietari di tutti gli ETS e di fornire informazioni rilevanti rispetto alle persone da essi coinvolte.

È stato inoltre previsto l’obbligo di deposito al RUNTS della documentazione relativa ad operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all’art. 42-bis del codice civile (art. 20, comma 4, DM 106/2020).

Statuti standard e loro efficacia ai fini dell’iscrizione

Un inciso introdotto all’art. 9, comma 4, DM 106/2020, subordina gli effetti previsti dall’art. 47, comma 5, CTS, ad una precisa dichiarazione resa dall’ente in sede di istanza di iscrizione al RUNTS. Si è in tal modo recepita un’indicazione che il MLPS aveva già per altre vie fornito (precisamente, nell’avviso pubblico n. 34/5549 del 2 maggio 2023 con il quale ha dato avvio alle procedure di approvazione degli statuti standard). Pertanto, soltanto qualora l’ente dichiari al RUNTS di avvalersi di uno statuto standard redatto dalla propria rete associativa ed approvato con decreto ministeriale, si riduce a trenta giorni il termine a disposizione dell’Ufficio del RUNTS per iscrivere l’ente e soprattutto si esclude il potere dell’Ufficio di sindacare la legittimità sostanziale dello statuto, dovendo l’Ufficio limitarsi in questo caso alla sola verifica di regolarità formale della documentazione ricevuta. Qualora invece tale dichiarazione manchi, l’Ufficio del RUNTS potrà procedere nel termine ordinario di 60 giorni e in linea di principio potrà altresì valutare la conformità a legge dello statuto prodotto (anche se, ovviamente, la “bollinatura” ministeriale dello statuto standard tipizzato rende di fatto impossibile per un Ufficio del RUNTS manifestare rilievi in merito allo statuto depositato).

Patrimonio minimo ai fini della personalità giuridica

Com’è noto, nell’ordinamento giuridico del terzo settore, la personalità giuridica e il beneficio della responsabilità limitata ad essa associata possono essere conseguiti e mantenuti da un ente solo a condizione che quest’ultimo abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro (se associazione) o 30.000 euro (se fondazione o comitato). L’art. 22, comma 4, CTS, richiede che tale patrimonio minimo sia costituito da una somma liquida e disponibile oppure anche da beni diversi dal denaro, purché il loro valore risulti da una relazione giurata di revisore legale o società di revisione iscritti. Come in precedenza già ricordato, la personalità giuridica può essere acquisita ai sensi dell’art. 22 CTS sia al momento dell’iscrizione al RUNTS sia in costanza di iscrizione al RUNTS. Anche un ente già dotato di personalità giuridica (acquisita ex d.P.R. 361/2000) deve osservare, per potersi iscrivere al RUNTS, le medesime regole applicabili ad un ente che intenda, con l’iscrizione, acquisire altresì la personalità giuridica (art. 22, comma 1-bis, CTS). In tutti questi casi, il notaio gioca un ruolo fondamentale, essendo ad esso demandato sia il controllo di conformità dello statuto alla disciplina del terzo settore sia la verifica di sussistenza del patrimonio minimo essenziale ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica. Tutti gli enti coinvolti nell’ambito di applicazione dell’art. 22 devono rivolgersi ad un notaio per iscriversi al RUNTS oppure, se già iscritti al RUNTS, per conseguire la personalità giuridica. Le norme attuative dell’art. 22 CTS si trovano nel DM 106/2020 agli articoli 16-19, ai quali sono state apportate alcune modifiche dal decreto ministeriale qui oggetto di commento, anche al fine di adeguarli alle prassi interpretative ed applicative sviluppate da MLPS e Uffici del RUNTS successivamente alla sua emanazione.

Innanzitutto, l’art. 16, comma 2, nella sua nuova formulazione, adesso espressamente consente che il patrimonio minimo apportato in sede di costituzione di un ETS, allorché rappresentato da denaro, possa anche risultare da un assegno circolare non trasferibile intestato all’ente. Questa modalità si affianca dunque alle altre due già previste dalla norma, ovverosia la certificazione bancaria e il deposito sul conto corrente dedicato del notaio.

Nello stesso art. 16, comma 2, DM 106/2020, è stata aggiunto il qualificativo “notarile” dopo la parola “attestazione”, al fine di rendere definitivamente chiaro a tutti gli enti e notai che spetta unicamente al notaio (e non già ad altri, come il revisore legale che eventualmente rediga la perizia di stima) certificare, mediante apposita attestazione (che, per prassi, può essere contenuta o nell’atto pubblico con cui il notaio riceve l’incarico di iscrivere l’ente al RUNTS oppure anche in un documento separato sottoscritto dal notaio medesimo), la sussistenza del patrimonio minimo necessario ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 CTS.

