Alla funzione promozionale del diritto del terzo settore sono da ascriversi anche le norme di legge che prevedono donazioni fiscalmente agevolate in favore degli ETS. Le liberalità private costituiscono infatti un’importante fonte di finanziamento di queste organizzazioni, soprattutto di quante tra loro erogano servizi di interesse generale con modalità non economiche (ovverosia senza ricevere corrispettivi almeno pari ai costi di produzione del servizio), sicché l’agevolazione fiscale si traduce in una concreta, ancorché indiretta, misura di supporto degli enti beneficiari, cui concorrono sia il donatore privato (dalla cui volontà essa dipende) sia il regolatore pubblico (che contribuisce, mediante l’agevolazione fiscale, a favorirne l’an e ad accrescerne il quantum).
Com’è noto (anche se forse ancora non così tanto, quanto meno alla luce dei dati emergenti dall’inchiesta svolta in occasione del primo Terzjus Report1)
l’articolo 83 del Codice del terzo settore prevede una misura di tal genere, i cui contenuti possono così sintetizzarsi:
- oggetto dell’agevolazione: sono le erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di ETS non commerciali, di cooperative sociali (e loro consorzi) e di imprese sociali costituite in forma di associazione o di fondazione (escluse sono, pertanto, unicamente le liberalità in favore di ETS commerciali e di imprese sociali costituite in forma di società);
- misura dell’agevolazione e limiti: a) per le persone fisiche, detrazione d’imposta pari al 30% dell’erogazione liberale (o al 35% se destinataria dell’erogazione è una ODV) per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta, oppure deduzione dal reddito netto dell’importo erogato nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato; b) per enti e società, deduzione dal reddito netto dell’importo erogato nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
L’art. 83 del Codice è norma maggiormente incentivante rispetto alle precedenti disposizioni in materia, risultando rispetto al passato più ampio il suo ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione e più elevati i limiti e le soglie dell’esenzione garantita ai donanti2.
La normativa italiana in materia di donazioni fiscalmente agevolate agli ETS (ovvero ad enti ad essi equiparabili) non costituisce affatto un caso isolato in Europa, ed anzi, se confrontata con le normative vigenti in altri ordinamenti giuridici europei, non sempre è quella le cui agevolazioni sono le più ampie ed appetibili. Facciamo alcuni specifici esempi.
In Belgio, gli enti senza scopo di lucro accreditati ai sensi dell’art. 145/33 del Codice delle imposte sui redditi (i quali costituiscono una categoria equivalente ai nostri enti del terzo settore, posto che anch’essi si caratterizzano, oltre che per l’assenza di scopo di lucro soggettivo, per lo svolgimento di specifiche attività di interesse generale) possono essere destinatari di donazioni che garantiscono al donante persona fisica una detrazione d’imposta pari al 45% della somma donata, entro il limite del 10% del reddito netto o in alternativa di 397.850 euro per ciascun periodo d’imposta (art. 145, co. 1). Per le società, questi limiti sono invece rispettivamente il 5% e 500.000 euro (art. 200).
In Francia, possono ricevere donazioni fiscalmente agevolate le fondazioni e le associazioni di pubblica utilità o di interesse generale (più precisamente, le organizzazioni menzionate negli articoli 200 e 238-bis del Codice generale delle imposte).
Tali donazioni attribuiscono al donante persona fisica il diritto ad una detrazione d’imposta pari al 66% dell’erogazione effettuata, entro il limite massimo del 20% del reddito soggetto a tassazione, mentre per gli enti giuridici la detrazione è del 60% sino a 2 milioni di euro e del 40% per le somme che superano i 2 milioni di euro, entro il limite massimo di 20.000 euro o dello 0,5% del fatturato annuo.
In Germania – dove analoga a quella italiana degli enti del terzo settore è la categoria delle organizzazioni con scopi di pubblica utilità di cui agli artt. 52 e ss. del Codice fiscale tedesco – le donazioni a questi enti (che possono avere la forma giuridica di associazione, di fondazione, nonché di società) consentono ai donanti (siano essi individui o società) di ottenere una deduzione dal reddito corrispondente all’intero importo donato sebbene nei seguenti limiti:
– nel caso di persone fisiche, 20% del reddito complessivo (art. 10b(1), legge sull’imposta dei redditi);
– nel caso delle società, 20% del reddito complessivo oppure 0,4% della somma di ricavi lordi e stipendi annui (art. 9(1) n. 2, legge sull’imposta dei redditi delle società).
