Iscrizione al RUNTS, ruolo del Notaio e poteri degli Uffici: a proposito della circolare ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022

1.Introduzione

La circolare oggetto di queste note di commento era particolarmente attesa da enti, operatori del settore ed Uffici del RUNTS, poiché chiamata ad offrire risposte concrete a specifiche questioni operative sorte nei primi mesi di avvio del RUNTS.

L’estrema chiarezza del testo della circolare (a testimonianza dell’elevato livello di conoscenza e consapevolezza, sia teorica che pratica, raggiunto in materia dal Ministero competente) esenta chi qui la commenta dal dover ripercorrere l’intera sua trama per disvelarne messaggi occulti o farne emergere di impliciti, permettendogli così di concentrarsi sulla riorganizzazione dei suoi contenuti per poterli presentare in diversa forma a beneficio (almeno così si spera) dei lettori interessati alla ricostruzione complessiva del nuovo sistema di registrazione imperniato sul RUNTS.

La circolare si occupa di diversi profili relativi all’iscrizione degli enti nel RUNTS, con particolare riferimento a quell’iscrizione che segue al procedimento di trasmigrazione di ODV e APS iscritte nei “vecchi” registri alla data del 22 novembre 2021 (cioè il giorno antecedente a quello ufficiale di avvio del RUNTS, così come individuato dal DD 561/2021 ai sensi del DM 106/2020). Uno dei temi principali affrontati dalla circolare è quello dell’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato quale ulteriore conseguenza dell’iscrizione al RUNTS (in aggiunta all’effetto principale che consiste nell’assunzione della qualifica di ETS). Per questo motivo, la circolare è di notevole interesse non solo per gli Uffici pubblici che gestiscono il RUNTS ma anche per i notai al fine di svolgere al meglio l’importante ruolo che il legislatore del 2017 ha loro assegnato nell’ambito del terzo settore post-riforma.

La circolare può essere idealmente suddivisa in due parti. Nella prima si affrontano questioni collegate alle “nuove” iscrizioni di enti nel RUNTS. Nella seconda, questioni connesse alla trasmigrazione di ODV e APS dai “vecchi” registri al RUNTS. Al primo macro-tema sono dedicati i successivi paragrafi 2, 3 e 4 di questo commento. Al secondo macro-tema, il paragrafo 5.

2.Iscrizione “ordinaria”

È tale l’iscrizione al RUNTS effettuata ai sensi dell’art. 47 del Codice del terzo settore (“CTS”) e dell’art. 8 del DM 106/2020.

Possono iscriversi al RUNTS secondo questa procedura “ordinaria” tutti gli enti che (a prescindere se neo-costituiti o già costituiti, anche da diverso tempo) intendano acquisire la qualifica di ETS (o una qualifica particolare come quelle di ODV o APS) e perciò formulino apposita istanza telematica attraverso il portale del RUNTS.

Non possono invece presentare domanda di iscrizione ex novo tutte le (circa 88.000) ODV e APS che sono attualmente coinvolte nel procedimento di trasmigrazione (cioè le ODV e APS presenti nei “vecchi” registri di ODV e APS al 22 novembre 2021). Di questo gruppo di enti, che per il momento tralasciamo, si tornerà a parlare in seguito in questo scritto.

Possono invece adesso presentare domanda d’iscrizione le ONLUS iscritte all’anagrafe (è stato infatti formato e pubblicato dall’Agenzia delle entrate l’atteso elenco che condizionava l’esercizio di questa facoltà secondo quanto disposto dal DD 561/2021)1.

Allo stato attuale, la domanda di iscrizione “ordinaria” può essere presentata esclusivamente dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisca (art. 47, comma 1, CTS). In quest’ultimo caso, il mandato conferito al rappresentante legale della rete associativa deve essere allegato alla domanda insieme con l’attestazione di adesione dell’ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima (art. 8, comma 2, DM 106/2020). Nella circolare in oggetto, il Ministero ribadisce quanto in precedenza aveva già precisato (nella nota 18224/2021), ovverosia che la domanda di iscrizione al RUNTS in nome e per conto dell’ente aderente può essere presentata anche dal rappresentante legale dell’articolazione territoriale di riferimento della rete associativa di appartenenza.

