Con la formula “impresa sociale strumentale” intendo fare riferimento ad un ente costituito ai sensi del d.lgs. 112/2017, e dunque munito della qualifica formale di impresa sociale, da altri enti, non solo del terzo settore, i cui scopi istituzionali tale impresa sociale contribuisca a realizzare mediante la propria attività d’interesse generale. Un’impresa sociale, dunque, al servizio di uno o più enti e delle loro finalità.
La fattispecie trova già corrispondenza nella realtà, ma ha un ambito di applicazione potenzialmente più vasto di quello che si può già adesso osservare.
Vi sono ad esempio cooperative sociali che costituiscono imprese sociali ad hoc per la gestione di specifiche attività di interesse generale non rientranti nel loro oggetto sociale prevalente. Ad esempio, cooperative sociali che svolgono attività socioassistenziali e hanno costituito un’impresa sociale da loro interamente controllata per la conduzione di una scuola.
In questo senso, l’impresa sociale strumentale svolge una funzione particolare, che è quella di separare gestione e rischio di attività secondarie da quelle concernenti l’attività svolta in via principale dall’ente che di essa si avvale.
In modo analogo, l’impresa sociale strumentale può inoltre essere d’ausilio in processi di riorganizzazione aziendale che interessano enti del terzo settore. Si pensi, ad esempio, ad un’associazione o fondazione del terzo settore che intenda separare l’attività di gestione del patrimonio e raccolta fondi da quella operativo-imprenditoriale (ad esempio, nel settore sanitario o socio-sanitario). Tale ente potrebbe dar vita ad una società impresa sociale, da esso interamente controllata, cui affidare l’attività imprenditoriale, mantenendo esclusivamente in capo a sé l’attività di gestione patrimoniale e raccolta fondi.
Altri usi dell’impresa sociale nel medesimo senso suindicato sono altresì possibili. Si pensi alle modalità organizzative delle svariate attività delle reti associative (in particolar modo di quelle “nazionali”). La riforma del terzo settore ha attribuito a queste ultime un ruolo di centrale importanza. Ruolo che consente lo svolgimento di diverse attività in favore degli enti aderenti, alcune delle quali la rete associativa potrebbe decidere di delegare ad una o più imprese sociali da essa controllate, affinché siano condotte in maniera più efficace ed efficiente rispetto alla gestione “in-house”. Così, una rete associativa potrebbe decidere di mantenere su di sè l’attività tipica di rappresentanza degli enti aderenti e costituire una s.r.l. impresa sociale, da essa interamente detenuta, con l’obiettivo di svolgere servizi strumentali agli enti appartenenti alla rete (redazione di statuti, formazione, assistenza tecnica, ecc.).
Quanto sopra potrebbe valere anche con riferimento agli enti del terzo settore istituiti come “centri di servizio per il volontariato” ai sensi della nuova normativa contenuta nel Codice. Essendo consentito agli enti-CSV svolgere attività diverse da quelle loro tipiche (ancorché impiegando risorse diverse da quelle provenienti dal FUN), un CSV potrebbe utilmente decidere di costituire una s.r.l. unipersonale con la qualifica di impresa sociale per lo svolgimento di attività diverse che possano servire a finanziare quelle tipiche in favore del volontariato.
L’impresa sociale strumentale non è però fattispecie d’esclusivo interesse per gli enti del terzo settore, poiché altri enti privati senza scopo di lucro potrebbero trovare conveniente costituirla al fine di attuare in modo innovativo ed efficace i propri scopi, principali o secondari.
Tra essi figurano innanzitutto le fondazioni di origine bancaria. Com’è noto, le FOB, oltre che finanziare attività di interesse generale poste in essere da altri soggetti, e dunque oltre che svolgere attività erogativa o filantropica in senso stretto, possono realizzare le proprie finalità sociali anche attraverso l’esercizio di attività d’impresa, o in via diretta o in via indiretta, cioè mediante partecipazioni di controllo in enti e società chiamati a svolgere tale attività. Ebbene, questi enti ben potrebbero assumere la qualifica di imprese sociali, che anzi costituirebbe per le FOB il modello più adeguato mediante il quale porre in essere questa loro, potenziale, modalità operativa; non solo perché in linea con gli obiettivi delle FOB, ma anche perché sottoposto a specifici obblighi di pubblicità, trasparenza, gestione e controllo pubblico che costituiscono fattori di rafforzamento delle finalità sociali e di efficacia ed efficienza nella conduzione di attività di interesse generale.
In modo simile, s.r.l. o s.p.a. imprese sociali potrebbero essere costituite da banche di credito cooperativo al fine di utilizzare a fini di beneficenza o mutualità la parte restante degli utili netti annuali che non abbia una destinazione specificamente loro imposta dalla legge. Piuttosto che erogare “a pioggia”, le BCC potrebbero dunque, individualmente o collettivamente (anche a livello di “gruppo bancario”), costituire un’impresa sociale per la soddisfazione dei bisogni dei propri soci o di terzi attraverso l’esercizio in forma d’impresa di una o più attività d’interesse generale di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. 112/2017.
Quanto sopra non si porrebbe in contrasto con l’art. 4, comma 3, d.lgs. 112/2017, che esclude il controllo di un’impresa sociale da parte di enti con scopo di lucro (e pubbliche amministrazioni), ma non già da parte di enti con scopo mutualistico come le BCC.
Non sarebbe invece consentito ad una società benefit costituire una società impresa sociale da essa interamente controllata, poiché la società benefit rimane un ente con scopo di lucro, ancorché attenuato. Tuttavia, le società benefit, così come le pubbliche amministrazioni e le società for profit, potrebbero costituire imprese sociali senza assumerne il controllo, ad esempio in partnership con enti del terzo settore o senza scopo di lucro. Ed è anzi questa una forma di agire che sta trovando già manifestazione, ad esempio per realizzare innovative partnership pubblico-privato nella gestione di servizi sociali.
L’impresa sociale, soprattutto quella societaria, è dunque una grande opportunità a disposizione non solo dei cittadini ma anche degli enti del terzo settore (e generalmente del non profit) che possono avvalersene in modo strumentale per realizzare in modo più efficace i propri obiettivi.
[articolo pubblicato in «Impresa Sociale» del 30 dicembre 2021]