Più articolata è la disciplina vigente in Irlanda, dove non tutte le registered charity ma solo le designated charity possono essere destinatarie di donazioni fiscalmente agevolate.
I benefici fiscali si applicano soltanto alle donazioni superiori a 250 euro ed inferiori ad 1 milione di euro per anno. Tuttavia, se vi è un “collegamento” tra il donante e la charity beneficiaria (ad esempio, se il donante è un lavoratore o un socio della charity), il beneficio fiscale è limitato al 10% del reddito annuo del donante.
Inoltre, per essere deducibile, una donazione deve avere le seguenti caratteristiche:
– essere in forma pecuniaria;
– non essere restituibile;
– non attribuire al donante, o ad una persona ad esso collegata, alcun beneficio, neanche indiretto;
– non essere subordinata, associata o inclusa nell’ambito di un accordo che preveda l’acquisizione da parte della charity, in forma diversa da quella donativa, di beni di proprietà del donante o di una persona ad esso collegata.
Il donante persona fisica non ottiene benefici fiscali, ma è la charity destinataria della donazione che ha diritto al rimborso delle tasse pagate su quella donazione. Segnatamente, lo sgravio è calcolato applicando alla donazione una tasso fisso, che è attualmente pari al 31%. L’importo del rimborso alla charity non può essere superiore all’importo dell’imposta pagata dal donante con riferimento allo stesso anno.
Per le società, invece, la donazione ad una designated charity equivale fiscalmente ad un costo deducibile dal reddito, sicché lo sgravio fiscale equivale all’imposta non corrisposta sulla somma donata, attualmente pari al 12,5% del reddito.
Volendo trarre qualche conclusione dalla breve analisi sin qui condotta, ciò che emerge è che la misura promozionale delle erogazioni agevolate agli enti del terzo settore (o ad enti ad essi equiparati, a seconda del paese di riferimento) è in generale presente in tutti gli stati membri dell’Unione europea, e non solo in quelli qui specificamente considerati. Non si tratta dunque di una specificità italiana. Negli altri ordinamenti si trovano anzi discipline molto interessanti, sia per l’ampiezza dei benefici riconosciuti, anche in misura maggiore di quanto previsto dal Codice italiano del terzo settore, sia per la disciplina ad essi applicabile. Anche in questo caso, la comparazione giuridica si dimostra utile al fine di meglio comprendere e giustificare le specificità del proprio ordinamento giuridico nonché di trovare soluzioni capaci di arricchirlo e migliorarlo.
Tabella 1. Erogazioni liberali fiscalmente agevolate agli enti del terzo settore (o equiparati) in alcuni Stati Membri dell’Unione europea
Enti beneficiari finali | Misura agevolativa | |
ITALIA | Enti del terzo settore (esclusi quelli commerciali e le imprese sociali costituite in forma di società) | a) per le persone fisiche: detrazione d’imposta pari al 30% dell’erogazione liberale (o al 35% se destinataria dell’erogazione è una ODV) per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta, oppure deduzione dal reddito netto dell’importo erogato nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato; b) per enti e società: deduzione dal reddito netto dell’importo erogato nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato |
BELGIO | Enti senza scopo di lucro accreditati | a) per le persone fisiche: detrazione d’imposta pari al 45% della somma donata, entro il limite del 10% del reddito netto o di 397.850 euro per ciascun periodo d’imposta; b) per le società: detrazione d’imposta pari al 45% della somma donata, entro il limite del 5% del reddito netto o di 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta |
FRANCIA | Enti di pubblica utilità o di interesse generale | a) per le persone fisiche: ad una detrazione d’imposta pari al 66% dell’erogazione effettuata, entro il limite massimo del 20% del reddito soggetto a tassazione; b) per gli enti giuridici: detrazione del 60% sino a 2 milioni di euro e del 40% per le somme che superano i 2 milioni di euro, entro il limite massimo di 20.000 euro o dello 0,5% del fatturato annuo |
GERMANIA | Enti con scopi di pubblica utilità | deduzione dal reddito dell’intero importo donato entro i seguenti limiti: a) per le persone fisiche: 20% del reddito complessivo; b) per le società: 20% del reddito complessivo oppure 0,4% della somma di ricavi lordi e stipendi annui |
IRLANDA | Designated charities | l’agevolazione si applica alle donazioni superiori a 250 euro ed inferiori ad 1 milione di euro per anno. a) per le persone fisiche: la charity destinataria della donazione ha diritto al rimborso delle tasse pagate dalla persona fisica su quella donazione; b) per le società: la donazione è deducibile dal reddito |