Per l’imposizione di una maggiore solidarietà alle società lucrative

Si può rendere meno disuguale la nostra comunità nazionale, rafforzando la solidarietà delle società lucrative e incrementando il tasso di sussidiarietà del nostro Stato? Si può farlo in un periodo in cui non è più imperante l’ideologia del neoliberismo e la conseguente fiducia nell’autoregolamentazione del mercato e dei suoi attori? 

Nell’ultima mia ricerca – appena pubblicata sul numero 2/2026 di Diritto e Società, cui rimando per i necessari approfondimenti – sostengo che ciò sia possibile, approvando un’apposita riforma legislativa. Riforma che, per certi versi, introdurrebbe una disciplina analoga a quella vigente dal 2014 per le grandi società lucrative indiane e dal 1992 per qualsiasi cooperativa italiana (che non sia una banca popolare o una cooperativa di assicurazione). 

La mia proposta nasce vuoi dall’insoddisfazione provata verso l’attuale disciplina societaria in materia di sostenibilità (incentrata sulla sola sostenibilità ambientale e incardinata attorno a concetti giuridici sfuggenti) e verso i richiami etici e le raccomandazioni legali su cui si fonda la responsabilità sociale delle imprese, vuoi dall’osservazione di una profonda crisi del nostro stato sociale (destinata ad acuirsi, specialmente in ragione dei cambiamenti demografici del nostro Paese), vuoi dalla convinzione che convenga agli italiani attuare il programma economico-solidale tratteggiato dagli articoli 2, 3 e 41 della nostra Carta fondamentale. 

Ecco i vincoli che dovrebbero essere contenuti nella riforma legislativa qui suggerita: 

  1. le società lucrative con personalità giuridica – cioè solo le s.r.l., le s.p.a. e le s.a.p.a., ovvero un loro sottoinsieme, come è avvenuto in India in presenza di una situazione analoga – dovrebbero destinare una ridotta parte dei loro utili annuali netti a un unico fondo nazionale, gestito da una fondazione di diritto privato, con comitati territoriali dislocati in ciascuna delle settantotto Camere di commercio italiane; 
  2. questa fondazione di erogazione, concepita mediante la predetta riforma, avrebbe un organo di amministrazione composto in prevalenza da rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dell’imprenditoria italiana e potrebbe investire il fondo unicamente in alcuni settori dello stato sociale (similmente alla disciplina vigente delle fondazioni di origine bancaria); 
  3. i beneficiari delle erogazioni (eseguite con varie forme tecniche) potrebbero essere solo ETS, per lo più esercenti attività economiche, selezionati sulla base di progetti da loro stessi presentati; 
  4. la selezione di cui al punto precedente avverrebbe a livello provinciale, senza ricorrere alle complesse procedure amministrative, disciplinate dal codice dei contratti pubblici o dal codice del Terzo settore, non essendo qualificabile l’ente erogatore nemmeno come organismo di diritto pubblico;
  5. si dovrebbe prevedere un tetto legale alla percentuale  (certamente non superiore al 3%) degli utili netti da destinare annualmente all’ipotizzato fondo nazionale; l’eterodestinazione scatterebbe però solo se l’importo da versare superi un certo valore in euro; entro l’evidenziato plafond, la pubblica amministrazione sarebbe legittimata a fissare per un dato periodo (ad esempio, ogni cinque anni), sulla base del fabbisogno programmato per raggiungere gli obiettivi prefissati, l’esatta percentuale di detti utili; gli importi destinati al fondo in parola sarebbero interamente deducibili dalla base imponibile dell’IRES delle società tenute a tale versamento; inoltre la parte del fondo, costituita dagli utili ricevuti dalle società lucrative, non dovrebbe essere presa in considerazione per determinare la base imponibile dell’IRES della prospettata fondazione nazionale.

La riforma appena sintetizzata, se comprime la ricchezza prodotta dal patrimonio investito (essendo un prelievo sugli utili), è però in perfetta armonia con la prevalenza del lavoro sul capitale secondo il dettato costituzionale, con l’assenza di funzione sociale (costituzionalmente intesa) nella speculazione privata (seppur questa sia concettualmente distinta dallo scopo lucrativo) e con il decremento della disuguaglianza sostanziale. L’esposta riforma legislativa è certamente compatibile con il diritto dell’Unione europea (non potendosi qualificare come istitutiva di un aiuto di Stato) e attuativa della nostra Costituzione, non pregiudica la gestione efficiente ed efficace da parte degli imprenditori tenuti alla sopra indicata eterodestinazione di utili e consente di finanziare lo stato sociale con fondi privati (senza aumentare il già ingente debito pubblico). Anzi, la medesima, se fosse realizzata, consentirebbe di attuare quattro principi costituzionali in modo contestuale: 

  • quello del pluralismo sociale, rafforzando certi corpi intermedi (le associazioni di rappresentanza degli imprenditori) e determinate formazioni sociali costituzionalmente intese (gli ETS); 
  • quello solidaristico, imponendo un limitato dovere di solidarietà a determinati imprenditori; quello di sussidiarietà orizzontale, supportando finanziariamente determinate organizzazioni esercenti attività di interesse generale; 
  • quello di utilità sociale, caratterizzante l’intervento legislativo nell’economia. 

Infine, la proposta legislativa succintamente illustrata va in direzione opposta alla crescente e iniqua tendenza di tassare più il lavoro del capitale (fenomeno purtroppo presente in Italia, ma anche negli altri Paesi aderenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), alla quale si accompagna – altra nota dolente – una sproporzionata distribuzione della ricchezza prodotta dalle società industriali italiane in favore dei soci a scapito dei rispettivi lavoratori.

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