Per ragioni di connessione oggettiva, sono stati riuniti i ricorsi presentati da diverse cooperative sociali contro il Comune di Torino, aventi ad oggetto l’impugnazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 826/2024 che, nell’approvare la nuova convenzione tra il Comune e l’ASL Città di Torino per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore di persone con disabilità e persone minorenni nel biennio 2025-2026 e per la definizione delle rispettive quote di compartecipazione alla relativa spesa, stabiliva un adeguamento tariffario del solo 3,5% limitatamente alla “quota sociale” di competenza comunale, analogamente a quanto previsto dalla Regione Piemonte con deliberazione di Giunta Regionale n.38-8654/2024 per la “quota sanitaria” di competenza delle AA.SS.LL.
Dopo aver puntualmente ricostruito il dato normativo di riferimento e ripercorso l’insieme delle evidenze fattuali, i giudici amministrativi hanno rilevato la fondatezza della censura circa l’assenza di un effettivo confronto con i soggetti collettivi interessati, anche in sede di Gruppo misto partecipato, rispetto alla tematica degli adeguamenti tariffari: questi sono stati unilateralmente disposti dal Comune in relazione alla quota sociale di propria competenza, nonché in mancanza di una adeguata istruttoria sull’aumento dei costi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL di categoria.
Per i giudici, l’intero sistema dei servizi sociali e socio-sanitari è fondato sulla sussidiarietà che trova concretizzazione proprio “nella definizione delle condizioni economiche destinate a regolare lo svolgimento di tali servizi in regime di accreditamento, in modo tale che le tariffe siano congrue e sufficientemente remunerative per gli operatori privati e, al tempo stesso, sostenibili dal punto di vista della spesa pubblica, nella ricerca, quindi, di un delicato punto di equilibrio tra esigenze tra loro potenzialmente confliggenti”.
Viene accolta anche la doglianza relativa all’insufficienza dell’incremento massimo del 3,5% della quota sociale delle tariffe stabilito dalla Città di Torino per i servizi residenziali nel coprire il rilevante aumento del costo del lavoro, stimato invero dalle ricorrenti tra l’11 ed il 15%.
Secondo i giudici, in un comparto contraddistinto dall’incidenza della forza-lavoro, occorre che l’adeguamento tariffario sia effettivo e proporzionale, così da assicurare l’efficienza e la qualità dei servizi. Si deve, così, favorire il raggiungimento di un punto di equilibrio tra le esigenze di finanza pubblica e la remuneratività dei servizi erogati dai privati.
L’adeguamento comunale si è discostato dalla delibera regionale che aveva fissato un aumento del 3,5% della quota sanitaria, quale aumento iniziale nel 2024, prefigurando di portare l’aumento tariffario al 10% complessivo nel biennio 2025-2026. Secondo i giudici, “ciò che per la quota sanitaria regionale è stato individuato come un incremento immediato e minimo, per la quota sociale comunale è diventata un incremento posticipato e massimo”.
Questo modus operandi ha condotto all’adozione di una delibera illegittima sia per l’omesso di coinvolgimento degli attori interessati che per l’inadeguata istruttoria. Molto incisivamente i giudici hanno chiarito che “se un incremento del 3,5% della quota sociale è insufficiente a garantire la sostenibilità e continuità di tali servizi, non rileva che un identico aumento sia stato precedentemente stabilito dalla Regione rispetto alla quota sanitaria, perché anche quest’ultimo finisce per risultare ugualmente inadeguato e non può, pertanto, legittimare il successivo operato del Comune”. Il Comune, peraltro, non può esimersi “dall’esercitare in modo adeguato e legittimo il proprio (concorrente) potere di revisione del sistema tariffario, facendo ricadere sugli operatori privati l’onere dell’attuale perdurante situazione di stallo”.
L’annullamento della delibera, inoltre, è stato giustificato dal mancato riconoscimento dell’incremento tariffario per i servizi semiresidenziali, poiché, come osservato dai giudici, è agevole ritenere come anche in quest’ambito l’adozione del nuovo contratto collettivo nazionale abbia determinato “un aumento del costo del lavoro ed inciso sulla sostenibilità e remuneratività delle relative prestazioni”.
Della decisione può apprezzarsi l’insistere sulla sussidiarietà, nonché sulla collaborazione concreta tra istituzioni pubbliche ed enti del Terzo settore nell’erogazione dei servizi socio-sanitari e nella rimodulazione della componente tariffaria: l’attenzione per i costi di produzione, per la dimensione lavorativa e per l’equità retributiva diventa centrale nella relazione tra enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni e proprio in questo senso può essere utile rinviare alla lettura del Capitolo V del Terzjus Report 2025, intitolato “L’occupazione negli enti del Terzo settore” (a cura di Luigi Bobba – Presidente della Fondazione Terzjus ETS, Maria Luisa Gnecchi – Consigliere di amministrazione dell’INPS, e Claudio Gagliardi, Comitato scientifico Fondazione Terzjus).
Dando continuità alla soluzione prospettata dai giudici amministrativi, l’adeguata parametrazione delle tariffe di riferimento rispetto ai contratti collettivi nazionali non può conoscere flessioni o compressioni che mortifichino l’impatto e il rilievo sociale del lavoro in comparti incisi dalla prevalenza di servizi labour intensive.