3. Iscrizione finalizzata ad ottenere (anche) la personalità giuridica

È tale l’iscrizione al RUNTS effettuata da un notaio, ai sensi dell’art. 22, comma 2, CTS e dell’art. 16 DM 106/2020, in nome e per conto di un ente neo-costituito che in tal modo intenda non solo acquisire la qualifica di ente del terzo settore (o una sotto-qualifica del terzo settore come quelle di ODV o di APS) ma anche la personalità giuridica di diritto privato e con essa il beneficio dell’autonomia patrimoniale perfetta, sì che delle obbligazioni dell’ente possa rispondere soltanto l’ente col suo patrimonio (art. 22, comma 7, CTS). È opportuno precisare che gli enti del terzo settore non possono che acquisire la personalità giuridica in questo modo, essendo loro precluso, fintanto che permanga la loro iscrizione nel Registro, l’accesso alla procedura ordinaria di cui al d.P.R. 361/20002.

Anche questa particolare procedura è preclusa agli enti “trasmigranti” di cui ci occuperemo in seguito ed è invece ovviamente consentita alle ONLUS3.

Dal punto di vista dei controlli preliminari all’iscrizione, nel caso in cui la domanda provenga da notaio ai sensi degli articoli 22, comma 2, CTS, e 16 DM 106/2020 – diversamente che nel caso delle iscrizioni “ordinarie” discusse nel precedente paragrafo – l’Ufficio del RUNTS deve limitarsi a verificare la “regolarità formale della documentazione” presentata dal notaio (art. 22, comma 2, CTS, e art. 16, comma 3, DM 106/2020). Ciò perché le condizioni per la costituzione dell’ente come ente del terzo settore, inclusa la legittimità formale e sostanziale del suo statuto (da compiersi peraltro, come il Ministero opportunamente ricorda, tenendo conto della qualifica che l’ente intende assumere e dunque della sezione del RUNTS in cui intende iscriversi), sono dalla legge affidati al controllo notarile preliminare alla presentazione della domanda di iscrizione (art. 22, comma 2, CTS, e art. 16, comma 1, DM 106/2020).

Nella circolare in oggetto – ed è questo uno dei punti più interessanti della circolare medesima – il Ministero precisa tuttavia che possono darsi “casi estremi di irregolarità, tali da configurare l’inesistenza dell’atto, allorquando sia rilevata ictu oculi l’assenza di uno degli elementi essenziali che, ai sensi dell’articolo 4 del Codice, caratterizzano gli enti del Terzo settore, come la natura privata dell’ente, ove la richiesta di iscrizione riguardi una pubblica Amministrazione; la natura non societaria; l’indicazione delle finalità o dell’oggetto; il riconoscimento agli effetti civili di un ente religioso, la configurabilità quale ‘ente’”. In questi “casi estremi”, dunque, l’iscrizione è rifiutabile dall’Ufficio del RUNTS anche se la relativa domanda d’iscrizione provenga da notaio. In particolare, sottolinea il Ministero, considerato che la legge configura l’ente del terzo settore come “ente giuridico” (art. 4, comma 1, CTS), è senz’altro da rifiutarsi l’iscrizione al RUNTS dei trust, che sono mere masse patrimoniali munite di soggettività tributaria ma non già (secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale) di soggettività giuridica autonoma. Allo stesso modo, prosegue il Ministero, gli Uffici del RUNTS devono rifiutare domande presentate da Notaio relative all’iscrizione di enti che lo statuto qualifica ictu oculi come imprese sociali oppure di enti come le cooperative sociali che, da imprese sociali ex lege, sono automaticamente iscritte nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese e da lì all’apposita sezione del RUNTS.

Il controllo notarile di legalità degli statuti si estende anche – come sottolinea il Ministero, alla luce di quanto disposto dall’art. 22, comma 6, CTS – alle modifiche statutarie di enti con personalità giuridica già iscritti nel RUNTS. Anche in questo caso, pertanto, l’Ufficio del RUNTS dovrà limitarsi alla verifica della regolarità formale della documentazione, fermi restando i “casi estremi” precedentemente menzionati. Per contro, qualora l’ente già iscritto nel RUNTS non abbia la personalità giuridica, il controllo sulla legittimità delle modifiche statutarie spetta all’Ufficio del RUNTS competente.

È importante sottolineare che gli enti che intendano acquisire la personalità giuridica iscrivendosi al RUNTS non hanno altra possibilità che rivolgersi ad un notaio ed iscriversi tramite quest’ultimo. V’è però un’eccezione prevista dall’art. 22, comma 3, CTS.

