Il nuovo principio contabile OIC del Terzo settore all’esame degli operatori.

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), standard setter contabile nazionale, ha pubblicato ad inizio agosto la Bozza per la consultazione del “Principio contabile ETS. Il documento è ancora in forma provvisoria. Seguendo l’iter procedurale dell’OIC, il principio è posto in pubblica consultazione sino al 30 settembre 2021; a seguito dei commenti ricevuti, sarà quindi pubblicata la versione definitiva del documento. Si auspica che la stesura conclusiva del contributo possa avvenire entro la fine dell’anno, così da poter consentire agli ETS di predisporre il bilancio d’esercizio 2021, il primo redatto in applicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, in conformità anche con il suddetto principio. Il citato decreto è stato pubblicato al fine di sostanziare le richieste “tecniche” previste dal comma 1 dell’art. 13 del Codice del terzo settore “Scritture contabili e bilancio”, per il quale più compiutamente “[i]l bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore”.

L’Introduzione dell’Allegato 1 del DM 5 marzo 2020,coerentemente, afferma tra altri elementi che: “La predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 -bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore”.  La pubblicazione del principio contabile definitivo consentirà quindi il completamento del framework contabile degli enti del Terzo settore.

Si deve osservare che la Bozza di principio contabile esamina il bilancio degli enti del Terzo settore redatto in forma “ordinaria” di cui all’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo settore (CTS). Il suddetto bilancio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, è predisposto dagli ETS che hanno proventi annui non inferiori a 220.000,00 euro e dagli ETS che non superano tale soglia e che decidono di non redigere il bilancio nella forma semplificata di cui all’art. 13, co. 2, del CTS (rendiconto per cassa). La finalità del principio consiste nel disciplinare i criteri per la compilazione dei prospetti del bilancio in forma “ordinaria” degli ETS con specifica attenzione alla rilevazione contabile e alla valutazione di alcune fattispecie proprie degli ETS.

Con riferimento ai postulati di bilancio, è evidenziato come la necessità di verificare la sussistenza della continuità aziendale si applichi anche agli ETS, per cui la direzione aziendale deve effettuare in occasione del bilancio una valutazione prospettica sulla capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività nei dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio e tale valutazione può essere effettuata anche per tramite della predisposizione di un budget o di un bilancio previsionale.

L’OIC non poteva, poi, esimersi dal commentare le innovative previsioni in materia di costi e proventi figurativi e, in particolare, di contabilizzazione dell’attività volontaristica. È previsto che, nel caso in cui l’ente opti per riportare la misurazione secondo metrica monetaria di tale attività, in calce al rendiconto gestionale, oneri e proventi figurativi siano iscritti al fair value, se attendibilmente stimabile. Nel caso in cui tale valore non sia determinabile con attendibilità, l’ente ne dà informazione nella relazione di missione. Anche se non indicato esplicitamente, si ritiene che l’attività volontaristica assuma rilievo nel prospetto collocato in calce al rendiconto gestionale, sia nella determinazione dei costi figurativi (i costi che l’ente avrebbe dovuto sostenere per erogare il servizio in mancanza di volontari), sia nella determinazione dei proventi figurativi (il dono dell’attività che l’ente ha ricevuto dal volontariato).

La tematica delle erogazioni liberali, nella cui fattispecie sono incluse anche le transazioni a valore simbolico, copre, come giusto che sia, ampio interesse per il principio. Il documento – partendo dall’impostazione scelta dal decreto ministeriale, peraltro in buona parte già esistente nella prassi in precedenza in uso distingue tra: erogazioni liberali vincolate da terzi o da organi istituzionali; erogazioni liberali condizionate; e, altre erogazioni liberali (erogazioni libere).

Le erogazioni liberali vincolate da terzi o da organi istituzionali sono iscritte nelle pertinenti voci della sottoclasse AII “patrimonio vincolato” del Patrimonio, in contropartita dell’elemento donato da iscriversi nell’attivo patrimoniale, e successivamente rilasciate al rendiconto gestionale (voce A4 “erogazioni liberali”) in proporzione all’esaurirsi del vincolo.

Le erogazioni liberali condizionate, soggette a clausola di potenziale restituzione della donazione, sono rilevate nell’attivo patrimoniale in contropartita al debito iscritto nella voce D5) “debiti per le erogazioni liberali condizionate”, il quale sarà, poi, rilasciato proporzionalmente al rendiconto gestionale in funzione del venir meno della condizione.

Le altre erogazioni liberali, ossia le liberalità prive di vincoli o condizioni, sono iscritte nell’attivo patrimoniale in contropartita alla voce A4 “erogazioni liberali” e tra i costi dell’esercizio nel momento in cui sono utilizzate per l’attività dell’ente.

La contabilizzazione dei proventi del 5 per mille è, di base, assimilata a quella delle erogazioni liberali vincolate, ma se questi proventi non sono attribuiti dagli amministratori dell’ETS a specifici progetti analogamente a quanto previsto per le “altre erogazioni liberali” sono contabilizzati subito nella voce A5 “Entrate del 5 per mille” del rendiconto gestionale.

Il principio esamina anche altri temi di rilievo come il trattamento contabile delle quote associative, degli apporti dei soci fondatori e delle svalutazioni delle immobilizzazioni tecniche.

In ultimo, particolarmente significativa, ai fini della revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del CTS, appare la suddivisione, specificata nell’Appendice C, tra informazioni della Relazione di missione dedicate alla:

  • illustrazione delle poste di bilancio e
  • informazione sull’andamento economico e finanziario e sulle modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Le prime infatti sono, come precisato anche nell’Introduzione dell’Allegato del DM 5 marzo 2020 del MLPS, oggetto di revisione legale, mentre le seconde sono oggetto solo di un giudizio di coerenza con il bilancio.

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