Oggetto di modifica è stato altresì l’art. 17, comma 1, DM 106/2020. È stato in esso inserita una norma che consente, nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica (ex d.P.R. 361/2000), di sostituire la relazione giurata di cui all’art. 22, comma 4, CTS, con una situazione patrimoniale aggiornata, al ricorrere delle seguenti condizioni:

– l’ente sia dotato di organo di controllo, del quale faccia parte almeno un revisore legale, o sia soggetto a revisione legale;

– la situazione patrimoniale sia aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti il ricevimento da parte del notaio del verbale contenente la decisione dell’ente di iscriversi al RUNTS;

– il revisore attesti, nella propria relazione, la corretta compilazione della situazione patrimoniale;

– il notaio presenti istanza di iscrizione al RUNTS entro 20 giorni dal ricevimento del verbale, depositando (sia la situazione patrimoniale sia) la relazione del revisore legale.

Anche se l’art. 17, comma 1, DM 106/2020, non lo specifica, deve ritenersi che la situazione patrimoniale possa anche essere sostituita dal bilancio ordinario dell’ente (conforta questa conclusione anche la disposizione di cui all’art. 25, comma 1-ter, DM 106/2020), fermo restando, naturalmente, il rispetto dei vincoli temporali sopra menzionati.

Grazie al rinvio inserito nell’art. 18 DM 106/2020 al secondo periodo dell’art. 17, comma 1, contenente la previsione normativa testé descritta, la medesima possibilità di sostituire la perizia con la situazione patrimoniale è offerta agli enti (associazioni, ma anche, come diremo, comitati) già esistenti ma privi di personalità giuridica, che intendano ottenerla (al momento dell’iscrizione al RUNTS, se non ancora iscritti, oppure, se già iscritti, in costanza di iscrizione al RUNTS) ai sensi dell’art. 22 CTS.

I comitati del terzo settore

Con la modifica degli articoli 15, 16 e 17 del DM 106/2020 si recepisce l’orientamento ministeriale favorevole sia alla possibile riconduzione dei comitati tra le forme giuridiche assumibili dagli ETS, sia alla possibile acquisizione da parte dei comitati della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 CTS (si veda la circolare MLPS n. 5 del 26 marzo 2025). Adesso, i comitati si trovano affiancati ad associazioni e fondazioni tra i tipi di enti che possono espressamente ricorrere alla procedura di iscrizione attraverso un notaio ex art. 22 CTS, disciplinata nel dettaglio dagli articoli 16 e 17 DM 106/2020. 

Si segnala a tal riguardo che sarebbe stata opportuna anche una modifica dell’art. 18 DM 106/2020 per contemplare l’ipotesi di un comitato già iscritto al RUNTS che, essendone privo, intenda acquisire la personalità giuridica. I comitati del terzo settore, infatti, come le associazioni, possono avere o non avere personalità giuridica, e potrebbero, al pari delle associazioni, decidere di acquisirla ai sensi dell’art. 22 CTS, mediante la procedura di cui all’art. 18. Ciononostante, non sembrano esservi dubbi sul fatto che la procedura di cui all’art. 18 sia azionabile anche da un comitato ancorché non espressamente contemplato dalla norma. Alle stesse conclusioni deve giungersi relativamente all’art. 19 DM 106/2020, ancorché anch’esso non sia stato modificato per tenere conto dei comitati.

Le ONLUS

Il fatto che – nonostante la risistemazione di cui è stato oggetto per tenere conto degli effetti della comfort letter europea sulle norme fiscali – l’art. 34, comma 3, DM 106/2020, abbia ribadito la data del 31 marzo 2026, conferma che per le ONLUS si avvicina il termine ultimo entro il quale effettuare la scelta se iscriversi al RUNTS oppure no, e che presumibilmente questa scadenza non sarà prorogata.

Invece, il nuovo comma 14-bis dell’art. 34 DM 106/2020 si giustifica alla luce delle modifiche subite dall’art. 101, comma 8, CTS, ad opera della l. 104/2024. Alcune ONLUS (quelle controllate dagli enti “esclusi” di cui all’art. 4, comma 2, CTS) e i trust ONLUS (che secondo il MLPS e i giudici amministrativi, essendo privi di soggettività giuridica, non possono iscriversi al RUNTS) sono infatti, a determinate condizioni, esentati dall’obbligo di devoluzione del patrimonio “incrementale” se non s’iscrivono al RUNTS. Il nuovo comma art. 14-bis, nell’escludere l’applicazione del comma 14 del medesimo art. 34, non fa altro che adeguare il DM 106/2020 a tale norma sopravvenuta di legge. 

La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente o di cancellazione dal RUNTS

La materia della devoluzione “disinteressata” (ad altri ETS) e “vigilata” (dal competente Ufficio del RUNTS) del patrimonio degli ETS che si sciolgono e/o si cancellano dal RUNTS è quella su cui il DM 2/2026 ha maggiormente innovato il DM 106/2020. L’art. 25 presenta adesso una nuova rubrica e diverse nuove disposizioni.

