Co-progettazione, costi rimborsabili e natura procedimentale

Il Consiglio di Stato, mediante la sentenza n. 3082/2026, ha respinto l’appello avverso la pronuncia del TAR Lombardia n. 2533/2024 e, per l’effetto, ha riconosciuto la piena legittimità della procedura di co-progettazione e cogestione della “Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci” e degli appartamenti situati al viale Ortles, civici 71 e 73, da adibire ad housing sociale, avviata dal Comune di Milano.

I giudici hanno dato continuità all’interpretazione resa dai giudici di primo grado: l’assenza di un obbligo di iscrizione al RUNTS per le Onlus facenti parti dell’ATI, ratione temporis, imponeva di fare appello al regime transitorio di cui all’art. 101 CTS. Così, “la scelta del Comune di Milano di consentire la partecipazione a tutte le onlus non può ritenersi contra legem, oppure illogica; ed anzi la preclusione alla partecipazione delle onlus avrebbe ridotto in maniera irrazionale ed indiscriminata la platea degli ETS”.

Per i giudici di Palazzo Spada, anche il secondo motivo di ricorso è risultato infondato e, per di più, non si sono configurati i presupposti “per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, nella prospettiva evidenziata dall’appellante, che è quella della onerosità del rapporto convenzionale”. Con riguardo alle voci del “costo del lavoro” indicate dall’ATI, anche sulla scorta dei chiarimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è affermato che trattasi “di importi erogabili a titolo di rimborso delle spese sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati; la rendicontazione è dovuta in quanto le risorse riconosciute agli enti del terzo settore hanno natura di contributi ex art. 12 della legge n. 241 del 1990. Al contrario, come evidenziato dalla relazione ministeriale, non sono rimborsabili le prestazioni che costituiscono una prestazione gratuita (e non, dunque, attività lavorativa) posta in essere dai volontari che operano attraverso l’ente” (per un commento, https://www.welforum.it/consiglio-di-stato-e-legittimo-riconoscere-i-costi-sostenuti-in-una-coprogettazione/).

Quindi, l’insieme delle spese analiticamente rendicontate per cui è richiesto il rimborso esclude qualsiasi introito diretto od indiretto per il co-progettante (in tema, https://www.cantiereterzosettore.it/co-progettazione-il-consiglio-di-stato-fa-ulteriore-chiarezza/). In un passaggio si evoca sempre la relazione ministeriale circa la non rimborsabilità delle prestazioni “che costituiscono una prestazione gratuita (e non, dunque, attività lavorativa) posta in essere dai volontari che operano attraverso l’ente” (sic!). Parrebbe inferirsi che i costi legati all’attività di volontariato rimarrebbero integralmente a carico dell’ente co-progettante, mentre i costi connessi all’attività lavorativa verrebbero compensati integralmente, purché debitamente evidenziati e comprovati, dal contributo pubblico (in tema, https://terzjus.it/articoli/costo-del-lavoro-rimborsabile-non-solo-spese-vive-dentro-anche-i-fattori-della-produzione/).

Il terzo motivo di ricorso è risultato parimenti infondato: la mancata co-programmazione denunciata dall’appellante andrebbe considerata, invero, prestando attenzione alle dinamiche “dell’istruttoria partecipata e condivisa”. Per i giudici, non si evince dall’art. 55, commi 2 e 3, CTS “una necessaria separazione tra le due fasi”. Con riguardo al caso di specie, poi, “un siffatto momento di collaborazione sussidiaria con i soggetti rappresentativi della ‘società solidale’, per riprendere la locuzione delle Linee guida, con riguardo alla scelta delle modalità di gestione della ‘Casa di accoglienza Jannacci’, si è avuto, come emerge anche dall’art. 2 dell’avviso di istruttoria, con il ‘piano di sviluppo del welfare del Comune di Milano’, approvato con deliberazione consiliare n. 99 del 19 dicembre 2022, che ha dato luogo ad una lunga fase di co-programmazione, culminata nell’atto di indirizzo definitorio del modello di gestione, cui ha poi fatto seguito l’approvazione dell’avviso di istruttoria pubblica”.

I giudici hanno offerto alcuni chiarimenti sul funzionamento della co-progettazione con il respingere il quarto e il quinto motivo di ricorso. Viene, infatti, statuito che “i criteri valutativi della proposta progettuale, con riferimento alla co-progettazione con gli enti del terzo settore, sono sufficientemente dettagliati, pur forse non potendo raggiungere il livello di precisione di quelli che presiedono ad un procedimento ad evidenza pubblica, difettando, nel caso in esame, il profilo causale della sinallagmaticità, ed emergendo, piuttosto, un rapporto di collaborazione fra enti pubblici ed ETS, necessariamente più dinamico”. Inoltre, l’art. 55, comma 4, CTS “dispone in via generale che l’individuazione dell’ETS con cui avviare il partenariato deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. È inevitabile che specialmente i principi di imparzialità e di parità di trattamento richiedono, oltre alla predeterminazione dei criteri, una scelta selettiva, o, meglio, di valutazione comparativa. Non è dunque ravvisabile una violazione dell’autovincolo, dovendosi intendere il riferimento, contenuto nell’atto di indirizzo politico, ad un “approccio non competitivo” come scelta alternativa alla regola di evidenza pubblica finalizzata all’aggiudicazione di un appalto di servizi”.

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