[di Sofia Ludovica Giurlani e Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» dell’11 agosto 2026]
Controlli sugli enti del Terzo settore: pubblicati i verbali per l’avvio delle verifiche. Con il decreto direttoriale 10 agosto 2026, n. 198, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato i modelli di verbale da utilizzare per i controlli ordinari e straordinari sugli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oltre al modello relativo al mancato controllo per irreperibilità dell’Ente.
L’adozione dei verbali completa così uno degli adempimenti necessari alla piena operatività del nuovo sistema di vigilanza previsto dal D.M. 7 agosto 2025, n. 125, attuativo dell’art. 96 del CTS. Le risultanze delle verifiche dovranno essere riportate esclusivamente nei modelli approvati, mentre proseguiranno le ulteriori attività propedeutiche all’avvio dei controlli.
I verbali assumono dunque una funzione centrale: non una semplice check-list, ma la traccia uniforme che guiderà l’attività dei soggetti incaricati. La struttura della verifica segue una linea comune, passando dagli elementi formali ai profili più sostanziali.
Si parte, ad esempio, dai dati dell’ente, dalla denominazione, dalla forma giuridica, dalla compagine associativa e dall’atto costitutivo e statuto, per arrivare all’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale e attività diverse, alle verifiche sui bilanci e alla corretta tenuta dei libri sociali.
Spazio anche alla disciplina di volontari e lavoratori e, per Odv e Aps, al rispetto dei rapporti proporzionali previsti dal Codice.
Su questa struttura comune si innestano le peculiarità dei controlli straordinari, riservati agli Uffici RUNTS che possono essere disposti in caso di esigenze di approfondimento emerse in sede di controllo ordinario o in presenza di atti o fatti ritenuti rilevanti dall’Ufficio, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
In tale ipotesi, il modello richiede l’inserimento delle motivazioni e l’oggetto della verifica, che potrà essere generale o circoscritta a uno o più specifici profili, oppure riguardare la regolare fruizione del Social bonus.
I controlli ordinari potranno, invece, essere svolti anche dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati e interesseranno, a regime, tutti gli ETS, ad eccezione delle Imprese Sociali e Società di Mutuo Soccorso.
A regine, dunque, ciascun ETS sarà sottoposto a verifica almeno una volta ogni tre anni, mentre nel primo triennio di applicazione i controlli dovranno interessare almeno il 55% degli enti.
Semplificazioni sono previste per gli enti di minori dimensioni, con ricavi annui non superiori a 60mila euro. Per questi soggetti il controllo si concentra su un numero più ristretto di profili.
Come emerge anche dai verbali, restano fuori in questo caso, ad esempio, le verifiche sulle cause di esclusione dalla qualifica di ETS, sull’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale e sul rispetto delle regole in materia di raccolta fondi.
Un’ulteriore semplificazione riguarda, infine, gli enti che adottano statuti standard. In tal caso, il controllo ordinario non avrà ad oggetto lo statuto, in quanto predisposto dalle Reti e già approvato dal ministero.
Il terzo modello riguarda, invece, l’ipotesi in cui il controllo non possa avere luogo perché l’ente risulta irreperibile. In tal caso, il verbale dà conto del tentativo di avvio della verifica e delle ragioni per cui la comunicazione non è andata a buon fine, con la proposta all’Ufficio RUNTS di cancellazione dell’ente dal Registro.
Con l’adozione dei modelli il sistema dei controlli compie, dunque, un ulteriore passo verso la piena operatività attesa entro il 2026.