Allorché un ETS si sciolga, esso è tenuto a devolvere l’intero patrimonio residuo ad altri ETS, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS (art. 9 CTS). Allorché invece un ente non si sciolga ma sia soltanto cancellato dal RUNTS (anche su propria istanza), perdendo così la qualifica di ETS, esso è tenuto a devolvere ai sensi dell’art. 9 soltanto l’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel RUNTS (art. 50, comma 2, CTS), ovvero, prima di allora, nei preesistenti registri di settore di cui all’art. 101, comma 2, CTS (ovverosia, registri di ODV ed APS e Anagrafe delle ONLUS) (art. 25, comma 1, DM 106/2020). Il mancato rispetto della procedura di cui all’art. 9 CTS determina da un lato la nullità degli atti devolutivi posti in essere dall’ente (art. 9 CTS), dall’altro lato la responsabilità, anche amministrativa (si vedano le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 91, comma 2, CTS), degli amministratori dell’ente.

Ebbene, nel fornire la disciplina di dettaglio della procedura in questione, il nuovo art. 25 del DM 106/2020 chiarisce innanzitutto che all’istanza di cancellazione dal RUNTS deve essere allegata la richiesta di parere devolutivo all’Ufficio (comma 1-bis), corredata dei seguenti documenti (comma 1-ter):

– una situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 13, comma 1, CTS e riferita alla data in cui l’organo competente ha deliberato di richiedere la cancellazione dal RUNTS, che può però essere sostituita dal bilancio ordinario se la delibera è assunta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

– una attestazione rilasciata da un revisore legale avente ad oggetto entità e composizione del patrimonio dell’ente da devolversi, con indicazione (nel caso di enti che non si sciolgono e sono perciò tenuti alla devoluzione del solo incremento patrimoniale) dell’eventuale ammontare non assoggettato a devoluzione;

– una dichiarazione di accettazione dello specifico patrimonio da devolversi rilasciata dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti) dell’ETS (o degli ETS) destinatario (o destinatari) della devoluzione.

Un regime diverso e semplificato è previsto dall’art. 25, comma 1-quater, DM 106/2020, per gli ETS con entrate non superiori a 300.000 euro e per quelli di ancora più modeste dimensioni con entrate non superiori a 60.000 euro.

Ottenuto il parere devolutivo da parte del competente Ufficio del RUNTS, l’ETS può realizzare la devoluzione. Una volta compiuto l’ultimo atto a ciò finalizzato, l’ETS deve informarne l’Ufficio entro 30 giorni, depositando la documentazione comprovante l’avvenuta devoluzione (art. 25, comma 2-bis, DM 106/2020). 

La medesima procedura deve essere seguita allorché l’ETS riceva un provvedimento di cancellazione. In tal caso, l’ETS deve attivarsi richiedendo, entro 90 giorni, all’Ufficio competente la richiesta di parere devolutivo (art. 25, comma 2, DM 106/2020).

L’ente cancellato dal RUNTS non potrà più utilizzare acronimi e locuzioni che rinviino alla sua natura di ETS (art. 25-bis, comma 2, DM 106/2020). Se aveva personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000 prima di iscriversi nel RUNTS, tale personalità giuridica “rivive”, anche grazie alla comunicazione dell’avvenuta cancellazione dell’ente dal RUNTS che l’Ufficio del RUNTS fa all’autorità preposta alla tenuta del registro delle persone giuridiche nel quale l’ente si trovava iscritto (art. 25-bis, comma 1, DM 106/2020). Una nuova iscrizione del medesimo ente nel RUNTS è possibile soltanto a condizione che l’ente abbia preventivamente adempiuto agli obblighi di legge conseguenti alla cancellazione (art. 25-bis, comma 3, DM 106/2020).

