La cancellazione massiva dal RUNTS disposta dalla Regione Lazio per gli enti trasmigrati rimasti inadempienti agli obblighi pubblicitari e la tutela giurisdizionale: quando un indirizzo PEC può “salvarti” la qualifica (nota a TAR Lazio, sez. V, sentenza 22/06/2026, n. 11418)
Il caso
“Per un punto Martin perse la cappa”: tale detto proverbiale, piuttosto conosciuto e popolare, pare alludere, seppur con notevole incertezza, alla vicenda di un oscuro abate, chiamato appunto Martino, il quale, nel XVI secolo, perse la carica religiosa (e, di conseguenza, il mantello di “servizio”, la c.d. cappa) a causa di un errore di punteggiatura. La storia di Martino si ripete, mutatis mutandis stavolta, però, nella dimensione della cruda prassi: ne è protagonista non più un abate, ma un ETS, più nello specifico un ente dotato della qualifica particolare di ODV, che, (anche) per “colpa” della mancata indicazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) della PEC intestata all’ente stesso, si è visto “sbarrare” la strada del ricorso contro il provvedimento con il quale ne era stata disposta la cancellazione dal RUNTS (con tutte le conseguenze del caso, quali, in primis, la perdita della qualifica e la devoluzione del patrimonio) e ciò perché il TAR Lazio (sez. V), all’uopo adito, con la sentenza 22/06/2026, n. 11418, che qui si commenta, lo ha ritenuto irricevibile, in quanto presentato oltre il termine di legge e, dunque, manifestamente tardivo.
Ma procediamo per ordine, allo scopo di meglio chiarire le particolarità della fattispecie in esame.
Con Determinazione prot. G17795, in data 29/12/2025, la Regione Lazio, Direzione “Inclusione sociale”, area “Terzo settore e innovazione sociale”, ha disposto la cancellazione dal RUNTS di diverse centinaia di enti – a suo tempo iscritti, a seguito della trasmigrazione, per scadenza dei termini ovvero mediante provvedimento – perché inadempienti agli obblighi di aggiornamento delle informazioni e/o di deposito degli atti e/o dei bilanci nel pubblico Registro, sanciti, rispettivamente, dagli artt. 8, comma 6, e 20, comma 1, lett. b), e comma 5, D.M. Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali (MLPS) n. 106/2020.
Come assai noto tra i cultori del diritto del Terzo settore, il D.M. n. 106/2020, nell’attuare l’art. 53, comma 1, d. lgs. n. 117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore, ha definito le «procedure per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti e, infine, le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il Registro delle Imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese in materia di funzionamento del Registro».
Ebbene, l’art. 8 (in special modo, il suo comma 6), D.M. n. 106/2020 individua le informazioni obbligatorie che – in ossequio ai principi di trasparenza e di accountability sottesi al regime pubblicitario degli ETS – ogni ente è tenuto a fornire all’atto dell’iscrizione al RUNTS, quali, la denominazione, la sede, le attività svolte, la composizione degli organi sociali, i poteri di rappresentanza, nonché – per ODV e APS – i dati relativi a soci, volontari e lavoratori, e last but not least, un indirizzo PEC. Come ha chiarito la recente novella dell’art. 8, D.M. n. 106/2020, operata dal D.M. n. 13/2026, «la veridicità delle informazioni inserite e la conformità agli originali dei documenti allegati alla domanda di iscrizione sono dichiarate ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche attraverso appositi allegati sottoscritti con le modalità indicate nell’allegato tecnico A». Allo stesso modo, la novella ha specificato che tali informazioni generali devono risultare «inderogabilmente» dalla domanda di iscrizione. Quanto all’art. 20, D.M. n. 106/2020 – anch’esso in parte novellato dal D.M. n. 13/2026, a iniziare dalla sua rubrica, che ora recita «Il deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni» – la norma impone, invece, a ciascun ente già iscritto nel Registro, dunque in costanza d’iscrizione, di tenere aggiornate, «esclusivamente in via telematica» e «secondo le modalità previste nell’allegato tecnico A», «le informazioni di cui all’articolo 8, comma 6», nonché a depositare una serie di documenti (inter alia, eventuali modifiche statutarie, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi e bilancio sociale quando dovuti, delibere di scioglimento o trasformazione). Del resto, non a caso, il recente decreto MLPS 07/08/2025, c.d. Controlli, pone «l’adempimento degli obblighi derivanti dalla iscrizione al RUNTS» tra le principali finalità e gli oggetti dell’attività di controllo.