Invero, il notaio che riceva l’atto costitutivo di un’associazione o fondazione del terzo settore potrebbe successivamente rifiutarsi di formulare domanda d’iscrizione del medesimo ente al RUNTS. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora il notaio ritenga che manchi il patrimonio minimo a tal fine necessario. In questo caso, fondatori, amministratori o associati dell’ente possono formulare essi stessi domanda di iscrizione dell’ente nel RUNTS ai sensi dell’art. 19 DM 106/2020. Ove la domanda fosse accolta, l’ente iscritto acquisirebbe (anche) la personalità giuridica.

A questo specifico riguardo, nella circolare in oggetto, il Ministero opportunamente ricorda e chiarisce:

  • che la comunicazione motivata del Notaio, in cui si dà atto delle ragioni del rifiuto di iscrizione ai sensi dell’art. 22, comma 3, CTS, deve essere allegata alla domanda di iscrizione presentata ex art. 19 DM 106/2020; evidenti ne sono le ragioni: senza questo documento l’Ufficio del RUNTS non sarebbe infatti in grado di distinguere tra domanda presentata ex art. 16 DM 106/2020 da soggetto non legittimato e domanda validamente presentata da soggetto legittimato ex art. 19 DM 106/2020; inoltre, il possesso di tale documento consente all’Ufficio del RUNTS di conoscere le ragioni del rifiuto del notaio e di poterne tenere conto nella propria istruttoria dell’istanza;
  • che nel caso di domanda presentata ai sensi dell’art. 19 DM 106/2020, ancorché atto costitutivo e statuto abbiano la forma dell’atto pubblico notarile, l’Ufficio del RUNTS ha piena competenza istruttoria, non dovendosi limitare, come nel caso delle domande presentate da notaio ex art. 16 DM 106/2020, alla sola verifica della regolarità formale della documentazione (art. 22, comma 2, CTS; art. 16, comma 3, DM 106/2020), ma essendo tenuto ad accertare la conformità a legge dello statuto;
  • che nel caso di domanda presentata ai sensi dell’art. 19 DM 106/2020, non opera il meccanismo del silenzio-accoglimento, ma il silenzio dell’Ufficio del RUNTS equivale a rigetto dell’istanza.

A ben vedere, la modalità di iscrizione di cui qui si discute potrebbe essere d’interesse tanto per gli enti neo-costituiti (in forma di associazione o di fondazione) quanto per gli enti già costituiti (in forma di associazione non riconosciuta4) anche da diverso tempo: a questo secondo gruppo di enti, tuttavia, il DM 106/2020 dedica un’apposita disposizione, l’art. 18, a tal fine parificandoli alle associazioni non riconosciute già iscritte nel RUNTS che intendano acquisire la personalità giuridica. Ciononostante, il rinvio generico che l’art. 18 opera (seppur col filtro della compatibilità) all’art. 16 fa comprendere come le fattispecie dell’art. 18 non pongano questioni differenti da quelle poste dalla fattispecie di cui all’art. 16, ed identiche possano pertanto essere le soluzioni. Nel silenzio della circolare ministeriale sul punto, deve dunque ritenersi che il controllo notarile di legalità escluda anche qui il relativo controllo da parte degli Uffici del RUNTS, che devono limitarsi a verificare la regolarità formale della documentazione, potendo però eccepire “casi estremi” come quelli sopra esaminati. Anche qui può esservi spazio per un eventuale rifiuto del notaio che abbia ricevuto il verbale di presentare successivamente domanda d’iscrizione al RUNTS (nel caso di associazioni non riconosciute) o di depositare successivamente il verbale di richiesta della personalità (nel caso di associazioni non riconosciute del terzo settore), cui si può reagire da parte di amministratori o associati ai sensi dell’art. 19 DM 106/2020, che non a caso anche all’art. 18 fa riferimento. Pure in quest’ultima evenienza varrà quanto il Ministero sottolinea nella circolare, ovverosia la necessità di allegare la comunicazione di rifiuto del notaio, l’espansione dei poteri istruttori degli Uffici del RUNTS e l’operatività del meccanismo del silenzio-rifiuto (che a seconda dei casi sarà rifiuto di iscrizione o, per le associazioni già iscritte, rifiuto della personalità giuridica).

