Via il patrimonio dopo il Runts. Devoluzione totale in caso di scioglimento e cancellazione

I dettagli del dm 2/2026. L’ente cancellato dal registro non potrà più usare l’acronimo ETS.

[di Antonio Fici, pubblicato in «Italia Oggi», giovedì 2 aprile 2026]

Il dm 2/2026 ha introdotto nel corpo del dm 106/2020 sul funzionamento del Runts norme specifiche sulla cancellazione degli enti dal Registro e la conseguente devoluzione «disinteressata» e «vigilata» del loro patrimonio residuo o «incrementale».

Scioglimento, cancellazione e devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento e conseguente cancellazione dal Runts, un ente è tenuto a devolvere l’intero patrimonio residuo ad altri Ets, previo parere positivo del competente ufficio del Runts (art. 9 Cts).

Cancellazione e devoluzione del patrimonio «incrementale». Allorché invece un ente non si sciolga ma sia soltanto cancellato dal Runts (anche su propria istanza), continuando pertanto ad esistere ed agire senza la qualifica di Ets, esso è tenuto a devolvere ai sensi dell’art. 9 soltanto l’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Runts (art 5n comma 2, Cts), o anche, se in essi precedentemente iscritto, nei preesistenti registri di Odv e Aps, ovvero nell’Anagrafe delle Onlus (art. 25, comma 1, dm 106/2020).

Il mancato rispetto della procedura di cui all’art. 9 determina da un lato la nullità degli atti devolutivi posti in essere dall’ente, dall’altro lato la responsabilità, anche amministrativa (sanzioni pecuniarie ad hoc sono previste nell’art. 91, c. 2, Cts), degli amministratori dell’ente.

Le regole procedurali

Nel fornire la disciplina di dettaglio della procedura di devoluzione, il nuovo art. 25 dm 106/2020 chiarisce innanzitutto che all’istanza di cancellazione dal Runts debba essere allegata la richiesta di parere devolutivo al competente ufficio del Runts (comma 1-bis), corredata dei seguenti documenti (comma 1-ter):

  • una situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 13, comma 1, Cts e riferita alla data in cui l’organo competente ha deliberato di richiedere la cancellazione dal Runts, che può però es sere sostituita dal bilancio ordinario se la delibera è assunta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
  • un’attestazione rilasciata da revisore legale avente ad oggetto entità e composizione del patrimonio da devolversi, con indicazione (nel caso di enti che non si sciolgono e sono perciò tenuti alla devoluzione del solo incremento patrimoniale) dell’eventuale ammontare non soggetto a devoluzione;
  • una dichiarazione di accettazione dello specifico patrimonio rilasciata dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti) dell’Ets (o degli Ets) beneficiario (o beneficiari) della devoluzione.

Un regime semplificato è previsto dall’art. 25, comma 1-quater, dm 106/2020, per gli Ets con entrate non superiori a 300.000 euro e per quelli di ancora più modeste dimensioni che hanno entrate non superiori a 60.000 euro. Oltre alla dichiarazione di accettazione resa dagli Ets destinatari della devoluzione, questi enti devono infatti depositare un rendiconto per cassa aggiornato alla data della delibera, un elenco dei beni con l’indicazione del relativo valore (ovvero, in caso di assenza di beni, una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 dpr 445/2000), nonché documentazione comprovante l’ammontare del patrimonio eventualmente non soggetto a devoluzione (per gli enti con entrate inferiori a 60.000 euro basta una dichiarazione sostitutiva in luogo di tale documentazione).

Ottenuto il parere devolutivo da parte del competente ufficio del Runts, l’Ets può realizzare la devoluzione. Una volta compiuto l’ultimo atto a ciò finalizzato, l’Ets deve entro 30 giorni informarne l’ufficio, depositandola documentazione comprovante l’avvenuta devoluzione (art. 25, comma 2-bis, dm 106/2020).

La medesima procedura deve essere seguita da un Ets che riceva un provvedimento di cancellazione. L’Ets dovrà in tal caso richiedere entro 90 giorni all’ufficio competente il parere devolutivo (art. 25, comma 2, dm 106/2020).

Effetti della cancellazione dal Runts. L’ente cancellato dal Runts non potrà più utilizzare acronimi e locuzioni che rinviino alla sua natura di Ets (art. 25-bis, comma 2, dm 106/2020). Se prima di iscriversi nel Runts aveva personalità giuridica ex dpr 361/2000, tale personalità giuridica «rivive», anche grazie alla comunicazione dell’avvenuta cancellazione dell’ente dal Runts che l’ufficio del Runts è chiamato a fare all’autorità preposta alla tenuta del registro delle persone giuridiche nel quale l’ente si trovava iscritto (art. 25-bis, comma 1, dm 106/2020).

Nuova iscrizione al Runts. Va infine sottolineato che, dopo la cancellazione, una nuova iscrizione del medesimo ente nel Runts è possibile soltanto a condizione che l’ente abbia preventivamente adempiuto agli obblighi di legge conseguenti alla cancellazione (art. 25-bis, comma 3, dm 106/2020). 

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