Per i casi in cui gli obblighi pubblicitari appena passati in rassegna restino inadempiuti tout court ovvero siano adempiuti in modo inesatto, l’art. 48, comma 4, CTS, prevede che l’ufficio del RUNTS diffidi ad adempiere l’ETS inadempiente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali segue la cancellazione dell’ente dal Registro. Allo stesso modo, l’art. 20, comma 7, D.M. n. 106/2020, dispone oggi che, «in caso di inadempimento delle previsioni di cui ai commi precedenti, il competente Ufficio del RUNTS diffida l’ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e non inferiore a 30, e specificando che in caso di mancata ottemperanza l’Ufficio, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dal RUNTS». Sempre per tal caso, la norma secondaria pone a carico degli amministratori le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 2630, Cod. civ. (da 103 euro a 1.032 euro; se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo; se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è invece aumentata di un terzo). Infine, l’art. 23, comma 1, lett. e), D.M. n. 106/2020, ribadisce che l’«inutile decorso del termine assegnato dall’Ufficio del RUNTS, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente decreto», rientra tra le fattispecie di cancellazione dal RUNTS.
Tornando alla Determinazione n. G17795 del 29/12/2025, che ha disposto la cancellazione dal RUNTS degli enti indicati rimasti inadempienti, l’atto, una volta adottato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 107, suppl. 1, del 30/12/2025. Tuttavia, nel rispetto delle norme evocate in precedenza, l’ente Regionale aveva già diffidato gli interessati, annoverandoli in un apposito allegato, con Determinazione n. G08390/2024 (in BURL. n. 51 del 25/06/2024) – oggetto di successiva rettifica mediante Determinazione n. G08745 dello 01/07/2024 (in BURL n. 53 dello 02/07/2024) – assegnando loro, ex art. 20, comma 7, D.M. 106/2020, un termine di 120 gg., entro il quale, gli stessi avrebbero dovuto procedere, rispettivamente, ad aggiornare le informazioni e/o a depositare gli atti nel RUNTS, ex artt. 8, comma 6, e 20, comma 1, D.M. 106/2020, compresi, nell’eventualità, i bilanci, ex art. 20, commi 1 lett. b), e 5, D.M. n. 106/2020.
In sostanza, con la determinazione n. G17795 del 29/12/2025, la Regione Lazio, una volta scaduto il termine della diffida, ha cancellato dal RUNTS alcune centinaia di ETS rimasti inadempienti, tra i quali, evidentemente, l’ODV protagonista della decisione in epigrafe.
Ebbene, in data 30/03/2026, l’ente colpito dal provvedimento di cancellazione ne ha chiesto l’annullamento in autotutela alla Regione Lazio, ottenendo però il rigetto della domanda con nota Protocollo n. 365309 in data 07/04/2026.
L’ODV, dunque, si è rivolta al TAR Lazio per domandare la caducazione di tutte le superiori determinazioni regionali nonché del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela.
Nel costituirsi in giudizio, l’amministrazione resistente ha eccepito, in primis, la tardività dell’impugnazione, ritenendo la nota prot. n. 365309, in data 07/04/2026, di indole meramente confermativa ed esplicativa dei precedenti provvedimenti e, in particolare, della Determinazione di cancellazione dal RUNTS n. G17795 del 29/12/2025, e che l’ultima aveva ormai acquisito piena efficacia ed idoneità lesiva della sfera giuridica della ricorrente sin dal momento della sua pubblicazione sul BURL (in data 30/12/2025): lo spirare, in data 28/02/2026, del termine di decadenza di 60 gg. per l’impugnazione aveva così reso l’atto inoppugnabile. Del resto, secondo consolidata giurisprudenza, il termine decadenziale di impugnazione non può essere eluso mediante l’autonoma contestazione di un atto successivo il cui contenuto si limiti a ribadire, chiarire o dare esecuzione a determinazioni divenute ormai definitive. Inoltre, nel merito, la resistente deduceva la piena legittimità della pubblicazione nel BURL di tutti gli atti presupposti del procedimento in questione, ivi compresa la diffida rimasta inadempiuta (ossia la Determinazione n. G08390/2024, come rettificata dalla Determinazione n. G08745/2024), atteso che «l’indirizzo di posta elettronica ordinaria del legale rappresentante non può essere di certo utilizzato per la valida notifica di atti amministrativi e, per di più, essendo esso registrato nella specifica sezione relativa al deposito bilanci, correttamente veniva utilizzato solo per il deposito bilanci. […]». In ogni caso, la cancellazione era stata inviata all’ente, in data 22.01.2026, all’indirizzo PEC dello «studio professionale (l’unico indirizzo presente in piattaforma), stante la mancata indicazione, tuttora persistente, della PEC intestata all’ente stesso (come avrebbe richiesto obbligatoriamente il DM 106/2020)».