4. Iscrizione di enti già dotati di personalità giuridica

Anche gli enti già costituiti e dotati di personalità giuridica potrebbero ovviamente nutrire interesse ad acquisire la qualifica di ente del terzo settore (o una qualifica particolare: ODV, APS, ecc.)5. In fondo, quella di “terzo settore” è stata concepita dal legislatore della riforma come una qualifica anche al fine di consentire ad enti pre-esistenti al Codice di diventare ETS (o ODV, APS, ecc.) senza necessità di doversi sciogliere e ricostituire.

A questo gruppo di enti si applica, per quanto riguarda l’iscrizione al RUNTS, l’art. 22, comma 1-bis, CTS e l’art. 17 DM 106/2020. Anche questa particolare procedura è preclusa agli enti “trasmigranti” di cui ci occuperemo in seguito ed è invece ovviamente consentita alle ONLUS6.

Anche questi enti devono necessariamente iscriversi al RUNTS attraverso un Notaio che effettui il controllo preventivo di legalità degli statuti e verifichi la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione. Tra queste condizioni, il Ministero, nella circolare in commento, ritiene debba includersi anche quella relativa alla sussistenza del patrimonio minimo di cui all’art. 22, comma 4, CTS (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni). Il Ministero giunge a questa conclusione sulla base di due condivisibili argomenti. Il primo è di natura letterale: l’art. 22, comma 1-bis, richiama tutte le regole del medesimo art. 22, inclusa quella sul patrimonio minimo. Il secondo è invece di natura sostanziale: sebbene al momento del riconoscimento della personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000 il patrimonio doveva essere “adeguato” allo scopo, tale patrimonio inizialmente adeguato potrebbe essere diminuito nel corso del tempo e più non sussistere al momento dell’iscrizione al RUNTS.

Anche gli enti già muniti di personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000 devono pertanto dare dimostrazione del possesso del patrimonio minimo di cui all’art. 22, comma 4, CTS, se intendono iscriversi al RUNTS per acquisire la qualifica di enti del terzo settore.

È a quest’ultimo riguardo che il Ministero, nella circolare in commento, offre preziosi chiarimenti.

Fa intendere innanzitutto che “minimo” deve essere il patrimonio netto7.

In secondo luogo, che la sussistenza del patrimonio minimo deve risultare da documentazione contabile aggiornata, comunque non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS8.

In terzo luogo, che tale documentazione contabile potrà consistere in una relazione giurata da un revisore legale (o società di revisione legale) oppure in una situazione patrimoniale aggiornata (che può essere lo stesso bilancio annuale) completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesti la regolare compilazione9.

In quarto luogo, che occorre l’attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo di cui all’art. 22, comma 4, CTS, basata sui menzionati documenti contabili (non potendo questa verifica essere demandata agli Uffici del RUNTS). L’attestazione notarile sulla sussistenza del patrimonio minimo – aggiunge il Ministero – deve in generale essere espressa, e può essere parte integrante dell’atto depositato al RUNTS o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione.

Ed infine, che tutti questi documenti devono essere allegati all’atto pubblico ed essere depositati, unitamente all’istanza, nel RUNTS10.

In definitiva, sotto il profilo della funzione del Notaio e della documentazione da produrre, la disciplina dell’iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica non differisce da quella dell’iscrizione al RUNTS di enti che intendono acquisire la personalità giuridica.

5. Questioni varie connesse alla trasmigrazione di ODV e APS

La seconda parte della circolare n. 9/2022 è dedicata all’esame di questioni connesse alla trasmigrazione.

La trasmigrazione, prevista nel CTS (art. 54) e poi disciplinata nel DM 106/2020 (artt. 30-33), è una procedura con queste caratteristiche:

