E’ un adempimento che riguarderà di fatto gli enti che ad oggi sono già in possesso della qualifica di Ets, vale a dire Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus.
Tali, enti, infatti, a partire dall’esercizio che si chiude al 31 dicembre di quest’anno saranno tenuti ad adeguare le modalità di predisposizione dei propri bilanci prestando attenzione alla corretta compilazione secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Cts e del Dm 5 marzo 2020.
Pertanto, se gli enti del Terzo settore di piccole dimensioni (con ricavi inferiori a 220mila euro) potranno predisporre il solo rendiconto per cassa (il Mod. D), quelli di dimensione maggiore saranno invece tenuti ad osservare gli schemi di bilancio “ordinari”, che comprendono lo stato patrimoniale (Mod. A), il rendiconto gestionale (Mod. B) e la relazione di missione (Mod. C).
Accanto a tali accorgimenti, gli Ets che predispongono il bilancio in forma ordinaria di cui all’articolo 13, comma 1 del Cts, dovranno anche tener conto delle indicazioni tecniche contenute nel principio contabile Ets che sarà pubblicato dall’Organismo italiano di contabilità (Oic), ed atteso in tempo utile per la redazione dei bilanci d’esercizio 2021.
A ben vedere anche gli Ets che adottano il bilancio semplificato per cassa (opzione concessa dall’articolo 13, comma 2 del Cts) potranno guardare con interesse al principio contabile, stante che il Dm 5 marzo 2020 indica che la redazione del rendiconto per cassa è “ispirata” ai principi e ai criteri del bilancio ordinario, in quanto applicabili. Diverso il tema per gli enti che hanno presentato la richiesta di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) a partire dal 24 novembre 2021.
In questo caso, in maniera analoga a quanto previsto per le imprese sociali (nota ministero 5176 del 16 aprile 2021), che in caso di adozione della qualifica nell’ultimo trimestre non saranno tenute alla predisposizione di un bilancio sociale conforme alle pertinenti linee guida del 4 luglio 2019, si potrebbe ritenere che anche tali enti saranno esentati dall’adozione della nuova modulistica per l’esercizio 2021.
A ben vedere, infatti, per coloro che hanno richiesto ex novo l’iscrizione nel Runts, è necessario che ai fini dell’adozione dei nuovi schemi di bilancio l’ente sia di fatto dotato della qualifica di Ets. In altri termini, questi potranno essere adottati solo dall’anno successivo dall’iscrizione al Runts.
Con la conseguenza che, laddove dovessero risultare iscritti nel Registro prima del 30 giugno 2022, tali enti procederanno a depositare entro il 30 giugno 2022 il bilancio di esercizio 2021 redatto con le modalità ordinarie e libere consentite per gli enti non commerciali. Diversamente dall’anno successivo tali enti dovranno predisporre il bilancio secondo i modelli previsti dal Dm del 5 marzo 2020.
Infine, un discorso a parte riguarda le Odv e Aps che hanno iniziato il processo di trasmigrazione. In questo caso, tali enti saranno comunque tenuti per l’esercizio 2021 a predisporre il bilancio secondo la nuova modulistica in quanto già enti del Terzo settore. Un problema però si potrebbe porre con riferimento al deposito presso il Runts entro il 30 giugno 2022.
Laddove il processo di iscrizione non dovesse essere ancora completato, infatti, Odv e Aps non potranno depositare il bilancio. Spetterà, quindi, agli Uffici del Runts, in fase di verifica dei requisiti per l’iscrizione, richiedere i bilanci di tali enti.
Estratto da un articolo degli stessi autori pubblicato su il Sole24Ore del 23.12.201