Come pare dedursi dalla stringata ricostruzione in “Fatto e diritto” del decisum, infatti, la ricorrente aveva lamentato di non aver avuto notizia della Determinazione di cancellazione, se non in data 28.03.2026, e solo a seguito di comunicazione di un funzionario del Comune di Nettuno.
La decisione
I Giudici amministrativi accolgono in pieno gli argomenti della resistente – con l’esito indicato – sia sulla natura meramente confermativa dell’atto impugnato rispetto a quelli presupposti (non essendo stata aperta alcuna istruttoria di natura valutativa) sia sulla legittimità della loro comunicazione alla parte ricorrente, operata mediante pubblicazione nel BURL, ex artt. 8, l. n. 241/1990 («Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima») e 21-bis, della medesima l. n. 241 («Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal Codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima»), nonché ex art. 1, comma 111, l.r. n. 12/2011 («Il Bollettino ufficiale telematico della Regione, di seguito denominato BUR, è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti di alta amministrazione nonché di altri atti della Regione ed è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, nell’apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Lazio, con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti»).
Del resto, «la mancata indicazione, tuttora persistente, della PEC intestata all’ente stesso – circostanza fattuale non contestata – avevo reso se non impossibile, comunque eccessivamente gravosa la notifica individuale da parte degli uffici amministrativi». Ciò altresì, in virtù del principio costituzionale di leale collaborazione tra le parti e di non aggravamento del procedimento amministrativo, «che impongono non solo alla p.a., ma anche al privato, di non rendere inefficiente l’azione amministrativa: nella fattispecie, ciò si declina nel senso che, stante il numero enorme delle associazioni interessate, non ricadeva in capo agli uffici regionali l’onere di ricercare altrove (ad esempio presso altri registri) la pec istituzionale per ogni interessata, quanto piuttosto era obbligo delle stesse di indicarla nel RUNTS».
I precedenti
A tal punto, però, va osservato che la pronuncia in epigrafe sembra porsi in contrasto con un precedente della medesima sezione del Tribunale Amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V, 04/05/2026, n. 8140, in www.terzjus.it), riguardante un ente – anch’esso ricompreso nell’elenco di quelli cancellati dal RUNTS con Determinazione n. G17795 del 29/12/2025 – al quale era stato notificato a mezzo PEC il solo provvedimento finale di cancellazione, ma non la precedente diffida ad adempiere di cui alla determinazione n. G08390 del 24/06/2024 (e successiva rettifica), appunto pubblicata solo sul BURL. Nella fattispecie, i Giudici Amministrativi hanno rigettato, in primis, l’eccezione preliminare di tardività sollevata dalla resistente Regione Lazio «per decorso del termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURL del 30 dicembre 2025», reputando, al contrario, che il dies a quo per l’impugnazione avesse preso a decorrere dalla successiva data di notifica a mezzo PEC del provvedimento finale di cancellazione – poiché atto con effetti giuridici immediatamente lesivi per lo specifico destinatario – e che, nel merito, la pubblicazione nel BURL della diffida ad adempiere fosse inidonea a surrogare la mancata notificazione individuale. Infatti, secondo il Collegio, la diffida ad adempiere ex art. 20, comma 7, D.M. n. 106/2020, si configurerebbe come atto a contenuto individuale, di natura recettizia, poiché funzionalmente preordinato a consentire al destinatario di regolarizzare la propria posizione entro un termine perentorio, sotto pena di cancellazione, e non alla stregua di un atto normativo o regolamentare, rivolto alla generalità o a una platea indifferenziata di destinatari.
