[di Daniele Gro e Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» del 11 ottobre 2024]
Superbonus e terzo settore: il limite di 200 kW riguarda i soli impianti fotovoltaici da installare. È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 199/2024, che si sofferma su alcuni aspetti legati all’installazione di pannelli fotovoltaici tramite superbonus. Ci si riferisce alla maxi-detrazione pari, nella sua versione più generosa, al 110% delle spese per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico degli edifici.
Un’agevolazione che, per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), si applica fino al 31 dicembre 2025, con limiti di spesa potenziati, purché siano rispettati alcuni requisiti. Vale a dire: possesso di immobili di categoria B/1, B/2 o D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito; svolgimento di attività socio-sanitaria o assistenziale; assenza di compensi o indennità di carica per i membri dell’organo amministrativo.
In questo contesto, l’istante – una Onlus che svolge attività socio sanitaria e assistenziale – chiede se il limite di 200 kW, previsto per l’installazione di impianti fotovoltaici, valga per il solo impianto da installare, o se debba considerarsi anche la potenza di un vecchio impianto, già situato sull’edificio. Inoltre, si interroga sulle corrette modalità di calcolo del tetto di spesa potenziat+o.
Nel rispondere, l’Agenzia afferma che il limite di 200 kW può applicarsi per il nuovo impianto da installare, a prescindere dall’esistenza di un’altra struttura. Un’interpretazione in linea con la lettera della norma, che si riferisce al solo “impianto installato”, permettendo così alla Onlus di beneficiare dell’agevolazione anche a fronte della presenza di un impianto preesistente.
Altro punto analizzato riguarda la possibilità, per Onlus, Odv e Aps, di beneficiare del 110% fino a 200 kW a prescindere dal fatto che la struttura sia inserita in una configurazione di autoconsumo collettivo di energia green (si pensi alle comunità energetiche rinnovabili). In tal caso, però, l’installazione dovrà essere eseguita assieme ad almeno uno degli interventi “trainanti”, e l’energia non autoconsumata in sito, o non condivisa, andrà ceduta al Gse.
Quanto, infine, al chiarimento in merito al tetto di spesa agevolabile, l’Agenzia ricorda che il limite ordinario per il fotovoltaico è di 2.400 euro per kW, entro la soglia massima di 96mila euro. Diversamente, per Onlus, Odv e Aps in possesso dei requisiti per ottenere il superbonus, il tetto “potenziato” si ottiene moltiplicando il limite di spesa ordinario per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare Omi.
A tal proposito, l’Agenzia esemplifica il caso di un immobile di categoria D/4 (case di cura e ospedali con fini di lucro) cui corrispondono circa dieci unità immobiliari figurative. In questo caso, il tetto di spesa agevolabile sarà pari a 480mila euro (2.400 x 200kW).