Registro unico nazionale, più autorizzati al deposito atti

[di Gabriele Sepio e Ilaria Ioannone pubblicato in «Il Sole 24 Ore» di mercoledì 1 aprile 2026]

Con un intervento mirato su deposito atti e devoluzione del patrimonio sono state aggiornate le regole di funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Le importanti modifiche, apportate con il decreto del ministero del Lavoro del 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo, sono in grado di guidare enti e operatori del settore nella fase di iscrizione e non solo.

Particolare attenzione merita l’ampliamento dei soggetti che potranno aggiornare le informazioni contenute nel Runts, nonché provvedere al deposito degli atti. Accanto al legale rappresentante dell’ente o della rete a cui si aderisce, il compito potrà essere demandato anche a un soggetto terzo appositamente delegato.

Con riferimento, invece, ai professionisti abilitati al deposito degli atti, tale funzione non è non più attribuita ai soli commercialisti bensì a qualsiasi soggetto iscritto all’Albo, vale a dire anche agli esperti contabili.

Sul fronte del novero dei documenti oggetto di deposito, accanto ai bilanci, vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove presenti, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione.

Sul piano temporale, viene confermato il termine dei 180 giorni per il deposito dei documenti contabili, introducendo, tuttavia, una disciplina più rigorosa per gli ulteriori atti e per l’aggiornamento delle informazioni (ossia, il cambio amministratori), che devono essere effettuati entro 30 giorni dalla modifica.

Specifiche decorrenze sono previste nel caso della perdita o del riacquisto della natura non commerciale: in questo caso il termine è ancorato ai 30 giorni dall’approvazione del bilancio relativo al periodo d’imposta interessato.

A ciò si aggiunge, l’obbligo di aggiornamento annuale dei dati relativi alla base associativa di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (Odv e Aps) entro il 30 giugno, qualora siano intervenute variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Senza poi tener conto che Odv, Aps e reti, in caso di riduzione del numero/tipologia di associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della qualifica, sono tenute ad aggiornare le informazioni entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Il decreto, inoltre, interviene in modo organico sulla disciplina della devoluzione del patrimonio, ridefinendo gli adempimenti connessi alle ipotesi di cancellazione dal Runts e rafforzando i presidi di tracciabilità delle operazioni.

In particolare, viene previsto che alle istanze di cancellazione – non solo nei casi di scioglimento – sia allegata, a cura dei soggetti legittimati, la richiesta di devoluzione (articolo 9 del Codice del Terzo settore), riferita, a seconda dei casi, all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi ovvero all’intero patrimonio residuo, il cui contenuto documentale viene puntualmente tipizzato.

Qualora la devoluzione riguardi l’incremento patrimoniale, infatti, l’ente è tenuto a produrre una situazione patrimoniale aggiornata alla data della delibera di cancellazione, salvo il caso in cui il bilancio sia stato recentemente depositato, nonché un’attestazione rilasciata da un revisore legale relativa all’entità e alla composizione del patrimonio, con indicazione della quota eventualmente non assoggettata a devoluzione, nonché la dichiarazione di accettazione da parte degli enti beneficiari.

Per gli enti di minori dimensioni (articolo 13 comma 2 e 2 bis del Codice del Terzo settore, ovvero quelli con ricavi non superiori a 300mila euro o 60mila euro), invece, il decreto introduce modalità semplificate, prevedendo, in luogo della situazione patrimoniale e dell’attestazione del revisore, la possibilità di presentare un rendiconto per cassa alla data della delibera, corredato dall’elenco dei beni, ovvero una dichiarazione sostitutiva in assenza di patrimonio, ferma restando l’esigenza di documentare l’eventuale quota non soggetta a devoluzione.

Infine, medesime modalità trovano applicazione anche alla devoluzione dell’intero patrimonio residuo. A seguito del rilascio del parere, l’ente trasmette al Runts, entro 30 giorni, la documentazione attestante l’avvenuta devoluzione.

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