Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sin d’ora, Ministero) ha pubblicato nel marzo passato due note rispettivamente intitolate: A) Costituzione da parte delle fabbricerie del ramo impresa sociale (articolo 1, comma 3 del d.lgs. n. 112/2017) o del ramo ETS (articolo 4, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017); B) Codice del Terzo settore. Quesiti sulla disciplina generale degli ETS, sulla loro organizzazione e sui rapporti con il RUNTS.
A)
Le fabbricerie sono soggetti, personificati o meno, che provvedono all’amministrazione dei beni delle chiese e alla manutenzione dei rispettivi edifici (art. 15, comma 2, l. n. 848/1929; art. 72 l. n. 222/1985; art. 37 d.P.R. n. 33/1987). Può riscontrarsi un’affinità operativa tra le fabbricerie e l’attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore in tema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, comma 1, lett. f, CTS; art. 2, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 112/2017). Il quadro normativo attuale prevede la possibile costituzione del “ramo ETS” o del “ramo impresa sociale” della fabbriceria, con conseguente assoggettamento, rispettivamente, alle norme del CTS o del d.lgs. n. 112/2017 delle attività (di interesse generale e diverse) imputate al ramo: per le fabbricerie, è prescritta l’adozione di un regolamento da depositarsi presso il RUNTS o presso la sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese in cui devono essere individuate le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse esercitabili dal ramo (art. 4, comma 3, CTS; art. 1, comma 3, d.lgs. n. 112/2017).
Chiarisce il Ministero che, invero, “non possono, invece, essere considerate rientranti tra le attività di interesse generale del “ramo” le attività di ufficiatura e di culto ovvero quelle che non consistono nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ma attengono strettamente allo svolgimento dell’attività di religione e di culto”.
Interessante è il tema della governance del ramo, specie con riguardo al rischio di controllo pubblico, dato che il ramo è composto in maggioranza da membri di nomina pubblica, così da esporre il ramo stesso ad un dominio incompatibile con il CTS. Per il Ministero, non si versa “in una situazione di controllo pubblico ex articolo 4, comma 2 del CTS o ex articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 112/2017, poiché, da un lato i poteri prefettizi di vigilanza e tutela sulle fabbricerie (articolo 16 della L. n. 848/1929 e articolo 39 del D.P.R. n. 33/1987) non si discostano dai poteri di controllo esercitati dall’autorità governativa sugli enti del libro primo del codice civile dotati di personalità giuridica; dall’altro, il potere prefettizio di nomina della maggioranza dei fabbricieri deve essere esercitato sempre d’intesa con l’Autorità ecclesiastica (si veda in tal senso la già richiamata sentenza n. 7742/2022)”.
Con riferimento all’assetto patrimoniale, è stato precisato come la costituzione del patrimonio destinato assolva una duplice funzione: i) consente lo svolgimento delle attività di interesse generale usufruendo del regime giuridico di favor previsto per gli ETS o per l’impresa sociale; ii) assicura un effetto segregativo, garantendo ai terzi creditori “la possibilità di veder soddisfatte le proprie pretese in presenza di eventuali inadempimenti afferenti alle attività del ramo medesimo, senza che tuttavia agli stessi sia consentito aggredire il restante patrimonio dell’ente ai fini del soddisfacimento dei propri crediti”.
Peraltro, al di là delle spese di ufficiatura e di culto, “non sono ammesse, da parte delle fabbricerie, erogazioni di fondi per finalità diverse dallo svolgimento dell’attività statutaria o dall’incremento del patrimonio, poiché tali operazioni configurerebbero una violazione del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili”.
B)
Il Ministero si è espresso sulla compatibilità con l’art. 15, comma 3, CTS – ai sensi del quale “gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto” – della clausola statutaria che precluda tout court l’esame di uno o più libri sociali. Per il Ministero, la disposizione va interpretata nel senso di conciliare l’autonomia privata collettiva con l’esercizio di un diritto volto a concretizzare il principio di trasparenza. Pertanto, il “diritto di esame non può considerarsi illimitato, dovendo esso essere esercitato nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, ai quali devono conformarsi anche i rapporti tra gli associati. In tale prospettiva, risulterà contraria agli anzidetti canoni la condotta dell’associato che, ad esempio, attraverso richieste di accesso generiche o indeterminate, finisca per generare una grave compromissione al regolare funzionamento dell’ente”. Ancora, il diritto a conoscere deve essere contemperato con la protezione del diritto individuale alla riservatezza. Mediante un’analisi legata al caso concreto, potrà essere apprezzato il prevalere del diritto associativo ad essere informati ovvero la salvaguardia di diritti e condizioni – sanitarie/finanziarie/giudiziarie – individuali.
L’attenzione per la dimensione funzionale ha condotto il Ministero a considerare ragionevole, nelle organizzazioni articolate, l’accesso documentale alle “adunanze degli organi di vertice non ai singoli associati dei livelli di base – che invece dovrebbero poter accedere con maggior libertà, con le riserve sopra ipotizzate, ai libri sociali degli organi del corrispondente livello – ma a rappresentanze o delegazioni degli stessi; in ogni caso le modalità individuate devono essere idonee ad assicurare che l’esercizio del diritto di consultazione non si sviluppi con modalità tali da ostacolare in concreto il regolare funzionamento dell’organo, senza tuttavia legittimare situazioni irragionevoli di opacità”.
In sintesi, viene ritenuta inammissibile “una clausola statutaria che sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta dei libri sociali di uno o più specifici organi, previsione che si pone in oggettivo contrasto con il dettato della norma e con la sua ratio”.
Con riferimento all’attività di volontariato, il Ministero, dando continuità alla nota n. 6214 del 9 luglio 2020, ha chiarito che essa possa esplicarsi anche mediante l’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. Rimane essenziale: i) l’assenza di qualsivoglia retribuzione; ii) la distinzione tra volontario e lavoratore; iii) la sottoscrizione da parte dell’ente di riferimento delle apposite polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Volgendo lo sguardo alla nomina del componente supplente nell’organo di controllo, il Ministero ha puntualizzato come, in difetto di una specifica disposizione normativa, l’autonomia privata collettiva potrà opportunamente modulare la composizione dell’organo. Il membro supplente, nominato dall’organo competente, sarà in carica sino al termine del mandato degli altri membri del collegio. Dovrà essere data comunicazione presso il RUNTS dell’assunzione della carica. Per il Ministero, i membri supplenti “dovranno essere idonei a svolgere l’incarico, vale a dire essere in possesso, fin dal momento della designazione, dei requisiti di legge previsti per i componenti titolari, in modo che all’atto dell’ingresso del componente supplente in veste di nuovo titolare, il collegio risulti costituito nel rispetto delle disposizioni di riferimento”.
Da ultimo, con riferimento alla responsabilità del delegato per il deposito di atti e/o per l’aggiornamento di informazioni presso il RUNTS, il Ministero ha chiarito come la responsabilità per mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, stante anche il richiamo effettuato dall’art. 47, comma 5, CTS all’art. 2630 c.c., “in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato”. La responsabilità legale non esclude l’esercizio della rivalsa da parte dell’ente per i danni derivanti dalla condotta omissiva del delegato.