Patrimonio minimo e personalità giuridica: l’intervento della Regione Lombardia

Attraverso la Deliberazione n. XI/6939 del 12 settembre scorso, la Giunta regionale lombarda ha proceduto ad adeguare il patrimonio minimo indisponibile necessario per l’acquisto della personalità giuridica di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato ai sensi del d.p.r. 361/2000 a quanto divisato dal codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017).

Si tratta di un intervento animato dall’intento di ridurre le discrasie tra il sistema – non integralmente normativo, come quello previsto dall’art. 2331 c.c., ma neppure totalmente concessorio – delineato dal d.p.r. 361/2000, recante norme per il riconoscimento di persone giuridiche private, e quello emergente dall’introduzione del codice del Terzo settore (sistema disciplinare degli enti non aventi finalità lucrativa, volti a perseguire finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale tra quelle elencate dall’art. 5 del predetto codice).

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.P.R. 361/2000, tra le precondizioni del riconoscimento – determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e, come tale, attributivo della personalità giuridica – rientra l’adeguatezza patrimoniale. La consistenza patrimoniale, come precisato dal successivo comma 4, necessita di essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla relativa domanda.

Il codice del Terzo settore, dapprima, delinea una autonoma procedura per l’acquisto della personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 22, comma 1) e, in seguito, determina il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica (art. 22, comma 4): si tratta di una somma liquida non inferiore a 15.000 Euro per le associazioni, aumentata a 30.000 per le fondazioni (si v., sulle conseguenze della riduzione del patrimonio minimo di oltre un terzo, la soluzione del Tar Lecce, Sez. III, 4 aprile 2022, n. 538). Qualora il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (in tema, per un approfondimento, v. la Massima n. 4, Consiglio Notarile di Milano, 27 ottobre 2020, nonché la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 16 giugno 2022, n. 9184).

L’art. 7 del d.P.R. 361/2000 disciplina il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nell’ambito delle materie demandate alla competenza regionale dall’art. 14 del d.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito regionale: esso è determinato dall’iscrizione nell’apposito registro regionale, istituito, nel caso di specie, dalla Regione Lombardia mediante Regolamento n. 2/2001. Peraltro, la stessa Regione, con deliberazione di Giunta n. VII/7295 del 11 dicembre 2001, aveva fissato in 52.000 Euro l’importo patrimoniale minimo ai fini dell’acquisto della personalità giuridica. Inoltre, in base alle Circolare regionale del 14 novembre 2011 “la verifica dell’adeguatezza patrimoniale, tesa a garantire il perseguimento degli scopi e i terzi sotto il profilo della responsabilità civile per le obbligazioni assunte, è svolta dalla Direzione regionale competente in relazione allo scopo prevalente della persona giuridica, tenendo conto della dotazione accertata al momento dell’istanza (…). Per la valutazione della congruità patrimoniale, ciascuna Direzione regionale potrà, in piena autonomia, fissare dei parametri di riferimento in relazione alla tipologia di attività perseguita dalla persona giuridica”.

L’art. 7 del d.p.r. 361/2000 disciplina il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nell’ambito delle materie demandate alla competenza regionale dall’art. 14 del d.p.r. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito regionale: esso è determinato dall’iscrizione nell’apposito registro regionale, istituito, nel caso di specie, dalla Regione Lombardia mediante Regolamento n. 2/2001. Peraltro, la stessa Regione, con deliberazione di Giunta n. VII/7295 del 11 dicembre 2001, aveva fissato in 52.000 Euro l’importo patrimoniale minimo ai fini dell’acquisto della personalità giuridica. Inoltre, in base alle Circolare regionale del 14 novembre 2011 “la verifica dell’adeguatezza patrimoniale, tesa a garantire il perseguimento degli scopi e i terzi sotto il profilo della responsabilità civile per le obbligazioni assunte, è svolta dalla Direzione regionale competente in relazione allo scopo prevalente della persona giuridica, tenendo conto della dotazione accertata al momento dell’istanza (…). Per la valutazione della congruità patrimoniale, ciascuna Direzione regionale potrà, in piena autonomia, fissare dei parametri di riferimento in relazione alla tipologia di attività perseguita dalla persona giuridica”.

Con la Deliberazione in esame la Giunta regionale intende superare il meccanismo discrezionale riconosciuto nel d.p.r. 361/2000, impedendo l’affermazione di applicazioni difformi sulla scorta di valutazioni casistiche circa le finalità istituzionali statutariamente fissate. Pertanto, l’allineamento alla disciplina ora offerta dal codice del Terzo settore intende:

  1. assicurare uniformità all’azione amministrativa, neutralizzando disparità di trattamento;
  2. favorire l’espansione dei soggetti privati riconosciuti, dotati di personalità giuridica, favorendo anche la tutela dei terzi;
  3. rimuovere ogni incongruenza tra l’entità patrimoniale minima richiesta, a livello nazionale, per gli enti del Terzo settore e quella valevole per gli enti che operano nella sola Regione Lombardia;
  4. evitare l’eventuale ricostituzione del patrimonio minimo nei casi di migrazione dal registro unico nazionale del Terzo settore al registro lombardo delle persone giuridiche private.

Infine, la Deliberazione regionale include nel patrimonio minimo indisponibile ogni risorsa suscettibile di valutazione economica, destinata esclusivamente a tal fine, tra cui rientrano risorse liquide e disponibili debitamente documentate, e confluita in un fondo permanente di dotazione. Le soglie patrimoniali fissate uniformemente dal codice del Terzo settore alla stregua di patrimonio minimo delle associazioni e delle fondazioni al fine dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore e della conseguente attribuzione della personalità giuridica, con connessa separazione del patrimonio dell’ente da quello degli amministratori e dei componenti, ha costituito un modello da imitare per il governo lombardo nell’ambito del riconoscimento delle persone giuridiche private operanti a livello regionale.

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