  • riguarda esclusivamente (le circa 88.000) ODV e APS che risultavano iscritte alla data del 22 novembre 2021 nei registri (regionali) delle ODV e nei registri (nazionale e regionali) delle APS, istituiti ai sensi, rispettivamente, delle leggi 266/1991 e 383/2000;
  • è pertanto una procedura relativa ad uno specifico gruppo di enti che il legislatore intendeva traghettare nel RUNTS in maniera diversa da tutti gli enti che per la prima volta fanno ingresso nel perimetro del terzo settore;
  • la trasmigrazione è un procedimento che è stato avviato d’ufficio (e non su istanza di parte) il 24 novembre 2021, e che consta di due fasi: la prima (che avrebbe dovuto concludersi il 21 febbraio 2022) consiste nel trasferimento dei dati relativi agli enti in essa coinvolti dai “vecchi” registri al RUNTS; la seconda (della durata di 180 giorni, salvo sospensioni, a partire dal 22 febbraio 2022) consiste nella verifica dei requisiti di iscrizione di questi enti nel RUNTS11;
  • la trasmigrazione, infatti, pur svolgendosi d’ufficio sulla base di una previsione di legge, non è un procedimento che conduce necessariamente all’iscrizione dell’ente interessato nel RUNTS (cioè, come adesso anche si sente dire, al “consolidamento della posizione” o al “perfezionamento dell’iscrizione”); l’iscrizione, infatti, presuppone pur sempre il possesso in capo all’ente “trasmigrante” dei necessari requisiti di legge (inclusi quelli relativi allo statuto); nessun automatismo dunque, e la necessità di un’attività istruttoria degli Uffici del RUNTS analoga a quella da condursi con riguardo alle domande di iscrizione ex novo presentate dagli altri enti12;
  • la trasmigrazione, pertanto, può concludersi o con l’iscrizione dell’ente “trasmigrante” nel RUNTS oppure col rifiuto di iscrizione; e può richiedere chiarimenti, integrazioni documentali, modifiche statutarie, cioè un’interlocuzione tra ente “trasmigrante” e Ufficio del RUNTS competente, affinché l’ente coinvolto sia alla fine iscritto nel RUNTS;
  • l’ente iscritto nel RUNTS ad esito della trasmigrazione avrà un’anzianità di appartenenza al terzo settore coincidente con la data di iscrizione nei “vecchi” registri di ODV e APS; di conseguenza, il suo status di ente del terzo settore deve intendersi posseduto senza soluzione di continuità dal momento in cui si è iscritto nei registri di cui alle leggi 266/1991 o 383/2000, e fintanto che dura la trasmigrazione dovrà considerarsi a tutti gli effetti ente del terzo settore (o meglio, a seconda dei casi, ODV o APS);
  • la trasmigrazione è una procedura “ad esaurimento”, nel senso che una volta trattate le circa 88.000 ODV e APS che risultavano iscritte nei “vecchi” registri, di trasmigrazione (finalmente!) più non si parlerà e il RUNTS entrerà definitivamente a regime (nel senso che ad esso potrà eccedersi soltanto formulando un’apposita domanda); in questo senso, la trasmigrazione rientra per certi versi ancora nella fase transitoria di attuazione della Riforma.

Pur essendo stata pensata per facilitare la vita di enti ed Uffici, nella realtà operativa la trasmigrazione ha invece sollevato questioni e criticità di varia natura. Con la circolare in commento, il Ministero si adopera per risolverne alcune. Vediamo in che modo.

5.1. L’interlocuzione tra ente “trasmigrante” e Ufficio del RUNTS nella fase di verifica dei requisiti di iscrizione (post-trasmigrazione dei dati)

Il Ministero chiarisce innanzitutto che, trasferiti i dati dai “vecchi” registri al RUNTS, ed intrapresa (il 22 febbraio 2022) l’attività istruttoria degli Uffici, che è finalizzata alla verifica dei requisiti d’iscrizione, può realizzarsi un’interlocuzione tra Uffici ed enti “trasmigranti” con l’obiettivo di integrare la documentazione, acquisire informazioni, formulare richieste, ecc. Del resto, “gli enti coinvolti nella trasmigrazione potrebbero essere stati interessati da cambi di rappresentante legale, modifiche statutarie (incidenti anche sulla qualificazione dell’ente, ad esempio da ODV ad APS o ad altro ETS), variazioni di sede legale etc.”, avvenuti successivamente al 22 novembre 2021 o comunque non comunicati agli Uffici gestori dei registri di ODV e APS prima di allora.

Ebbene, questa interazione può essere attivata non solo dall’Ufficio competente ma anche dall’ente “trasmigrante”. ODV e APS interessate potranno dunque “presentare memorie e documenti all’amministrazione competente, tra cui ad esempio lo statuto modificato, anche ai fini dell’iscrizione in una sezione del RUNTS diversa da quella di provenienza”.

Le interlocuzioni con gli uffici del RUNTS titolari dei procedimenti non avverranno – chiarisce il Ministero – tramite la piattaforma del RUNTS (dal momento che, a differenza degli enti neo-iscritti, gli enti “trasmigranti” ancora non hanno un numero identificativo univoco loro assegnato dal sistema) ma esclusivamente “extra-sistema”, segnatamente attraverso l’indirizzo PEC che ciascun Ufficio ha obbligo di rendere disponibile. Da qui la necessità che l’ente trasmigrante si doti di una PEC, anche perché solo “in via eccezionale ed esclusivamente a titolo provvisorio potrà essere utilizzato un indirizzo PEC attivo, non in uso esclusivo all’ente”, che comunque sarà necessario ai fini del perfezionamento dell’iscrizione dell’ente “trasmigrante” nel RUNTS.

