[di Luigi Bobba, pubblicato in «La voce e il tempo» di domenica 13 settembre 2026, pag. 19]
Luigi Bobba, Presidente della Fondazione Terzjus e Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali nei Governi Renzi e Gentiloni, curò nel 2017 la Riforma del Terzo Settore: qui risponde ad alcuni rilievi critici ospitati dal nostro giornale la scorsa settimana.
«Come erano buone le cipolle d’Egitto». Il lamento del popolo di Israele, stanco di mangiare manna nel deserto, potrebbe essere, metaforicamente, il filo conduttore dell’intervento di Luca Degani su «La Voce e il Tempo» della scorsa settimana.
Ovvero, sarebbe meglio tornare alla legislazione che ha preceduto la riforma del Terzo Settore (digs. 117/17) e, in particolare, reintrodurre la normativa relativa alle Onlus (dlgs 460/97), in quanto con la riforma «oggi chi aiuta i poveri trova dallo Stato, paradossalmente, meno aiuto di dieci anni fa».
Proverò ad argomentare come tale affermazione appaia fuorviante, sia inquadrando il contesto generale della riforma, sia mostrando che le questioni fiscali sollevate hanno ben altro fondamento e stanno generando risultati positivi per gli Enti del Terzo Settore (Ets) che svolgono attività di interesse generale a favore dei soggetti più deboli e più fragili.
Innanzitutto è bene ricordare che il mondo del Terzo Settore coinvolge quasi 5 milioni di volontari per un totale di 84 milioni di ore di lavoro volontario, impiega 855 mila persone che operano – gli uni e gli altri – in più di 151 mila enti iscritti al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Infatti, la gran parte delle organizzazioni iscritte ai vecchi registri regionali e al Registro delle Imprese, sono transitate nel Runts che oggi assicura una maggiore trasparenza e rendicontabilità agli enti che vi sono iscritti e che, proprio per questo, possono accedere a determinati benefici non solo fiscali.
In ultimo sono arrivate le Onlus, rimaste in stand by per via del ritardo da parte della Commissione Europea nel recepimento della nuova normativa sul Terzo Settore.
I dati non sono definitivi, ma circa il 65% delle Onlus (ancora attive) sono transitate verso il Runts. Dunque un Registro unico, aggiornato, pienamente accessibile a cittadini e istituzioni.
In secondo luogo, grazie alla riforma, – tra il 2022 e il 2025 – vi è stato un boom del 5 per mille. Più di 18 milioni di contribuenti utilizzano questa facoltà per destinare ad organizzazioni non profit una quota delle proprie tasse. Dovendo ripartire a quasi 80.000 organizzazioni il 5 per mille sottoscritto, il Governo ha dovuto incrementare il fondo fino a 610 milioni. E ancora non sono sufficienti.
Oppure, le erogazioni liberali verso gli Ets per le quali il contribuente può godere di una detrazione o deduzione fiscale – nel periodo 2019/23 – hanno visto sia un incremento del numero dei donatori (più 30%), sia dell’ammontare donato (più 54%).
E ciò in ragione delle condizioni più favorevoli previste dalla riforma, in particolare quali il legislatore, in quanto operano a favore della comunità e dei soggetti più fragili, ha previsto un aliquota di detrazione dalle tasse più favorevole (30%).
Due ultimi dati. Il primo riguarda l’Amministrazione condivisa. Tra il 2021/24, la Pubblica Amministrazione ha pubblicato circa 2000 Avvisi riguardanti prevalentemente i servizi di welfare in partnership con gli Ets. Il secondo, le imprese sociali che, pur in assenza degli specifici vantaggi fiscali previsti dal dlgs 112/17, sono aumentate di circa 5000 unità, potenziando così l’economia sociale.
E proprio sul terreno fiscale, tuttavia, che la lettura proposta da Degani appare non convincente. Il passaggio decisivo della riforma non consiste nell’avere assimilato il Terzo Settore al mercato ma, al contrario, nell’aver costruito un sistema tributario che riconosce le peculiarità degli Ets. E un punto che trova un riconoscimento nella Comfort letter del 7 marzo 2025 della Commissione Europea. Bruxelles ha infatti riconosciuto che gli Ets, per le finalità perseguite, i vincoli di destinazione delle risorse e l’assenza dello scopo di lucro, si collocano in una posizione diversa rispetto alle imprese lucrative. Una peculiarità che consente agli Stati membri di prevedere misure fiscali specifiche senza che esse debbano automaticamente essere considerate incompatibili con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. E un passaggio tutt’altro che marginale.
Per anni il dibattito sul non profit è stato condizionato dal timore che ogni trattamento fiscale differenziato potesse tradursi in un vantaggio selettivo, con conseguente apertura da parte dell’Unione Europea di procedure di infrazione (basti pensare a quella Iva). La decisione europea cambia invece il punto di osservazione: la specificità del Terzo Settore non costituisce un’eccezione da tollerare, ma una differenza sostanziale che il legislatore può valorizzare anche sul piano tributario.
Anche i criteri per distinguere attività commerciali e non commerciali vanno letti in questa chiave. Il sistema del Tuir guardava alla natura commerciale dell’ente attraverso parametri prevalentemente quantitativi. Con l’articolo 79 del Codice del Terzo Settore, l’attenzione si sposta anzitutto sulle modalità concrete con cui viene svolta l’attività di interesse generale.
E non commerciale l’attività resa gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi; e resta tale, anche quando emerge un margine positivo contenuto. Non è dunque la mera presenza di un corrispettivo a trasformare automaticamente un’attività solidaristica in attività commerciale. Anzi, il nuovo sistema introduce un elemento alquanto significativo.
Nel valutare la natura fiscale dell’ente è possibile tenere conto anche delle attività di interesse generale svolte gratuitamente, attraverso la valorizzazione dei relativi proventi figurativi. La circolare 1/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito quanto previsto dall’articolo 79. Cioè, una prestazione resa gratuitamente a favore di una persona fragile, non «scompare» dal punto di vista fiscale solo perché non produce un ricavo monetario. Al contrario, può concorrere a rappresentare la dimensione non commerciale dell’ente.
Sul fronte Irap, la nuova fiscalità avrebbe potuto determinare, per alcuni Ets qualificati come non commerciali, effetti penalizzanti proprio sul costo del lavoro impiegato nei servizi di assistenza e cura. Ma il legislatore è intervenuto con una clausola di salvaguardia che consente di mantenere, ai fini Irap, la qualificazione dell’attività secondo i criteri previgenti, evitando così un aggravio d’imposta. Non dunque un incentivo a trasformarsi in soggetti commerciali, ma un intervento volto a neutralizzare una possibile distorsione. Una dinamica analoga riguarda l’Imu. Anche qui gli interventi più recenti hanno cercato di rendere più aderente la disciplina fiscale alla sostanza delle attività svolte.
Per le attività didattiche, per esempio, la presenza di una retta non determina di per sé la perdita dell’esenzione: purché il corrispettivo resti entro determinati parametri rispetto al costo medio del servizio. Analoga attenzione è stata riservata alle attività sanitarie e assistenziali. Il principio che emerge è chiaro: ciò che conta non è soltanto l’esistenza di un pagamento, ma il modo in cui il servizio viene svolto, la sua funzione sociale e il rapporto tra corrispettivo e costo effettivo.
Più in generale e in conclusione, la riforma del 2017 non rappresenta certo il migliore dei mondi possibili» o la «terra promessa». Ma questo viaggio, pieno difficoltà e che nel 2027 compirà 10 anni, ha cambiato (in meglio) le condizioni con cui operano gli Ets.