Il contributo commenta l’ordinanza della Corte di cassazione, sez. II, 30 maggio 2026, n. 16985, relativa alla richiesta di compenso avanzata da un professionista nei confronti di una organizzazione di volontariato per la realizzazione di un logo e di un sito web. La pronuncia conferma la centralità del principio di gratuità dell’attività volontaria, ma va letta alla luce della concreta ricostruzione del rapporto: adesione all’associazione, assenza di un incarico oneroso preventivo e determinazione unilaterale del compenso. L’articolo evidenzia quindi la necessità, per gli enti del Terzo settore, di distinguere in modo chiaro tra volontari, soci, collaboratori e professionisti retribuiti.
Con l’ordinanza n. 16985 del 30 maggio 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema, sempre delicato, del confine tra attività volontaria (gratuita) e prestazione professionale (retribuita) nell’ambito di un’organizzazione di volontariato (ODV).
Il caso riguardava la richiesta di pagamento avanzata da un professionista per la progettazione e realizzazione di un logo e di un sito web. Il ricorrente sosteneva di avere svolto un’attività professionale autonoma, per la quale pretendeva il compenso. L’associazione aveva eccepito la gratuità della prestazione, rilevando che l’attore aveva assunto la qualità di associato/volontario. Dopo l’accoglimento della domanda in primo grado innanzi al Giudice di Pace, il Tribunale di Trento aveva riformato la decisione e respinto la pretesa creditoria. La pronuncia della Cassazione qui commentata ha confermato tale esito.
L’ordinanza si colloca, ratione temporis, nell’ambito della legge n. 266 del 1991. La legge quadro sul volontariato è stata abrogata con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), che ha collocato la materia al proprio interno, dedicando alle organizzazioni di volontariato il Capo I del Titolo V e all’attività di volontariato il Titolo III del Codice. In particolare l’art. 17 del CTS dispone che «l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario» (comma 3) e che «la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato» (comma 5).
Il Codice ha esplicitato che le organizzazioni di volontariato si possano avvalere di lavoratori retribuiti, circostanza peraltro ampiamente ammessa e presente nella prassi associativa anche sotto la vigenza della legge quadro sul volontariato. L’art. 33 del CTS prevede ora che le ODV «possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta», con un tetto numerico: il numero dei lavoratori non può superare il cinquanta per cento dei volontari.
Nel caso che è stato deciso dalla Suprema Corte, il rapporto oggetto di contestazione si era svolto sotto la vigenza della L. n. 266/1991, sicché la Corte ha applicato quest’ultima, pur richiamando anche le disposizioni del CTS a conferma della perdurante centralità del principio di gratuità.
La decisione della Cassazione
Il ragionamento della Corte si sviluppa attorno ai seguenti passaggi argomentativi.
La Corte valorizza la circostanza di fatto per cui le prestazioni fossero state eseguite, o comunque completate, quando il professionista aveva già aderito all’associazione. Ne desume una presunzione di gratuità, non essendo stata fornita la prova di uno specifico contratto d’opera oneroso concluso prima dell’adesione con determinazione del relativo compenso. Con l’adesione all’ente di volontariato, l’associato avrebbe accettato la regola della gratuità delle attività svolte per l’ente, «non potendosi distinguere tra onerosità della prestazione eseguita prima e gratuità della prestazione eseguita dopo l’adesione nell’ambito dello stesso incarico».
Sotto altro profilo, la Cassazione ritiene che l’emissione delle fatture a posteriori e con determinazione unilaterale del compenso non sia sufficiente a fondare il diritto al pagamento. La Cassazione richiama un proprio precedente: la sentenza n. 12964 del 2008, secondo cui non ricorrono le condizioni per ritenere il rapporto retribuito quando non emerga la prova che il soggetto fosse stato «assunto e retribuito con un compenso che superava il mero rimborso spese».
L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale che si è più volte occupato del confine tra volontariato e lavoro, con esiti non sempre univoci.
In alcune pronunce la Cassazione ha affermato che ogni attività prestata in favore dell’ente si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta a un rapporto istituito affectionis vel benevolentiae causa quando sia dimostrata la finalità solidaristica in luogo di quella lucrativa (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 11089/2012). In altra pronuncia, la n. 27361/2024, la Corte ha sottolineato che la prova della gratuità non può essere desunta soltanto dalle pattuizioni formali, ma richiede l’accertamento di circostanze soggettive e oggettive — modalità e quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni intercorrenti — idonee a giustificare la causa gratuita e a escludere accordi elusivi dell’irrinunciabilità della retribuzione. In altro caso ancora, la Cassazione aveva già chiarito che quando il prestatore sia rimborsato con somme che superano il mero ristoro delle spese sostenute, la prestazione non può essere ricondotta alla disciplina del volontariato ma deve essere valutata secondo le regole giuslavoristiche (cfr. Cass. n. 10974/2010).
La valutazione dei giudici in materia di volontariato e lavoro dipende allora dalla concreta struttura del rapporto e dalla funzione economico-sociale della prestazione. Anche nel caso qui commentato, la pronuncia poggia su una specifica ricostruzione in fatto: l’assenza di prova di un contratto oneroso antecedente, l’attività svolta dopo l’ingresso nell’associazione e una richiesta di compenso determinato unilateralmente solo in seguito.
Del resto, come si è visto, lo stesso Codice del Terzo settore, pur confermando l’incompatibilità tra qualità di volontario e rapporto retribuito con il medesimo ente, ammette che le ODV possano avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti necessari al funzionamento dell’ente o alla qualificazione dell’attività svolta.
L’interesse dell’ordinanza in commento risiede nel richiamo all’esigenza di una chiara qualificazione preventiva dei rapporti tra l’ente e i soggetti che prestano attività in suo favore. La gratuità propria dell’attività volontaria non esclude, in astratto, che una ODV possa avvalersi di prestazioni retribuite; impone però che tale diverso rapporto sia distinto, documentato e coerente con il quadro normativo applicabile.
Ne discende, sul piano operativo, l’opportunità che le associazioni di volontariato curino con particolare attenzione la tenuta e l’aggiornamento del registro dei volontari, quale strumento di corretta individuazione dei soggetti che operano a titolo gratuito. Parallelamente, quando l’ente intenda conferire incarichi retribuiti, è preferibile che questi siano regolati da atti scritti, anteriori all’esecuzione della prestazione, con indicazione dell’oggetto dell’incarico, del compenso o dei criteri per determinarlo e della sua autonomia rispetto all’attività volontaria.
La decisione conferma, in definitiva, che la prevenzione del contenzioso associativo passa anche dalla corretta formalizzazione dei rapporti e dall’adozione di adeguate prassi organizzative, per evitare che, ex post, la medesima attività possa essere contestata e poi, all’esito del contenzioso, diversamente qualificata.