IL “NUOVO” DM 106/2020 (in neretto le disposizioni e le parti aggiunte; barrate le parti eliminate)
DISPOSIZIONETESTO
Art. 3, comma 1, g)Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente comma.
Art. 5, comma 2In caso di trasferimento della sede dell’ente in altra Regione o Provincia autonoma, l’Ufficio nella cui circoscrizione territoriale la sede è trasferita, ricevuta l’istanza dell’ente, comunica entro 30 giorni, con le modalità indicate nell’allegato tecnico A, il trasferimento del medesimo all’Ufficio di provenienza. Il nuovo Ufficio competente acquisisce direttamente dall’Ufficio di provenienza tutti i dati necessari alla tenuta e alla gestione della posizione dell’ente interessato. L’ente interessato, con le modalità di cui all’allegato tecnico A, riceve riscontro della avvenuta presa in carico da parte del nuovo Ufficio competente l’istanza di variazione perviene all’ufficio nella cui circoscrizione territoriale la sede è trasferita, che prende in carico l’ente in qualità di Ufficio del RUNTS competente. L’avvenuta modifica dell’ufficio competente è comunicata, con le modalità di cui all’allegato tecnico A, all’ufficio di provenienza e all’ente interessato.
Art. 6, comma 3Ai fini di cui al comma 1 e per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ETS si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli enti che presentano la domanda di iscrizione forniscono, per le medesime finalità, un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli ETS sono resi pubblici attraverso il RUNTS. Le comunicazioni dagli Uffici del RUNTS verso gli ETS relative ai procedimenti di cui al presente decreto avvengono prioritariamente per mezzo del sistema informatico, secondo le modalità di cui all’allegato tecnico A.
Art. 8, comma 1Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il procedimento di iscrizione nel RUNTS degli enti senza personalità giuridica che non intendano conseguirla, per le sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) a), b), e) e g) del presente decreto, ai sensi degli articoli 47 e ss. del Codice. Nel caso di enti della protezione civile, le iscrizioni sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le modalità per la predisposizione e l’invio telematico dell’istanza di iscrizione sono specificate nell’allegato tecnico A.
Art. 8, comma 2-bisSalvo quanto previsto in relazione ai gruppi comunali di volontariato di protezione civile da specifiche direttive dell’autorità politica delegata alla materia di protezione civile, ai fini della presentazione della domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 2 possono conferire a persona da essi individuata, con le modalità telematiche di cui all’allegato tecnico A, un’apposita delega alla compilazione, all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza telematica. In questi casi il documento generato dal sistema e contenente la delega è automaticamente inserito tra gli allegati dell’istanza secondo le modalità indicate nell’allegato tecnico A.
Art. 8, comma 5, c)per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
Art. 8, comma 5, d)in caso di affiliazione ad una rete associativa o ad altro ente del Terzo settore, una attestazione di adesione alla medesima al medesimo rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima quest’ultimo. Qualora l’ente si dichiari affiliato a più reti enti, dovrà essere allegata un’attestazione per ciascuna rete ciascuno di essi.
Art. 8, comma 6Le domande di iscrizione, quando sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente, sono dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000. Dalla domanda di iscrizione, salvo che nei casi di cui al comma 4, devono risultare inderogabilmente, anche attraverso appositi allegati che, nel caso di enti che si avvalgono del tramite della propria rete associativa, sono sottoscritti, con le modalità indicate nell’allegato tecnico A, dal rappresentante legale dell’ente interessato, o nel caso di dichiarazioni, dai soggetti interessati, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti informazioni generali:  La veridicità delle informazioni inserite e la conformità agli originali dei documenti allegati alla domanda di iscrizione sono dichiarate ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche attraverso appositi allegati sottoscritti con le modalità indicate nell’allegato tecnico A. Dalla domanda di iscrizione devono risultare inderogabilmente le seguenti informazioni generali:
Art. 8, comma 6, g)un indirizzo di posta elettronica certificata; l’indirizzo di Posta elettronica certificata dell’ente;
Art. 8, comma 6, h)almeno un contatto telefonico ad uso dell’Ufficio del RUNTS;
Art. 8, comma 6, n)le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate, ad uso dell’Ufficio del RUNTS, le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice;
Art. 8, comma 6, r)per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
Art. 9, comma 4Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’Ente sono redatti ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del Codice, in conformità al modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce e approvato con decreto direttoriale a firma del responsabile dell’Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l’Ufficio statale del RUNTS, e ciò risulta espressamente precisato nell’istanza, fatta salva la regolarità formale della restante documentazione, il termine di sessanta giorni di cui ai commi precedenti è ridotto a trenta giorni.
Art. 9, comma 6A seguito dell’iscrizione l’Ufficio competente del RUNTS assicura la pubblicità dello stesso, delle informazioni e degli atti forniti dall’Ente al fine di assicurarne la conoscibilità ai terzi, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1.
Art. 10, comma 1Ai fini dell’iscrizione nella sezione “Reti associative”, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, l’istanza è formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato tecnico A,all’Ufficio statale del RUNTS dal rappresentante legale dell’ente o da un suo delegato ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis.
