Il fisco del terzo settore: pesa la solidarietà e l’interesse generale

Il test di commercialità. L’articolo 79.

[di Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» di domenica 10 maggio 2026, pag.22]

Per gli enti del Terzo settore Il quadro fiscale cambia paradigma rispetto al Tuir e la natura delle attività e degli enti trova nuovi strumenti di misurazione.

L’articolo 79 del Digs 117/2017 diventa la disposizione cardine, destinata a governare non solo l’accesso ai diversi regimi impositivi ma anche a orientare le scelte degli enti ai fini dei corretto inquadramento nelle diverse sezioni del Registro.

Per prendere confidenza con il nuovo quadro fiscale occorre partire da una premessa: il sistema tributario degli enti del Terzo settore è costruito sulle caratteristiche di queste realtà che, come ricorda la Corte costituzionale con la sentenza izı del 2020, rappresentano, anche attraverso gli strumenti introdotti dalla riforma, un modello ispirato all’attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Dunque, la priorità per gli enti è lo svolgimento dell’attività di interesse generale e la massimizzazione delle azioni orientate al perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Per raggiungere questo obiettivo gli enti del Terzo settore agiscono secondo un modello che non rispecchia le logiche del mercato e, di conseguenza, il perseguimento di un utile. L’obiettivo in questo caso è aumentare le risposte ai bisogni attraverso meccanismi di sostenibilità che vanno oltre lo schema classico costi/ricavi.

Le azioni degli enti possono essere caratterizzate, infatti, del tutto fisiologicamente dalla gratuita, dalla mutualità oppure dalla presenza di corrispettivi che non rispecchiano i valori ordinari di mercato senza che dio possa compromettere la stabilità dell’ente o la capacità di raggiungere i propri obiettivi. La compensazione economica delle attività di interesse generale, infatti, non deriva necessariamente dal pagamento di un corrispettivo da parte del beneficiario ma si realizza grazie ad entrate non strettamente correlate al costi. Pensiamo ai contributi pubblici o privati di natura non corrispettiva, alla raccolta fondi o alle entrate del 5 per mlille attraverso le quali l’ente riesce a svolgere la propria missione principale senza dover necessariamente richiedere un compenso parametrato ai valori di mercato. Si pensi, ancora, allo svolgimento di attività

“diverse” che generano entrate di natura commerciale, come sponsorizzazioni, somministrazione di alimenti e bevande, la cui funzione è quella di sostenere le attività di interesse generale.

Insomma, la simmetria costi/ricavi che orienta le logiche della fiscalità tipica dei modelli imprenditoriali trova negli enti del Terzo settore numerose deroghe o eccezioni che finiscono per rappresentare la regola. Un meccanismo che ha portato alla costruzione di una fiscalità che supera gli schemi del Tuir introducendo nuove regole e anche nuove definizioni a partire da quelle che sono alla base della qualificazione fiscale delle attività di interesse generale.

Queste ultime si qualificano come commerciali non già in base alla mera presenza di corrispettivi bensì in virtù del risultato di gestione determinato dal confronto tra ricavi e costi effettivi. Con riferimento ai primi si dovranno considerare tutte le somme che costituiscono entrate corrispettive, incluse quelle qualificate come contributi, se erogate per lo svolgimento di attività specifica.

Restano, invece, escluse dal calcolo quelle prive di natura sinallagmatica (liberalità, contributi a fondo perduto). Il parametro dei costi effettivi invece sposa la nozione”costo pieno” che consente di includere oltre al costi diretti, anche quelli indiretti per la quota parte imputabile all’attività di interesse generale, ivi inclusi i costi finanziari e tributari. Con la conseguenza che rientrano in tale accezione anche gli ammortamenti dei beni strumentali nella misura in cui siano imputati secondo i principi contabili e su criteri stabili nel tempo.

In tal senso, ai fini del computo dei “costi effettivi” stante anche le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E del 2026, l’ente è tenuto ad attribuire proporzionalmente alle attività di interesse generale i costi di supporto generale, quali ad esempio, costi della sede, eventuali compensi agli organi, con l’accortezza, peraltro, di considerare i costi effettivi rilevanti ai fini del test in base al criterio adottato per la tenuta della contabilità (competenza o per cassa). Se dal confronto tra ricavi e costi effettivi emerge un risultato di gestione in pareggio o con un avanzo di gestione che non supera & 6% per non più di tre esercizi consecutivi allora le attività di interesse generale si qualificheranno fiscalmente come non commerciali.

La circolare n. 1/E del 2026 ha chiarito che, nel periodo di prima applicazione, il triennio di tolleranza decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 3a dicembre 2025, ossia dal 2026. Per evitare la riqualificazione, nel quarto esercizio sara necessario ristabilire l’equilibrio, contenendo i corrispettivi entro l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti. Solo a seguito di tale “riallineamento” Pente potrà nuovamente avvalersi del margine di tolleranza e dal quinto esercizio considerare non commerciale Fattività anche in presenza di uno scostamento nel limite del 6 per cento.

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