Il 24 gennaio 2022 l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge “Norme in materia di agricoltura sociale” (l.r. n. 1/22).
Si tratta di un importante intervento legislativo volto a disciplinare una materia i cui principi si rinvengono a livello nazionale nella legge n. 141 del 18 agosto 2015 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, e nel Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018 sui requisiti minimi e sulle modalità di realizzazione delle attività di agricoltura sociale.
La nuova legge regionale è composta di 16 articoli, e conferma che le attività dell’agricoltura sociale sono considerate a tutti gli effetti “attività connesse” alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all’allevamento, secondo la definizione di imprenditore agricolo contenuta nell’art. 2135 c.c.
Le attività di agricoltura sociale potranno essere svolte dall’imprenditore agricolo anche in collaborazione con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli enti del terzo settore (art. 2): la Giunta regionale con apposito atto avrà il compito di specificare “i criteri necessari per l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale, le modalità di svolgimento della stessa, le procedure amministrative e di controllo applicabili, la modulistica” nonché “i limiti di esercizio delle predette attività svolte in accordo tra i citati soggetti”.
A ben vedere, tuttavia, gli enti del terzo settore e le imprese sociali potranno svolgere, non solo “in collaborazione”, come dispone la legge regionale, ma anche direttamente ed in proprio, le attività di agricoltura sociale. Infatti il codice terzo settore (art. 5 lettera s del d.lgs. 117/2017) e il decreto sull’impresa sociale (art. 1 lettera t del d.lgs. 112/2017) richiamano l’agricoltura sociale tra le attività di interesse generale che possono essere svolte in via esclusiva o prevalente rispettivamente dagli enti del terzo settore e dalle imprese sociali.
La legge regionale in commento distingue inoltre l’“agricoltura sociale” dalle “fattorie sociali”, la cui attività (di agricoltura sociale) è qualificata in quanto svolta da soggetti “dotati di particolare competenza e formazione”, iscritti in un apposito elenco regionale. In forza di tale iscrizione al registro regionale, le fattorie sociali potranno fregiarsi di appositi marchi figurativi (“loghi distintivi” secondo la dicitura di cui all’art. 5 della l.r. n. 1/22) che verranno disciplinati dalla Regione Emilia-Romagna.
Le fattorie sociali, e le loro reti, devono comunicare l’inizio dell’attività mediante SCIA al Comune ove sono ubicati “i fabbricati da utilizzare per le relative attività”. Come già previsto dall’art. 5 della legge 141/2015, l’attività potrà essere svolta senza cambio di destinazione d’uso degli immobili: l’art. 6 della legge regionale dispone infatti che “per l’attività di agricoltura sociale possono essere usati gli edifici a destinazione abitativa dell’azienda agricola e le strutture e i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali dell’imprenditore strumentali rispetto all’esercizio dell’attività agricola” mantenendo “il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti…”. Gli immobili dovranno comunque essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività svolta (art. 6, III comma). Allo stesso modo i servizi e le attività sociali e socio-sanitarie in concreto svolte nelle fattorie sociali “sono soggetti alle norme ed autorizzazioni previste per lo specifico settore di riferimento” (art. 7, III comma). Le fattorie sociali potranno anche chiedere alla Regione l’istituzione del divieto di caccia “per esigenze di tutela e salvaguardia dell’incolumità degli ospiti delle fattorie sociali” (art. 12).
L’articolo 9 della legge regionale prevede poi alcune misure, dirette e indirette, di sostegno, tra cui anche la possibilità che i terreni agricoli di proprietà della criminalità organizzata trasferiti al patrimonio degli enti pubblici a seguito di sequestro o confisca siano assegnati in uso in via prioritaria ai soggetti esercenti agricoltura sociale. La Regione Emilia-Romagna sosterrà inoltre l’agricoltura sociale attraverso interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell’ambito delle fattorie sociali, azioni di informazione, animazione e comunicazione sull’agricoltura sociale e l’incentivazione di “investimenti o di interventi per l’adeguamento e l’allestimento delle fattorie sociali”.
La nuova legge pare particolarmente interessante in quanto, per un verso, rispetto alla disciplina nazionale, aggiorna i riferimenti normativi con l’espresso richiamo agli enti del terzo settore e alle imprese sociali. Per altro verso, essa offre strumenti interessanti per coniugare interventi agricoli e sociali.
In attesa che la Giunta regionale emani gli atti attuativi, nella medesima seduta del 24 gennaio 2022 l’Assemblea Legislativa ha approvato anche due ordini del giorno collegati alla legge regionale. Il primo ordine del giorno ha affrontato il delicato problema delle cooperative sociali, impegnando molto opportunamente la giunta regionale “a sollecitare il Parlamento ed il Governo ad avanzare proposte di modifica della legge 141/2015, affinché le cooperative sociali possano svolgere agricoltura sociale, anche qualora il loro fatturato derivante dall’attività agricola sia inferiore al 30% del fatturato totale”. Infatti la legge nazionale sulla agricoltura sociale (anteriore all’emanazione al Codice del Terzo Settore, n.d.r.) prevede che le cooperative sociali possano svolgere agricoltura sociale, ma a condizione che il fatturato derivante dall’attività agricola sia pari almeno al 30% del totale, limite che non è invece previsto, ovviamente, per l’imprenditore agricolo ma nemmeno per le imprese sociali e gli enti del terzo settore che decidano di svolgere questa attività di interesse generale. Ad oggi pertanto le cooperative sociali, che sono stati i soggetti che in concreto hanno realizzato ante litteram l’agricoltura sociale in Italia, risultano discriminati, senza alcun motivo oggettivo, rispetto agli altri soggetti che possono svolgere la medesima attività di agricoltura sociale.
Il secondo ordine del giorno approvato nella seduta assembleare del 24 gennaio 2022 invita la Giunta regionale ad “assicurare nel processo di attuazione degli atti conseguenti all’approvazione” della legge “in particolare nell’adozione degli atti regionali di cui all’articolo 9, l’introduzione di criteri di priorità per il ricorso a metodi di produzione biologica”.
È possibile scaricare la legge regionale al presente link