Art. 10, comma 2, c)la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun interessato attestante il possesso, da parte del rappresentante legale e di tutti i componenti dell’organo di amministrazione gli amministratori dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 5 del Codice.
Art. 12, comma 1Possono essere iscritti nella sezione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e iscritti nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi. L’istanza telematica è formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato tecnico A, all’Ufficio del Registro Imprese territorialmente competente che, dopo aver provveduto alla cancellazione dalla sezione delle imprese sociali, dà comunicazione dell’avvenuta modifica all’Ufficio regionale o provinciale del RUNTS nella cui circoscrizione territoriale l’impresa ha la sede legale. L’Ufficio competente del RUNTS, ricevuta la comunicazione dal Registro imprese tramite il sistema informatico, iscrive l’ente nella sezione di cui alla lettera f) con la medesima decorrenza della cancellazione dal Registro delle imprese. Il procedimento di cui al presente comma è applicabile senza l’intervento del notaio nel caso in cui non vengano effettuate modifiche allo statuto dell’ente A tal fine l’ente presenta al RUNTS una domanda di variazione di sezione; richiede quindi al Registro delle imprese la cancellazione dalla sezione delle imprese sociali. L’Ufficio competente del RUNTS, ricevuta l’istanza telematica di variazione iscrive l’ente nella sezione di cui alla lettera f) del RUNTS con la medesima decorrenza della cancellazione dalla sezione Imprese sociali del Registro delle imprese, di cui riceve apposita comunicazione.
Art. 14, comma 3Alla domanda di iscrizione al RUNTS dell’ente religioso civilmente riconosciuto, presentata dal soggetto cui è attribuita, ai fini di cui alla lettera a) del comma 2, la rappresentanza, o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce, o dai rispettivi delegati ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, oltre al regolamento di cui al comma 1 ed eventualmente al mandato e all’attestazione di adesione alla rete associativa, deve essere allegato l’atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l’iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria. L’atto di autorizzazione può essere depositato anche in copia. Dalla domanda di iscrizione devono altresì risultare:
Art. 14, comma 3, g)un indirizzo di posta elettronica certificata l’indirizzo di Posta elettronica certificata dell’ente;
Art. 14, comma 3, h)almeno un contatto telefonico ad uso dell’Ufficio del RUNTS;
Art. 15, comma 1, a)il procedimento attraverso il quale enti costituiti in forma di associazione o fondazione o comitato del Terzo settore possono, in deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica di diritto privato per effetto dell’iscrizione nel RUNTS;
Art. 15, comma 1, b)la possibilità per le associazioni riconosciute e le fondazioni e i comitati di ottenere l’iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, con conseguente sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al citato D.P.R. n. 361 del 2000. La sospensione non determina la perdita della personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione ma solo l’inapplicabilità delle disposizioni del D.P.R. n. 361 del 2000, ivi comprese quelle riguardanti l’individuazione delle autorità competenti ai fini della tenuta del Registro delle persone giuridiche.
Art. 16, comma 1Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione o di un comitato che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 4 del Codice, ovvero l’atto di pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione in conformità con il citato articolo 4, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la sua costituzione e la sussistenza del patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4, del Codice, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito dell’atto e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l’iscrizione dell’ente.
Art. 16, comma 2Dall’istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l’attestazione notarile della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all’articolo 22, comma 4, del Codice, nonché gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, per quanto compatibile. Con riferimento al patrimonio vanno specificati entità e composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità, ai sensi del citato art. 22, comma 4. Per gli enti di nuova costituzione, in caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria o da assegno circolare non trasferibile intestato all’ente, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il notaio rogante verserà detta somma al rappresentante legale dell’ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS. In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato articolo 22, comma 4, del Codice.
Art. 17, comma 1Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione riconosciuta o di una fondazione o di un comitato, che abbiano acquistato la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000, di richiedere l’iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto alle disposizioni del Codice, verificata la sussistenza delle condizioni in esso previste, in conformità all’articolo 22 del Codice e all’articolo 16 del presente decreto, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l’iscrizione dell’ente. Nel caso in cui l’ente sia dotato di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale, ovvero se l’ente sia soggetto a revisione legale, la relazione giurata di cui all’art. 22, comma 4 del codice potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, anch’essa aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti il ricevimento del verbale da parte del notaio, purché l’istanza sia presentata dal notaio nel termine di venti giorni dal ricevimento, completa della relazione sottoscritta dal revisore che ne attesta la corretta compilazione. Il mancato rispetto del termine di presentazione dell’istanza, qualora siano decorsi i predetti centoventi giorni, comporta l’irricevibilità della domanda e la necessità di attualizzare la relazione giurata o la situazione patrimoniale. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16.