Il Ministero ricorda inoltre che l’interlocuzione potrebbe anche avvenire tra Uffici del RUNTS e reti associative (o loro articolazioni territoriali) relativamente ai dati, agli statuti, alle richieste degli enti affiliati alla rete, e che anche questa particolare forma di interazione potrebbe essere attivata dall’Ufficio o altresì promossa, con il consenso dell’Ufficio, dalla rete associativa (o da una sua articolazione territoriale).

Per fare dunque solo alcuni esempi tra i tanti possibili,

  • una APS che era “nazionale” ai sensi della legge 383/2000, e pertanto iscritta nel registro nazionale delle APS alla data del 22 novembre 2021, potrebbe comunicare via PEC all’Ufficio del RUNTS che sta istruendo la sua posizione (cioè quello della regione in cui ha la sede legale) la sua richiesta di essere iscritta nella sezione “reti associative” del RUNTS, accompagnata dal nuovo statuto (non più da APS ma da rete associativa, eventualmente anche APS);
  • una ODV iscritta nei registri regionali della legge 266/1991 al 22 novembre 2021 potrebbe comunicare via PEC all’Ufficio regionale del RUNTS la sua intenzione di essere iscritta nella sezione APS del RUNTS, corredata da apposito nuovo statuto rispettoso della disciplina particolare delle APS.

5.2. Trasmigrazione di strutture territoriali prive di autonoma soggettività giuridica

Il Ministero chiarisce che strutture o articolazioni territoriali di reti associative che siano prive di autonoma soggettività giuridica (e che pertanto operino col codice fiscale di altri soggetti, quali reti associative o enti a rilevanza nazionale) non possono essere iscritte nel RUNTS neanche ad esito del procedimento di trasmigrazione e nonostante risultassero precedentemente iscritte nei registri di ODV e APS da cui stanno trasmigrando. Nel RUNTS, infatti, come già ricordato con riguardo ai trust, possono iscriversi soltanto enti giuridici, e non anche uffici, dipartimenti, strutture, ecc., prive di soggettività. Del resto, “all’interno del sistema RUNTS, a ciascun codice fiscale corrisponderà un’unica posizione iscritta”.

5.3. Enti trasmigranti iscritti dagli Uffici sulla base di una domanda di iscrizione ex novo

Come già precedentemente osservato, gli enti coinvolti nel procedimento di trasmigrazione non possono formulare nuova domanda di iscrizione al RUNTS (né ai sensi dell’art. 47 CTS né ai sensi dell’art. 22 CTS), ma devono attendere, ai fini della loro registrazione, la conclusione positiva del procedimento di trasmigrazione.

Pertanto, qualora un Ufficio del RUNTS si trovi innanzi ad una richiesta di nuova iscrizione ex art. 47 CTS o ex art. 22 CTS di un ente “trasmigrante”, dovrebbe rigettarla in quanto inammissibile. Come il Ministero infatti scrive, “le eventuali nuove istanze in presenza di posizioni trasmigrate non dovrebbero essere processate dagli uffici”.

Tuttavia, nell’eventualità in cui una nuova domanda di iscrizione di un ente “trasmigrante” fosse per qualsiasi ragione (che potrebbe anche essere incolpevole) accolta da un Ufficio del RUNTS, l’iscrizione sarà valida e “sarà necessario integrare d’ufficio le informazioni presenti sul RUNTS per dar conto dell’anzianità pregressa di riconoscimento della qualifica soggettiva posseduta dall’ente”.

5.4. Trasmigrazione di ODV e APS già dotate di personalità giuridica

Che succede nel caso in cui l’ente “trasmigrante” sia un’associazione già munita di personalità giuridica? Che ruolo potrà o dovrà qui assumere il notaio e che poteri di verifica spettano all’Ufficio del RUNTS?

La questione, molto delicata (anche per ragioni di parità di trattamento con gli enti non coinvolti nella trasmigrazione), è risolta dal Ministero individuando uno spartiacque, che è la data del 24 novembre 2021 (giorno successivo all’avvio del RUNTS, a partire dal quale è divenuto possibile formulare istanza d’iscrizione nel Registro, anche ai sensi dell’art. 22 CTS).

