Il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza n. 6650 del 25 agosto di codesto anno, offre puntuali notazioni sulla fattispecie della co-progettazione, promuovendo una interpretazione elastica e funzionale dell’art. 55 CTS ed evitando irrigidimenti ermeneutici suscettibili di compromettere l’effettività dell’istituto.
L’impugnata sentenza del TAR Lazio n. 22311/2025 riteneva mancare i requisiti tecnici e professionali richiesti nell’avviso volto all’individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione relativa al Progetto “Co-progettare i PTRP del DSM DP ASL Roma 6 nell’ottica del Budget di Salute” (segnatamente, Ambito 2 “Formazione-lavoro”): segnatamente, la defezione riguardava quattro degli enti mandanti rispetto all’ETS capogruppo/mandatario. Per i giudici romani, “il tenore testuale della stessa lex specialis della procedura […] chiarisce che l’ambito dell’intervento cui commisurare il requisito tecnico-professionale è intimamente e inscindibilmente correlato ai destinatari dell’intervento medesimo”, rappresentanti da “persone che si trovano in condizioni di disagio psichico, disabilità cognitiva o con trascorsi di dipendenze patologiche, rispetto a cui si rende necessario una esperienza specialistica per affiancare alle terapie mediche interventi specifici che attengono la sfera sociale, relazionale e lavorativa nell’ottica di un completo inserimento o reinserimento sociale”.
In caso di partecipazione in composizione plurisoggettiva, l’avviso pubblico prescriveva che “i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno essere posseduti dall’ETS designato come Capogruppo/Mandatario e da almeno la metà degli altri ETS partecipanti e ciò al fine di promuovere i principi di massima partecipazione”. Peraltro, sempre volgendo lo sguardo alla disposizione procedurale, veniva precisato che “il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere desunto dallo Statuto ovvero da altro atto in possesso dei soggetti interessati, nonché oggetto di autodichiarazione resa dal legale rappresentante del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., all’atto della presentazione della domanda di partecipazione”.
Il collegio decidente, dopo aver ricostruito la ratio della co-progettazione, richiamando l’elaborazione giurisprudenziale costituzionale (il riferimento è alla sentenza n. 131/2020), ha ricordato la valenza normativa dell’art. 6 del codice dei contratti pubblici, con cui si conferisce ulteriore legittimazione normativa all’amministrazione condivisa e la si sottrae all’applicazione dei principi e delle regole contenuti nel relativo codice settoriale. Immutata è, invece, l’operatività dei principi espressi dalla l. n. 241/1990, così come riconosciuto dall’art. 55, comma 1, CTS, nonché dall’art. 55, comma 4, CTS, ove è previsto che «l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner».
Nel caso in rassegna, il Consiglio di Stato dissente dal “percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata quanto all’effettivo possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dal punto 6.2 dell’Avviso pubblico”, che, nel complesso, “si presta ad una rivisitazione critica nella sua declinazione applicativa”.
L’esegesi restrittiva e finalistica dovrà cedere il passo ad una globale valutazione connessa alla portata del Progetto di massima che, invero, “tratteggia un orizzonte assai più ampio rispetto agli interventi prospettati e ai relativi destinatari”. Quindi, “le categorie soggettive rientranti nel novero degli utenti dei Centri di salute mentale sono assai più numerose di quelle ricondotte al disagio psichico o alla disabilità cognitiva, potendo ricadervi, in ottica preventiva, tutte quelle situazioni di fragilità o vulnerabilità che costituiscono fattori di rischio per la salute mentale”.
Il requisito esperienziale avrebbe necessitato di essere interpretato attraverso una lettura maggiormente ampia, valorizzando la pregressa attività nel contesto della vulnerabilità e della marginalità sociale.