Art. 18, comma 1Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di un’associazione del Terzo settore non riconosciuta o di un’associazione non riconosciuta e non iscritta nel RUNTS, di ottenere la personalità giuridica, e, nel secondo caso, di ottenere l’iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il patrimonio minimo ai sensi dell’articolo 22, comma 4, dello stesso, provvede entro venti giorni dalla ricezione al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 16 e il penultimo periodo dell’art. 17, comma 1.
Art. 20 (Rubrica)La trasmissione di atti e la comunicazione di informazioni Il deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni
Art. 20, comma 1, b)il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale, le relazioni dell’organo di controllo e del revisore ove istituiti, unitamente, limitatamente agli enti costituiti in forma di fondazione, a copia della delibera di approvazione ad uso dell’Ufficio del RUNTS; nel caso di enti di cui all’articolo 4, comma 3, del Codice, gli atti di cui alla presente lettera sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale;
Art. 20, comma 1, c)le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli enti di cui all’articolo 4, comma 3, del Codice, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;
Art. 20, comma 1, e)la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente o il riacquisto della stessa;
Art. 20, comma 1, f)gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;
Art. 20, comma 1, h)eventuali attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti associativi rilasciate dai rappresentanti legali degli stessi.
Art. 20, comma 2, a)il rappresentante legale dell’ETS o un suo delegato ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l’ETS aderisce o un suo delegato ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis;
Art. 20, comma 2, b)uno o più amministratori dell’ETS o in mancanza, i componenti dell’organo di controllo; in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali di cui all’articolo 8, comma 6, lettera o) n);
Art. 20, comma 2, c)un professionista iscritto all’albo di cui all’articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell’aggiornamento delle informazioni.
Art. 20, comma 4Per gli ETS muniti di personalità giuridica, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c) del presente articolo, acquistano efficacia e sono opponibili ai terzi, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza, soltanto a seguito della loro iscrizione nel RUNTS, secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 19, in conformità con quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del Codice.  Le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo sono depositate al RUNTS ai sensi dell’art. 42-bis del codice civile unitamente alla documentazione prevista dalle applicabili disposizioni ivi richiamate.
Art. 20, comma 4-bisFatto salvo quanto previsto al comma 4, per gli ETS muniti di personalità giuridica, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c) del presente articolo acquistano efficacia a seguito della loro iscrizione nel RUNTS, secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 19, in conformità con quanto previsto dall’art. 22, comma 6 del codice.
Art. 20, comma 5I documenti di cui al comma 1 lettera b) sono depositati entro il 30 giugno di ogni anno, fatte salve le specifiche previsioni di cui all’articolo 13, comma 5, del Codice. Gli ulteriori atti, nonché le informazioni di cui all’articolo 8, comma 6, lettere da b) a n), sono rispettivamente depositati e aggiornate entro trenta giorni decorrenti dalla modifica. Nel caso di perdita della natura non commerciale dell’ente i trenta giorni decorrono dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata. Le informazioni di cui all’articolo 8, comma 6, lettera r), sono aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice aggiornano l’informazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 32, comma 1-bis, e 35, comma 1-bis, del medesimo Codice.  I documenti di cui al comma 1, lettera b), sono depositati ogni anno entro il termine di cui all’art. 48, comma 3 del Codice del Terzo settore. Gli ulteriori atti, nonché le informazioni di cui all’art. 8, comma 6, lettere b), d), e), f), g), h), i), k), l), m) ed n), sono rispettivamente depositati e aggiornate entro trenta giorni decorrenti dalla modifica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6 del Codice del Terzo settore. Nel caso di perdita o di riacquisto della natura non commerciale dell’ente i trenta giorni decorrono dall’approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale tale evento si è verificato. Le informazioni di cui all’art. 8, comma 6, lettera r), sono aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente qualora si siano verificate variazioni nei dati presenti al RUNTS. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale e le reti associative, in caso di riduzione del numero o della tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica aggiornano l’informazione entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
Art. 20, comma 5-bisPer le imprese sociali si applica il decreto ministeriale di cui all’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Ai sensi del presente articolo gli enti iscritti nella sezione imprese sociali del Registro delle imprese richiedono l’iscrizione nel RUNTS di informazioni ulteriori compresa l’affiliazione ad una rete associativa, ad altro ente del Terzo settore o ai soggetti di cui all’art. 15, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112/2017.
Art. 20, comma 6Il rappresentante legale o, nel caso, e gli amministratori sono responsabili degli adempimenti di cui ai precedenti commi nonché della completezza e veridicità delle informazioni. Colui che sottoscrive l’istanza garantisce sulla veridicità delle dichiarazioni in essa contenute. L’Ufficio competente del RUNTS, verificata la correttezza formale di quanto pervenuto, ne assicura la pubblicazione.