Sempre nella sentenza in esame si legge che il principio della comunicazione personale ex art. 8, l. n. 241/1990, può essere oggetto di deroga mediante forme di pubblicità collettiva, ma solo in via eccezionale, «qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa». La natura eccezionale della deroga alla comunicazione individuale presuppone, da un lato, una valutazione motivata riguardo alla reale impraticabilità della comunicazione individuale e, dall’altro lato, l’idoneità delle forme sostitutive prescelte a garantire un’effettiva conoscibilità dell’atto. Nel caso di specie, la Regione ha pubblicato la diffida sul B.U.R.L. con espresso richiamo al valore di notifica, invocando la dimensione numerica dei destinatari. Tuttavia, il Collegio ha osservato che la stessa pubblica amministrazione disponeva, per ciascun ente trasmigrato, della PEC istituzionale, acquisita al momento della trasmigrazione: il ricorso alla forma sostitutiva della pubblicazione non era, dunque, imposto «da un’oggettiva impossibilità tecnica, ma da una scelta organizzativa, pur comprensibile sotto il profilo dell’economicità dell’azione amministrativa”. Ebbene – sempre stando alla sentenza n. 8140/2026 – una simile scelta «non è idonea a sanare il vizio procedimentale nei confronti del singolo destinatario che provi – o rispetto al quale risulti accertato – di non aver avuto effettiva conoscenza dell’atto». Infatti, la pubblicazione sul BURL appare modalità di per sé non sufficiente a integrare il requisito della «effettiva conoscenza» della contestazione specifica e del termine assegnato richiesti dalla funzione garantistica della diffida. Tanto più che il meccanismo “diffida-termine-cancellazione”, fondandosi su di un procedimento doverosamente informato al principio del contraddittorio, postula che il destinatario sia messo nella effettiva condizione di difendersi e di adempiere.
Infine, secondo la sentenza del T.A.R. Lazio n. 8140/2026, la circostanza – ammessa in via espressa dalla resistente – che alla cancellazione materiale avesse fatto seguito l’invio automatico di una PEC generata dalla piattaforma informatica del RUNTS costituirebbe un’asimmetria comunicativa rivelatrice di una agire amministrativo contradditorio, come tale ingiustificabile sul piano sistematico: se il sistema informatico era in grado di generare automaticamente una comunicazione PEC al momento della cancellazione, «non vi era ragione tecnica ostativa a che analoga comunicazione automatica venisse inoltrata al momento dell’adozione della diffida, con contestuale indicazione del termine e delle conseguenze dell’inottemperanza». Né il Giudice amministrativo ha dato credito alla tesi della difesa regionale secondo cui la cancellazione avrebbe avuto natura di atto vincolato e non sanzionatorio, poiché se è vero che gli artt. 48, comma 4, CTS, e 20, comma 7, d.m. n. 106/2020, sembrano configurare un potere amministrativo vincolato con riferimento alla disposta cancellazione, non è meno vero che la sequenza procedimentale precedente al suo esercizio non può «essere liberamente semplificata». Invero, il carattere vincolato del potere attiene alla fase finale (adozione del provvedimento a fronte dell’accertato inadempimento), ma non al segmento procedimentale della diffida, «che è essa stessa presupposto legale necessario ed indefettibile del potere di cancellazione». La carenza del presupposto – id est di una rituale diffida, ovvero di una diffida resa conoscibile alla parte ricorrente con comunicazione personale – avrebbe, dunque, reso illegittima – per violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, nonché degli artt. 48, comma 4, CTS, e 20, comma 7, D.M. n. 106/2020 – l’adozione dell’atto vincolato di cancellazione: da qui l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato e con l’effetto, sul piano sostanziale, di rendere necessaria la rinnovazione dell’intero procedimento garantistico, mediante una nuova diffida da comunicarsi ritualmente e concessione del termine prescritto per la regolarizzazione e la contestuale comprova del possesso dei requisiti. Solo in tal modo, infatti, si darebbe all’istante «la possibilità concreta di adempiere ed evitare la cancellazione in tutte le ipotesi in cui – come quella nel caso in esame – lo stesso sia dotato dei prescritti requisiti e abbia effettuato i doverosi adempimenti richiesti per il permanere dell’iscrizione, residuando un’irregolarità meramente formale; dato questo non oggetto di contestazione nel presente giudizio».
Considerazioni finali
L’apparente contrasto tra il decisum in epigrafe (n. 11418/2026) e quello da ultimo illustrato (n. 8140/2026) appare, tuttavia, dissolversi, almeno in parte, dal momento che nel primo caso, a differenza degli ultimi, l’ente risultava essere effettivamente inadempiente, quantomeno rispetto all’obbligo, sancito dall’art. 8, comma 6, lett. g), D.M. n. 106/2020, di indicare sul RUNTS il proprio indirizzo PEC, circostanza che – pure a restare coerenti con il ragionamento seguito dalle decisione nn. 8140/2026 – avrebbe reso legittima la comunicazione degli atti di diffida – presupposto del provvedimento di cancellazione – mediante la loro pubblicazione sul BURL, in luogo della notifica individuale (resa, appunto, gravosa dalla omessa indicazione sul RUNTS della PEC istituzionale).
