Un’analisi delle differenti forme giuridiche attive nel non profit. Si contano anche 13 Spa
[di Antonio Fici, direttore scientifico Fondazione Terzjus, pubblicato in «Italia Oggi» di giovedì 14 maggio 2026, pag. 26]
Le Srl si fanno largo nel terzo settore. Se, infatti, prima della riforma del 2017 le imprese sociali erano quasi tutte cooperative sociali, oggi emergono altre tipologie di forme giuridiche. In particolare, le società a responsabilità limitata: se ne contano circa 1.400 già iscritte nel Registro delle imprese. Sono solo 13, invece, le Spa (società per azioni).
Nell’ultimo Rapporto della Fondazione Terzjus sullo stato e le prospettive del diritto del terzo settore in Italia, pubblicato nello scorso mese di febbraio, si spiega, attraverso dati estratti dal Runts, come la riforma del 2017 abbia significativamente contribuito non solo alla crescita dimensionale del terzo settore, ma anche al suo pluralismo interno, avendo favorito lo sviluppo di nuove tipologie di Ets accanto a quelle più tradizionali (come Odv e Aps) preesistenti alla sua entrata in vigore. Analoghe valutazioni si compiono, nel medesimo Rapporto, anche con riferimento a quel particolare sottoinsieme di Ets rappresentato dalle imprese sociali, la cui principale specificità (che le rende l’«anima imprenditoriale» del terzo settore) consiste nell’esercizio in forma d’impresa delle attività di interesse generale (di natura assistenziale, sanitaria, socio-sanitaria, culturale, ecc.) mediante le quali si perseguono gli scopi di natura solidaristica, civica o sociale che istituzionalmente connotano le imprese sociali al pari di tutti gli altri Ets. Anche nell’ambito delle imprese sociali, si registra dunque una maggiore ricchezza e varietà di forme giuridiche rispetto al passato.
Per ben comprendere i termini della questione, è necessario premettere che, in linea di principio, le imprese sociali di cui al dlgs 112/2017 possono avere una qualsiasi forma giuridica del Codice civile; detto diversamente, tutti i tipi di enti previsti e disciplinati dal Codice civile (associazioni, con o senza personalità giuridica, fondazioni, comitati, società di persone, società di capitali, società consortili, società cooperative, ecc.) possono acquisire la qualifica di impresa sociale se, dotandosi dei requisiti (anche statutari) a tal fine necessari (solo le cooperative sociali sono imprese sociali «di diritto»), si iscrivono (non già nel Runts, bensì) nel Registro delle imprese, nella sezione apposita delle imprese sociali.
Ebbene, venendo ai numeri, nel citato Rapporto di Terzjus si riporta l’esistenza al dicembre 2025 di circa 21.500 imprese sociali (questo numero è sostanzialmente invariato nel momento in cui si scrive), equivalenti a poco più del 15% di tutti gli Ets. Di queste 21.500 imprese sociali, circa il 90% sono cooperative sociali ex legge 381/1991, mentre le restanti hanno una forma giuridica diversa: di gran lunga prevalenti le Srl imprese sociali, che sono circa 1.400, ma non mancano associazioni (192), fondazioni (97) e società consortili (61). Solo 13 risultano essere le società per azioni e 3 le società semplici imprese sociali.
E di grande rilievo il fatto che, se prima del 2017 le imprese sociali erano quasi tutte (più del 97%) cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, dopo la riforma è aumentata la componente di imprese sociali diverse dalle cooperative sociali, soprattutto di quelle che hanno forma societaria e più specificamente di Srl.
E possibile ritenere che il trend in atto possa ulteriormente rafforzarsi e la crescita di società imprese sociali accelerare, anche nel breve periodo. Le Srl imprese sociali, infatti, consentono di realizzare interessi concreti che le cooperative sociali, in ragione della loro particolare natura giuridica (di imprese democratiche a base personale), non possono soddisfare. La Srl, infatti, tende ad essere la forma preferibile di impresa sociale in tuttii casi concreti in cui il capitale di rischio sia chiamato ad assumere rilevanza primaria tra le fonti di finanziamento dell’impresa e/o debba essere eletto a criterio principale di governance dell’ente imprenditoriale. La Srl impresa sociale si rivela l’opzione preferibile allorché s’intenda costituire un’impresa sociale non democratica ma controllata sulla base del capitale investito, oppure un’impresa sociale strumentale, costituita (quali soci unici) da altri Ets o da enti senza scopo di lucro per gestire una determinata attività di interesse generale.
Un contributo aggiuntivo all’ulteriore sviluppo delle imprese sociali societarie può derivare dall’entrata in vigore, avvenuta nel gennaio 2026, dell’art. 18, comma 1, digs 112/2017, che esclude le somme reinvestite dalle imprese sociali dal loro reddito imponibile, così sostanzialmente equiparando il regime Ires delle imprese sociali a quello di cui già prima usufruivano le cooperative sociali. Molto importante agli stessi fini è la modifica al Testo unico Iva intervenuta sul finire dello scorso anno, che ha esteso alle imprese sociali societarie l’aliquota agevolata del 5%, già prevista per le cooperative sociali, con riferimento a determinati servizi di interesse generale.