Art. 20, comma 7In caso di inadempimento delle previsioni di cui ai commi precedenti, il competente Ufficio del RUNTS diffida l’ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, e non inferiore a 30, e specificando che in caso di mancata ottemperanza l’Ufficio, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dal RUNTS. Si applica altresì, a carico degli amministratori, l’articolo 2630 del codice civile.
Art. 20, comma 8Gli atti di cui al comma 1 lettera c) lettere a) e c), nel caso di enti di cui all’articolo 4, comma 3, del Codice, sono prodotti unitamente all’atto della competente autorità religiosa di cui all’articolo 14, comma 3 del presente decreto. Per l’individuazione delle informazioni da aggiornare si tiene conto di quanto previsto dall’articolo 14, comma 3.
Art. 20, comma 10Il competente Ufficio del RUNTS può provvedere a modificare d’ufficio informazioni o a iscrivere atti a lui pervenuti anche da altre Amministrazioni o acquisiti nell’espletamento delle attività di revisione e controllo. Sono iscritti Sono resi noti, anche per estratto, ai sensi del presente comma gli esiti delle informazioni antimafia di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice.
Art. 21, comma 2Essa è volta a verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione al RUNTS, anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché alla specifica sezione di appartenenza. Nel corso della revisione si procede anche, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del Codice, all’acquisizione della informazione antimafia aggiornata, i cui esiti sono resi disponibili al RUNTS ai sensi dell’articolo 20, comma 8, di cui al presente decreto comma 10 del presente decreto.
Art. 21, comma 3Soppresso
Art. 22, comma 6-bisLa richiesta di iscrizione nella sezione e) del RUNTS presentata da un ente iscritto nella sezione g) dello stesso è una richiesta di migrazione. In caso di esito positivo dell’istruttoria, a seguito dell’iscrizione nella sezione Reti associative l’Ufficio statale del RUNTS ne dà comunicazione all’Ufficio regionale o provinciale del RUNTS di provenienza, che cancella l’ente dalla sezione g).
Art. 23, comma 1, a-bis)presentazione di un’istanza di cancellazione corredata, ai fini del deposito, da una delibera di scioglimento qualora risulti dalla stessa che non siano in essere rapporti giuridici non definiti;
Art. 24, comma 1Il provvedimento di cancellazione è adottato dall’Ufficio competente del RUNTS. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l’istruttoria sulla cancellazione dal RUNTS è condotta dall’Ufficio statale del RUNTS. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imprese sociali, anche costituite in forma di cooperative sociali, nonché quelle in materia di società di mutuo soccorso per gli enti iscritti all’apposita sezione del Registro imprese.
Art. 24, comma 3Nel caso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b) lettere a-bis) e b), l’Ufficio di cui al comma 1 dispone la cancellazione dal RUNTS una volta adempiuti gli obblighi di devoluzione ai sensi dell’articolo 9 del Codice ricevuta la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità con il parere di cui all’art. 9 del codice.
Art. 25 (Rubrica)Conseguenze della cancellazione dal RUNTS La devoluzione del patrimonio
Art. 25, comma 1Fermo restando quanto previsto in caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell’articolo 9 del Codice, qualora l’ente intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, continuare ad operare, è tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Codice, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al RUNTS iscritto nel RUNTS nonché nei registri di cui all’art. 101, comma 2 del codice. Per gli enti di cui all’articolo 4, comma 3, del Codice, la devoluzione riguarda esclusivamente gli incrementi del patrimonio destinato, realizzati negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS nonché nei registri di cui all’art. 101, comma 2 del codice.
Art. 25, comma 1-bisAlle istanze di cui all’art. 23, comma 1, lettera a), a-bis) e b) del presente decreto, è allegata, a cura del legale rappresentante dell’ente, della rete cui lo stesso aderisce, dei rispettivi delegati o del liquidatore, la richiesta del parere di cui all’art. 9 del codice, riferito rispettivamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi di cui al comma 1 o all’intero patrimonio residuo.
Art. 25, comma 1-terOve la devoluzione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del presente decreto sia limitata all’incremento patrimoniale di cui al comma 1-bis, l’ente unitamente alla richiesta di parere deve produrre: a) una situazione patrimoniale redatta con le modalità di cui all’art. 13, comma 1 del codice, riferita alla data in cui l’organo competente ha deliberato di richiedere la cancellazione dal RUNTS; l’ente è esonerato dalla produzione della situazione patrimoniale se la delibera sia stata assunta non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e il bilancio d’esercizio sia stato già depositato al RUNTS ai sensi dell’art. 48, comma 3 del codice; b) un’attestazione rilasciata da un revisore legale, relativa all’entità e alla composizione del patrimonio dell’ente con indicazione dell’eventuale ammontare non assoggettato alla devoluzione; c) una dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere rilasciata dal legale rappresentante di ciascun ETS beneficiario, contenente l’indicazione del patrimonio accettato.
Art. 25, comma 1-quaterGli enti di cui all’art. 13, commi 2 e 2-bis del codice, oltre alla dichiarazione di accettazione di cui alla lettera c) del comma precedente presentano in luogo della documentazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso rispettivamente: a) un rendiconto per cassa alla data della delibera, unitamente ad un elenco degli eventuali beni immobili e dei beni mobili inventariati, con l’indicazione del relativo valore o, in assenza di beni, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) per gli enti di cui all’art. 13, comma 2, documentazione comprovante l’ammontare del patrimonio eventualmente non assoggettato alla devoluzione; per gli enti di cui all’art. 13, comma 2-bis, una dichiarazione sostitutiva circa il suddetto ammontare, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 25, comma 1-quinquiesOve la devoluzione riguardi l’intero patrimonio residuo, alla richiesta di parere è allegata la documentazione di cui ai commi 1-ter e 1-quater con riferimento all’intero patrimonio da devolvere.