Casomai, resta da chiedersi se, ai fini dell’esatto assolvimento dell’obbligo di indicazione della PEC – e dunque allo scopo di consentire una valida notifica individuale – sarebbe bastato pubblicizzare sul RUNTS l’indirizzo PEC del legale rappresentante dell’ente ovvero se, diversamente, fosse stato necessario riportarne uno intestato in via diretta all’ente. In verità, l’originaria formulazione dell’art. 8, comma 6, lett. g), D.M. n. 106/2020 (applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa), si riferiva in maniera generica all’indicazione di «un indirizzo di posta elettronica certificata», mentre solo a seguito della novella ex D.M. n. 13/2026, la norma dice ora espressamente che l’indirizzo PEC oggetto di pubblicità deve essere quello «dell’ente». In conclusione, gli enti cancellati dalla Regione Lazio rischiano, anche in sede contenziosa, di perdere la “cappa” (la qualifica di ETS) qualora abbiano omesso di pubblicare sul RUNTS l’indirizzo PEC istituzionale (oppure, a volere essere più clementi, almeno un indirizzo PEC), perché (solo) una tale omissione renderebbe legittima la pubblicazione degli atti di diffida nel BURL, presupposto del provvedimento di cancellazione, operata dalla stessa Amministrazione Regionale, in luogo della comunicazione individuale. Di questa importante distinzione, fornisce un’espressa conferma una ulteriore e ancor più recente decisione del TAR Lazio (sez. V, 25/06/2026, n. 11634, in www.terzjus.it) ove, infatti si afferma che «nella presente fattispecie la comunicazione è stata legittimamente disposta mediante pubblicazione – ai sensi dei riportati artt. 8 e 21‑bis l. 241/1990 e comma 111 della l.r. 12/2011 – posto che l’associazione, alla data dell’atto di diffida n. G08390/2024 e smi, era tra coloro per i quali non risultava inserita nel portale RUNTS alcuna PEC – circostanza fattuale non contestata – rendendo se non impossibile, comunque eccessivamente gravosa la notifica individuale da parte degli uffici amministrativi. Ciò anche in ragione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le parti e di non aggravamento del procedimento amministrativo, che impongono non solo alla p.a., ma anche al privato, di non rendere inefficiente l’azione amministrativa: il che, nella fattispecie, si declina nel senso che, stante il numero enorme delle associazioni interessate, non ricadeva in capo agli uffici regionali l’onere di ricercare altrove (ad esempio presso altri registri) la pec istituzionale per ogni interessata, quanto piuttosto era obbligo delle stesse di indicarla nel RUNTS». E – prosegue il decisum – tale percorso argomentativo non «si pone in contrato con il precedente di questa stessa Sezione, di cui alla sentenza 8140 del 4.5.2026, posto che ivi era emerso che la stessa amministrazione disponeva, per ciascun ente trasmigrato, della PEC istituzionale, acquisita al momento della trasmigrazione». Ciò renderebbe criticabile il modus operandi seguito dalla stessa Regione Lazio, che, appunto, sembrerebbe avere fatto ricorso alla pubblicazione tramite BURL, senza distinguere tra enti con PEC risultante dal RUNTS ed altri che invece ne avevano omesso l’indicazione sul Registro.
Nondimeno, la notevole mole di enti trasmigrati cancellati dal RUNTS dalla Determinazione prot. G17795, del 29/12/2025, all’esito del descritto procedimento, induce a ritenere che non mancheranno altre occasioni in cui il TAR Lazio sarà chiamato a pronunciarsi sulla vicenda e, forse, solo il Consiglio di Stato – se adito in sede di appello – potrà chiuderla in via definitiva.
Infine, a prescindere dagli esiti del contenzioso in atto, quanto accaduto nella Regione Lazio porta ad interrogarsi sulla effettiva capacità da parte di alcuni ETS – vien da pensare, soprattutto se di piccole dimensioni e non aderenti a Reti associative – di affrontare le sfide adempimentali poste dal RUNTS. Del resto, tali adempimenti – è bene ricordarlo – non devono essere considerati alla stregua di un esercizio di vuota burocrazia, ma come concreta garanzia di trasparenza verso tutti gli stakeholders, a fronte di una serie di benefici discendenti dall’assunzione e dal mantenimento della qualifica di ETS. Tuttavia, è pur vero che, nei casi in esame, la cancellazione è maturata in seno al peculiare contesto del procedimento di trasmigrazione che – pensato come misura di semplificazione per le ODV e le APS già iscritte nei “vecchi” registri di settore – si è poi rivelato irto di difficoltà applicative, a dispetto dell’impegno profuso dal legislatore e dagli interpreti, in particolare, tra questi ultimi, dal MLPS, intervenuto in materia con numerosi e meritori chiarimenti a iniziare dalla circolare 21/04/2022, n. 9.