Doppio binario per i rami Ets e gli enti religiosi

Dal 2026 doppio binario fiscale per gli enti religiosi civilmente riconosciuti che aderiscono al Terzo settore. Con l’entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali, cambiano le regole applicabili alle attività di interesse generale svolte attraverso i rami del terzo settore.

Una novità di tutto rilievo che sta orientando le scelte degli enti religiosi relative alla costituzione di un ramo Ets e alla sua specifica collocazione nelle diverse sezioni del Runts (altri enti del Terzo settore o impresa sociale).

Le nuove disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Codice del Terzo settore e all’art. 18 del d.lgs. 112 del 2017 in tema di impresa sociale sono state varate con la Comfort letter del 7 marzo 2025 che ha confermato la compatibilità delle misure fiscali richiamate con le regole sugli aiuti di Stato.

Le risorse prodotte dagli Ets non sono liberamente disponibili, ma devono essere destinate alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È su questa impostazione che si fonda il nuovo regime.

Per gli enti religiosi la novità fiscale deve necessariamente fare i conti con la peculiarità del modello organizzativo e con la perimetrazione delle attività riconducibili al Terzo settore. L’ente, infatti, non assume tout court la qualifica di Ets o impresa sociale e la relativa disciplina si applica solo alle attività di interesse generale e alle eventuali attività diverse ricomprese nel ramo.

In particolare, gli enti religiosi possono costituire un ramo a condizione che sia adottato un regolamento che recepisca la disciplina di riferimento, siano tenute scritture contabili separate e sia costituito un patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale.

Restano fuori le attività di religione e di culto, che continuano a seguire la disciplina propria dell’ente. È proprio da questa separazione che discendono gli effetti fiscali più rilevanti. Dal 2026 il ramo Ets è soggetto alle regole fissate dall’articolo 79 del Cts, fondate su criteri quantitativi che guardano, dapprima, al rapporto tra ricavi e costi delle attività di interesse generale e, successivamente, alla prevalenza dei proventi commerciali sulle entrate non commerciali.

Cambia, dunque, il criterio di lettura rispetto all’applicazione delle regole del Tuir. Non basta la finalità istituzionale dell’attività, ma occorre altresì verificarne il risultato economico. Dall’esito di tale verifica dipendono non soltanto il trattamento fiscale, ma anche la scelta della tipologia di ramo da costituire.

Nel caso in cui l’ente svolga attività di interesse generale con modalità non commerciale gli eventuali ricavi commerciali, derivanti, ad esempio, da attività “diverse”, potranno essere tassati accedendo al regime forfettario disciplinato dall’art. 80 del Cts. 

Se, invece, il ramo è destinato a svolgere prevalentemente attività commerciali, potrebbe essere più opportuno costituire un ramo impresa sociale. A quest’ultimo si applica, infatti, il regime previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017, che esclude da imposizione gli utili e gli avanzi destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

A cambiare è anche il rapporto con la mini-Ires. Dal 2026, gli Ets non possono più cumulare la riduzione dell’aliquota prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 con le misure del Titolo X. La ratio della preclusione è quella di evitare possibili duplicazioni di benefici fiscali per gli enti che, rientrando nelle categorie di cui al citato art. 6 e iscrivendosi al RUNTS, accedono ai nuovi meccanismi di determinazione del reddito.

Per gli enti religiosi, tuttavia, la preclusione opera soltanto per le attività di interesse generale comprese nel ramo. Il beneficio può invece continuare a trovare applicazione, ricorrendone i presupposti, per le attività rimaste fuori.

Ne deriva un sistema a doppio binario: da un lato, il ramo, soggetto al regime fiscale proprio del modello prescelto; dall’altro, l’ente religioso, che conserva per le attività estranee al ramo le regole proprie e le agevolazioni collegate alla sua natura. Una distinzione che richiede una ricognizione puntuale delle attività, dei beni e dei flussi economici. I cespiti destinati al ramo devono, infatti, essere individuati nel regolamento, con effetti sulla responsabilità per le obbligazioni contratte e sull’imputazione dei componenti reddituali. La Comfort letter e l’entrata in vigore delle nuove misure fiscali offrono, dunque, agli enti religiosi un nuovo quadro entro cui organizzare le proprie attività, mantenendole distinte dalla sfera propriamente religiosa ma, pur indirizzate, al perseguimento del carisma.

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