Onlus, il Runts è ancora aperto

I chiarimenti dal Ministero Del Lavoro. Rimane obbligatoria la devoluzione del patrimonio. Ok all’iscrizione al registro dopo la scadenza del 31 marzo.

[di Antonio Fici, pubblicato in «Italia oggi» di giovedì 30 aprile 2026, pag. 30]

Iscrizione al Runts ancora aperta per le Onlus. Fermo restando l’obbligo di devoluzione del patrimonio, le organizzazioni possono ancora oggi presentare la domanda al Registro, nonostante la scadenza del 31 marzo sia ormai stata superata. E quanto chiarito dalla nota n. 6665 del 28 aprile 2026, appena pubblicata, con cui il ministero del lavoro e delle politiche sociali (Mlps) è tornato sul tema dell’acquisizione da parte di (ormai) ex Onlus dello status di Ets (o di imprese sociali) per svolgere alcune importanti precisazioni e fornire preziosi chiarimenti ad enti interessati, notai ed Uffici del Runts. Com’è noto, infatti, il 31 marzo 2026 era il termine ultimo entro il quale gli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus avevano la possibilità di fare istanza di iscrizione al Runts (ovvero, in alternativa, al Registro delle imprese) per qualificarsi come Ets (ovvero, in alternativa, come imprese sociali) e non essere così sottoposti all’obbligo, scaturente per legge dalla perdita della qualifica di Onlus, di devoluzione disinteressata del patrimonio accumulato durante il periodo di loro permanenza nell’anagrafe medesima.

Sul mancato rispetto del termine del 31 marzo 2026 e sull’obbligo di devoluzione patrimoniale. Il Mlps ribadisce innanzitutto che per tutte le Onlus che non abbiano formulato (anche per il tramite di un notaio ex art. 22 Cts) domanda di iscrizione al Runts entro il 31 marzo 2026 è divenuto effettivo l’obbligo di devoluzione del patrimonio «incrementale» ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f), dIgs 460/1997. Tale obbligo dovrà essere da queste ex Onlus adempiuto previa richiesta al Mlps di un parere devolutivo, secondo quanto ricordato anche dall’Agenzia delle entrate nella recente circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 (si veda in particolare il par. 5). Dall’obbligo di devoluzione sono però in ogni caso escluse le ex Onlus di cui al secondo periodo dell’art. 101, comma 8, Cts, così come modificato dalla 1. 104/2024.

Sulla possibilità per le ex Onlus di un’iscrizione «tardiva» al Runts. Fermo restando l’obbligo di devoluzione patrimoniale, che comunque su di loro incombe qualora non abbiano fatto domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, le ex Onlus possono tuttavia ancora oggi, e allo stesso modo potranno in futuro, optare per l’iscrizione al Runts. La scadenza del termine non ha infatti privato le ex Onlus della legittimazione a presentare istanza di iscrizione al Runts (oppure al Registro delle imprese, sezione «imprese sociali») per diventare Ets (o più specificamente imprese sociali). Non sussistono al riguardo, nel diritto vigente, impedimenti o divieti di alcun tipo. Il MIps chiarisce anzi, nella nota in commento, che «l’adempimento dell’obbligo devolutivo non è prescritto dalle norme … quale requisito necessario ai fini dell’iscrizione dell’ente nel Runts», sicché gli Uffici del Runts competenti non potrebbero bloccare o sospendere, per questa sola ed esclusiva ragione, un procedimento di iscrizione di una ex Onlus, avviato sulla base di un’istanza di iscrizione formulata successivamente al 1° aprile 2026, anche perché gli Uffici del Runts non hanno l’onere di verificare l’avvenuto adempimento dell’obbligo devolutivo. In conclusione, lavvenuta devoluzione patrimoniale non rappresenta una condizione di procedibilità dell’iscrizione «tardiva» (successiva al 31 marzo 2026) al Runts di una ex Onlus.

Sulle domande di iscrizione presentate da notaio ai sensi dell’art. 22 Cts. Precisato quanto sopra, Il MIps sı sotferma sulle iscrizioni al Kunts di ex Onlus operate ai sensi dell’art. 22 Cts (tale procedimento, lo ricordiamo, è necessario allorché un ente abbia già personalità giuridica ex dPR 361/2000, oppure, non avendola, intenda acquisirla contestualmente all’iscrizione al Runts). Poiché, in questo caso, le ex Onlus, per potersi iscrivere al Runts, devono avere un patrimonio netto «minimo» (di 15.000 euro se associazioni e di 30.000 se fondazioni o comitati), il notaio che formula per una ex Onlus un’istanza di iscrizione ai sensi degli articoli 17 o 18 dm 106/2020 dovrà avere cura di verificare che la sussistenza del patrimonio minimo non venga compromessa dall’obbligo di devoluzione ancora eventualmente gravante su questi enti. È quanto si verifica, ovviamente, anche nel caso in cui l’obbligo di devoluzione patrimoniale sia stato già adempiuto dalla ex Onlus.

L’attestazione notarile sulla sussistenza del patrimonio minimo. Opportuno è pertanto che i notai incaricati di un’iscrizione «tardiva» di una ex Onlus ai sensi dell’art. 22 Cts rendano sul punto una dichiarazione esplicita nell’attestazione sulla sussistenza del patrimonio minimo, che unitamente alla documentazione contabile a supporto della medesima, essi presentano al Runts. Infatti, se dall’attestazione notarile non emerge con chiarezza questo profilo – ovverosia, che l’obbligo di devoluzione è ininfluente ai fini della sussistenza del patrimonio minimo ex art. 24, comma 4, Cts, oppure è stato già adempiuto – gli Uffici del Runts potranno rivolgere al notaio richieste di chiarimenti e di eventuale integrazione documentale al fine di verificare la sussistenza del «minimo» patrimoniale.

La denominazione di Onlus. Il MIps chiarisce infine che l’acronimo Onlus non potrà più essere utilizzato e dovrà essere eliminato dalla denominazione di tutti gli enti. Tuttavia, la persistente presenza di tale acronimo nella denominazione dell’ente non è di per sé sufficiente ad impedire l’iscrizione di una ex Onlus nel Runts. Gli Uffici del Runts non potranno subordinare l’iscrizione alla modifica statutaria (da realizzarsi all’esclusivo fine di eliminare l’acronimo «Onlus» dalla denominazione), ma potranno soltanto rivolgere agli enti l’espresso invito ad effettuare tale modifica della propria denominazione «alla prima occasione utile».

*direttore scientifico

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