5.4.1. Dopo il 24 novembre 2021

Il controllo di legalità dello statuto e le verifica delle condizioni per l’iscrizione nel RUNTS sono di esclusiva competenza del Notaio che abbia ricevuto successivamente al 24 novembre 2021 il verbale avente ad oggetto le modifiche statutarie necessarie ad adeguare gli statuti alla riforma. In questo caso, dunque, gli Uffici del RUNTS devono limitarsi a verificare la regolarità formale della documentazione. Affinché ciò si realizzi nel modo suindicato, è ovviamente necessario che il notaio comunichi via PEC all’Ufficio del RUNTS competente l’intervenuta modifica statutaria. È inoltre necessario il deposito dell’attestazione notarile sulla sussistenza del patrimonio minimo, con allegati i documenti contabili (di cui si è già detto in precedenza) su cui l’attestazione si fonda. In sostanza, in questo caso, si applica analogicamente agli enti “trasmigranti” l’art. 22 CTS.

5.4.2. Prima del 24 novembre 2021

Nel caso in cui, invece, le modifiche statutarie siano state realizzate antecedentemente al 24 novembre 2021, il Ministero distingue due situazioni:

  • se le modifiche non sono ancora state approvate (o non risultino agli Uffici del RUNTS ancora approvate) da Prefetture o Regioni ai sensi del d.P.R. 361/2000, allora il notaio, incaricato dall’ente con atto pubblico successivo al 23 novembre 2021, può depositare all’Ufficio del RUNTS lo statuto modificato e dal notaio stesso ritenuto conforme a legge. In questo caso trova applicazione l’art. 22 CTS, sicché gli Uffici del RUNTS possono e devono limitarsi al controllo di regolarità formale della documentazione. È anche in questo caso necessaria l’attestazione notarile relativa al patrimonio minimo, corredata della necessaria documentazione;
  • se le modifiche sono state invece già approvate da Prefetture o Regioni ai sensi del d.P.R. 361/2000, gli Uffici del RUNTS possono e devono espletare il controllo di legalità dello statuto, non potendo qui essere il loro ruolo limitato alla verifica di regolarità formale. Anche in questo caso occorre tuttavia acquisire l’attestazione notarile relativa alla sussistenza del patrimonio minimo con i necessari allegati.

È vero tuttavia che, in questa seconda evenienza, seppur il Ministero nulla dica al riguardo, niente impedisce all’ODV o APS interessata di modificare nuovamente lo statuto richiedendone al notaio il deposito al RUNTS. In quest’ultimo caso non potrebbe che applicarsi l’art. 22 CTS, sicché il controllo di legalità sarebbe notarile e l’Ufficio del RUNTS dovrebbe limitarsi alla verifica di regolarità formale.

5.5. Acquisizione della personalità giuridica in corso di trasmigrazione

Il Ministero riconosce la possibilità che una ODV o una APS che sta trasmigrando possa anche in questa fase, cioè prima dell’iscrizione al RUNTS, acquisire la personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 CTS. Sarà sufficiente che il notaio presenti via PEC all’Ufficio del RUNTS competente la documentazione a tal fine necessaria.

5.6. Verifiche minime degli Uffici e completamento successivo delle informazioni da parte degli enti iscritti a seguito di trasmigrazione

Il Ministero si sofferma infine sui dati che l’Ufficio del RUNTS competente dovrà “caricare a sistema” in sede di completamento del procedimento di trasmigrazione con l’iscrizione dell’ente.

La buona notizia per gli Uffici del RUNTS (che devono gestire migliaia di enti) è che il Ministero non esige che siano inserite tutte le informazioni ma soltanto alcune di esse (il “set minimo”), lasciando agli enti, una volta iscritti, l’onere di integrare o aggiornare le informazioni mancanti entro 90 giorni.

A sistema dovranno inoltre risultare – aggiunge il Ministero – atto costitutivo e statuto di ciascun ente, il che significa che nessun ente “trasmigrante” potrà essere iscritto al RUNTS se non ha lo statuto conforme alla normativa sul terzo settore.

Tra gli atti che gli enti iscritti per trasmigrazione dovranno depositare al RUNTS entro 90 giorni vi è il bilancio relativo all’anno 2021. Grazie a questo deposito, gli Uffici potranno rendersi conto dell’eventuale sussistenza delle condizioni di cui all’art. 31, comma 1, CTS, al fine di ottemperare al precetto di cui all’art. 48, comma 2, CTS (acquisizione della informazione antimafia).