Art. 25, comma 2A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori sono tenuti a trasmettere all’Ufficio competente del RUNTS la richiesta di parere sulla base dell’atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione.  A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione adottato dall’Ufficio competente del RUNTS nei casi di cui all’art. 23, comma 1, lettere c), d) ed e) del presente decreto, l’ente trasmette a mezzo Posta elettronica certificata al medesimo ufficio entro novanta giorni la richiesta di parere allegando la documentazione di cui al comma 1-ter o 1-quater. Gli uffici del RUNTS assicurano la pubblicazione sul proprio sito internet degli indirizzi di Posta elettronica certificata a cui inviare la richiesta di parere devolutivo.
Art. 25, comma 2-bisSuccessivamente al rilascio del parere l’ente, entro trenta giorni dal compimento dell’ultimo atto dispositivo, presenta all’Ufficio del RUNTS la documentazione comprovante l’avvenuta devoluzione.
Art. 25, comma 4Soppresso
Art. 25, comma 5La cancellazione dal RUNTS delle Società di Mutuo Soccorso, in caso di scioglimento o di perdita della qualifica, determina la devoluzione secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818.  La liquidazione o la perdita della natura di società di mutuo soccorso per gli enti iscritti nella sezione f) del RUNTS, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3819, comportano la cancellazione dal registro unico.
Art. 25, comma 7Soppresso
Art. 25, comma 8Soppresso
Art. 25-bis  (Altre conseguenze della cancellazione dal RUNTS)1. A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli enti che abbiano conseguito la personalità giuridica ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del 2000 e la cui iscrizione nel registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi dell’art. 22, comma 1-bis, del codice, l’Ufficio del RUNTS competente, entro quindici giorni dall’adozione, comunica il provvedimento di cancellazione alla prefettura o alla regione o provincia autonoma competente. 2. La cancellazione dal RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo, nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi, degli acronimi e delle locuzioni di cui all’art. 12 del codice e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti. L’illegittimità riguarda anche l’utilizzo di acronimi e locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione. 3. La cancellazione dal RUNTS non preclude una nuova successiva iscrizione in esso da parte del medesimo ente a condizione che lo stesso abbia preventivamente adempiuto agli obblighi di legge conseguenti alla cancellazione.
Art. 26, comma 1Gli atti, le informazioni e i provvedimenti di cui agli articoli 8, commi 5 e 6, 10, comma 2, 14 commi 1 e 3, 16, commi 2 e 6, 20, commi 1 e 7, 22, comma 10, e 24, comma 8, sono resi conoscibili ai terzi attraverso la pubblicazione al RUNTS. Gli atti sono opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l’ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza. Gli atti, le informazioni e i provvedimenti di cui agli articoli 8, comma 5, lettere a), b) e d), e comma 6 salvo diversa indicazione, 10, comma 2, lettere a) e b), 14, commi 1 e 3, 16, commi 2 e 6, 20, commi 1 e 10, 22, comma 10, e 24, comma 8, sono resi conoscibili ai terzi attraverso la pubblicazione al RUNTS. I bilanci di cui all’art. 8, comma 5, lettera c), sono resi conoscibili ai terzi se l’ente prima dell’iscrizione nel RUNTS era iscritto in uno dei registri di cui all’art. 101, comma 2 del Codice del Terzo settore. Gli atti sono opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l’ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 34, comma 3Ciascun ente inserito nell’elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 31 marzo 2026, all’ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS, apposita domanda ai sensi del presente articolo, indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice, e degli ultimi due bilanci approvati. Qualora l’atto costitutivo non sia reperibile presso l’ente interessato, è applicabile l’articolo 8, comma 5, lettera a).
Art. 34, comma 5Nel caso in cui l’ente chieda l’iscrizione nella sezione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, la domanda di cui al comma 3 viene presentata all’Ufficio statale del RUNTS; analogamente si procede anche nel caso in cui oltre che la sezione Reti associative, l’iscrizione riguardi anche una diversa sezione del RUNTS.
Art. 34, comma 8Ciascun Ufficio del RUNTS, sulla base dei criteri di competenza di cui ai commi 3 e 5, ricevuta l’apposita domanda ai sensi del presente articolo verifica per ciascun ente, entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa, la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, dispone l’iscrizione nel RUNTS nella sezione prescelta. Entro lo stesso termine può richiedere all’ente informazioni e documenti mancanti, comunicare eventuali motivi ostativi all’iscrizione, proporre l’iscrizione in una diversa sezione del RUNTS rispetto a quella richiesta. Si applicano in quanto compatibili, fatta eccezione per i casi di cui al comma 5, i commi da 4 a 10 dell’articolo 31.
Art. 34, comma 12Qualora, fermo restando il termine di cui al comma 3 per la presentazione dell’apposita domanda, la procedura di iscrizione dell’ente di cui al comma 1 al RUNTS si completi nel corso del primo periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 del Codice a quello in corso al 31 dicembre 2025, la qualifica di ETS si intenderà acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall’inizio del predetto periodo di imposta.
Art. 34, comma 14-bisIl comma precedente non si applica ai trust e agli enti in possesso della qualifica di Onlus di cui all’art. 101, comma 8, secondo periodo del Codice del Terzo settore.
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