Con la Comfort letter del 23 settembre scorso la Direzione Generale Concorrenza della Commissione UE ha dato il via libera ai titoli di solidarietà previsti dall’articolo 77 del Codice del Terzo settore.
Come si ricorderà, con la precedente Comfort letter del 7 marzo 2025 [1] – con la quale le misure fiscali contenute negli artt. 79, comma 2-bis, 80 e 86 del Codice, nonché nell’art. 18, comma 1 del d.lgs. n.112/2017 (in materia di impresa sociale) non erano state ritenute selettive e, pertanto, non costituivano aiuto di Stato, la medesima DG Concorrenza si era riservata un approfondimento istruttorio, tra l’altro, proprio sulla misura dei titoli di solidarietà (conosciuti anche come social bond).
Appare al riguardo opportuno fornire una sintetica esposizione delle caratteristiche principali dei titoli di solidarietà. Come espressamente indicato nella norma regolatrice, essi rientrano tra gli strumenti di sostegno degli enti del Terzo settore (ETS) e delle attività di interesse generale da questi esercitate, contribuendo pertanto a realizzare la finalità perseguita dal legislatore della riforma di promuovere il Terzo settore, quale soggetto che orienta la propria azione al perseguimento del bene comune. Viene in tal modo recepito un criterio direttivo contenuto nell’articolo 9, comma 1, lettera h) della legge delega 6 giugno 2016 n. 106 ove l’introduzione di meccanismi volti alla diffusione di titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.
I titoli di solidarietà possono essere emessi dagli istituti di credito sotto due diverse forme: a) obbligazioni ed altri titoli di debito; b) certificati di deposito. I primi, sono sottoposti alle regole del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n.38/1998), costituiscono un prodotto finanziario rivolto alla generalità dei sottoscrittori, hanno una scadenza non inferiore a 36 mesi e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; i secondi, soggiacciono alle regole sulla trasparenza bancaria dettate dal d.lgs. n. 385/1998 (cd. Testo unico bancario), vengono emessi di volta in volta nei confronti del singolo depositante, hanno una scadenza non inferiore a 12 mesi ed anch’essi corrispondono interessi con periodicità almeno annuale.
L’emissione di tali titoli presenta un duplice vincolo, soggettivo ed oggettivo: sotto il primo profilo, si realizza un’operazione diretta a conferire una somma di danaro ad una ben definita categoria di soggetti (gli ETS) a titolo di finanziamento; sotto il secondo profilo, l’operazione è destinata a sostenere le attività di interesse generale svolte dall’ETS. In ragione di tali vincoli l’art.77 del CTS ha configurato un trattamento fiscale di favore per i titoli di solidarietà (assenza di commissioni di collocamento, loro irrilevanza ai fini dell’imposta di successione e dell’imposta di bollo, estensione della tassazione agevolata propria dei titoli di Stato, mediante applicazione dell’aliquota del 12, 50% in luogo di quella ordinaria al 26%). A ciò si deve aggiungere il riconoscimento di un credito di imposta in favore dell’ istituto di credito che decide di effettuare erogazioni liberali commisurate all’ammontare nominale collocato dei titoli, destinate agli ETS non commerciali per il finanziamento di attività di interesse generale che l’istituto medesimo ritiene meritevoli di sostegno , sulla base di un progetto predisposto dagli stessi ETS. Il credito di imposta diventa fruibile – nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro – se l’ammontare delle erogazioni stesse sia almeno pari allo 0,60% della raccolta effettuata mediante il collocamento dei titoli.
Le disposizioni di favor sopra descritto avevano indotto il legislatore a subordinare l’efficacia dell’istituto alla preventiva autorizzazione della Commissione europea (art.101, comma 10, del Codice, cd. clausola di stand still [2]) Sulla base di tale quadro normativo, la DG Concorrenza della Commissione UE ha ritenuto, già nella fase di pre – notifica della misura (quindi similmente alle determinazioni assunte nel marzo 2025), che la disciplina dei titoli di solidarietà non costituisce aiuto di Stato per un duplice ordine di ragioni: 1) la portata generale sia dei benefici previsti per i sottoscrittori sia del credito d’imposta per le banche emittenti, con esclusione pertanto di margini di selettività; 2) il regime civilistico peculiare degli ETS, che vale a distinguere questi dalle imprese a scopo di lucro, applicando in tal modo anche ai titoli di solidarietà il ragionamento sviluppato nella precedente Comfort letter del 7 marzo 2025.
Per rendere concretamente operativa la misura in esame, occorrerà che le conclusioni contenute nella Comfort letter del 23 settembre 2026 siano recepite nell’ordinamento nazionale attraverso una norma di legge che elimini la clausola di stand still inserita nel citato articolo 101, comma 10 del Codice del Terzo settore, replicando, quindi, con riferimento al social bond, lo stesso percorso seguito nel per il recepimento della Comfort letter del 7 marzo 2025 [3].
NOTE:
[1] https://terzjus.it/articoli/ecco-la-comfort-letter-inviata-dalla-dg-competition-della-ue-al-mlps-relativa-ai-nuovi-regimi-fiscali-degli-ets/
[2] La clausola originaria subordinava all’autorizzazione comunitaria la sola misura del riconoscimento del credito di imposta in favore delle banche per le erogazioni liberali effettuate a favore degli ETS ai sensi dell’art.77, comma 10. Successivamente, con ll’art.24-ter, comma 5 del D.L. n. 119/2018, recante “ Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito nella L. n. 136/2018, la clausola sospensiva fu estesa all’intero impianto dell’art.77 CTS.
[3] Tale recepimento è avvenuto attraverso le modifiche apportate al Codice del Terzo settore e a l d.lgs. n.112 del 2017, rispettivamente, dall’ art.8, comma 1, lettera a) e dall’ art.14 del D.L. n. 84/2025, convertito, dalla L. n. 108/2025.