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[1]

Si badi che si fa qui riferimento solo alle ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe e non già alle ONLUS di diritto, come le ODV, che all’Anagrafe non sono iscritte. Ancora, si badi che si fa qui riferimento ad ONLUS iscritte che non siano coinvolte nel procedimento di trasmigrazione (quali potrebbero essere alcune APS).

[2]

Al riguardo, l’art. 22, comma 1, CTS, contiene una formulazione ambigua, anche se a causa più di una necessità semantica che di colpevole disattenzione del legislatore. Con la formula per la quale gli enti del terzo settore “possono acquistare” la personalità giuridica iscrivendosi al RUNTS ai sensi dell’art. 22 CTS, si voleva non già consentire agli enti di eleggere, volendolo, l’altra via (quella del d.P.R. 361/2000), bensì soltanto segnalare che l’acquisizione della personalità giuridica è una possibilità e non certo un obbligo per le associazioni del terzo settore. Ovviamente, per le fondazioni del terzo settore avrebbe avuto maggior senso il termine “acquistano”, se è vero che fondazioni prive di personalità giu-ridica non sono giuridicamente concepibili.

[3]

Cfr. tuttavia la precedente nota 1.

[4]

Non si possono includere in questo caso le fondazioni se si accoglie la tesi dell’inammissibilità delle fondazioni non riconosciute, ovvero prive di personalità giuridica. D’altra parte, enti auto-denominatisi “fondazioni” potrebbero di fatto essere associazioni non riconosciute e potersi quindi avvalere dell’art. 18 DM 106/2020.

[5]

Con riferimento a questo gruppo di enti potrebbe in prima battuta ritenersi che manchi un loro interesse ad iscriversi al RUNTS per acquisire la personalità giuridica, posto che tale personalità già possiedono. In verità, considerato che la loro iscrizione al RUNTS determina la sospensione dei rapporti con l’autorità pubblica che, ex d.P.R. 361/2000, gestisce il registro delle persone giuridiche nel quale si trovavano iscritti, potrebbe esserci un loro concreto interesse anche sotto questo particolare profilo. Ciò in ragione del fatto che, ad esempio, le modifiche statutarie non sarebbero più soggette ad approvazione da parte dell’autorità di cui al d.P.R. 361/2000, ma sarebbero unicamente sottoposte al controllo notarile di legalità.

[6]

Cfr. tuttavia la precedente nota 1.

[7]

Si legge infatti nella circolare: “anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall’art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l’esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità”.

[8]

Per applicazione analogica dell’art. 42-bis, comma 2, c.c., in tema di trasformazione.

[9]

Il Ministero precisa altresì che “la relazione giurata sulla consistenza del patrimonio, sulla quale si baserà l’attestazione effettuata dal notaio, dovrà essere prodotta anche con riferimento alle associazioni non riconosciute già iscritte al RUNTS, o a quelle che richiedano l’iscrizione, ove intendano ottenere la personalità giuridica secondo quanto previsto dall’articolo 18 del D.M. 15 settembre 2020”.

[10]

Il ministero non menziona invece l’importanza dell’informazione relativa al registro delle persone giuridiche in cui l’ente si trova iscritto (art. 17, comma 2, DM 106/2020).

[11]

La posizione del Ministero sul punto appare diversa dalla nostra. Nella circolare si legge infatti: “dopo la trasmigrazione, ovvero il processo di trasferimento dai precedenti registri verso il RUNTS degli elementi informativi e documentali riguardanti le ODV e le APS iscritte, ha avuto inizio il procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dell’ente nel RUNTS …”. Sembra, dalle parole del Ministero, come se vi fossero due procedimenti distinti, di cui il primo è la trasmigrazione, riferita ai soli dati, mentre il secondo ha ad oggetto la verifica (post-trasmigrazione) dei requisiti per l’iscrizione.

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Come scrive il Ministero nella circolare in commento: “[il procedimento di trasmigrazione] ha peraltro in comune con il procedimento di prima iscrizione … il carattere di accertamento, diretto a riscontrare, attraverso l’esame della documentazione e delle informazioni trasferite e quelle eventualmente acquisite dall’ente, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione e la conformità delle clausole statutarie alle norme imperative previste dal Codice in materia di assetto organizzativo dell’ente, anche con riferimento alla disciplina particolare di ciascuna tipologia di ente”.

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