Volontariato VS rapporto di lavoro subordinato

La Corte di Cassazione, Sez. lav., mediante l’ordinanza n. 24558/2026, è intervenuta sul
rapporto tra volontariato e lavoro nell’ambito delle cooperative sociali.


La società è risultata soccombente nei gradi di merito, poiché emergevano omissioni
contributive legate a “simulati contratti a progetto, di collaborazione professionale ex art.
2222 c.c., e di apprendistato professionalizzante”. Per quanto maggiormente qui interessa, prima della assunzione, quali collaboratori a progetto o come apprendisti, i lavoratori avrebbero svolto attività di volontariato: questa sarebbe risultata analoga, in termini di modalità esecutive, all’attività in seguito oggetto di corrispettivo. Per tutti i lavoratori veniva accertato il rapporto di lavoro subordinato, autentico presupposto per il recupero contributivo.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha dichiarato l’infondatezza del secondo motivo, legato
all’asserita sussistenza da parte della Corte d’appello del vincolo di subordinazione in
concomitanza con la vigenza dei contratti a progetto, con i contratti di collaborazione
autonoma e con i periodi in cui i lavoratori avevano prestato attività di volontariato.
Il volontariato, fenomeno ben presente anche nelle cooperative sociali (art. 2 l. n.
381/1991), è disciplinato dagli artt. 17-19 del codice del Terzo settore: sebbene successiva
al periodo oggetto della controversa contribuzione, la disciplina del 2017 è fondamentale
nella ricostruzione giuridica del volontariato, fondato sulla solidarietà, sulla gratuità e
incompatibile con la sussunzione della fattispecie all’interno degli schemi lavoristici.
Centrale, per i giudici di Cassazione, è il “giudizio comparativo attinente alla circostanza
che le prestazioni svolte nel periodo di volontariato fossero poi del tutto sovrapponibili, per
modalità di esecuzione, a quanto di seguito contrattualizzato”.

Gli elementi fattuali hanno lasciato emergere, in contrasto con la logica disciplinare del
volontariato, “alcune circostanze sintomatiche della subordinazione, come l’esercizio di
direttive e del potere disciplinare di tale sig. Speranza, l’esistenza di transazioni sul
rimborso spese che, se riconosciuto in misura ad esso superiore, non è più espressiva di
gratuità in ambito di volontariato”.

È richiamata una precedente elaborazione giurisprudenziale attinente al versante fiscale,
Cass. sez. 5, sent. 244451/2018, che giungeva alla seguente conclusione: “per evitare che
il rapporto associativo mascheri un rapporto di lavoro, non possono considerarsi rimborsi
spese, e vanno dunque qualificati come compensi soggetti a tassazione, gli esborsi
erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfetario,
ossia non collegati a spese specificamente individuate e documentate”.

Chiarisce il Collegio, pur incorrendo in una contraddizione in termini, che “per escludere il
volontariato, quale modalità di lavoro spontaneo e gratuito, non occorre che i collaboratori
siano legati all’imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente
che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la
vigilanza dell’imprenditore”.

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