Deducibilità IRES delle prestazioni offerte a sostegno delle ONLUS: la Riforma amplia la platea dei destinatari. Il Testo unico delle imposte sui redditi consente ad oggi di poter dedurre, nel limite del 5xmille dell’ammontare complessivo, le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS (art. 100, comma 2, lett. i) TUIR). Una misura, questa, che con la completa attuazione della Riforma del Terzo settore subirà un profondo cambiamento.
A ben vedere, seppur il regime fiscale di favore previsto per le ONLUS (Dlgs 460/1997) verrà meno una volta ottenuta l’autorizzazione UE, la disposizione dell’art. 100 TUIR non verrà abrogata ma anzi troverà uno spazio applicativo maggiore, includendo altre categorie di enti operanti nel settore non profit.
Con la Riforma, infatti, l’articolo citato si appresta ad allargare il ventaglio degli enti coinvolti: se sinora la misura è stata rivolta ai datori di lavoro che prestano sostegno alle ONLUS attraverso l’impiego di propri dipendenti; in futuro il beneficio verrà riconosciuto nel caso in cui il sostegno sia rivolto a qualsiasi tipologia di ente del Terzo settore (ETS) non commerciale. L’art. 89 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS), infatti, nel coordinare le nuove disposizioni con i regimi previgenti (in parte o del tutto abrogati), prevede che le agevolazioni fiscali riconosciute alle ONLUS verranno più genericamente estese, per quanto compatibili, a tutti gli ETS di natura non commerciale, così come definiti in base ai criteri di cui all’art. 79 del CTS.
In questo caso, quindi, verrà concesso alle imprese di poter “prestare” i propri dipendenti agli ETS non commerciali senza dover rinunciare, nei limiti previsti dall’art. 100 del TUIR, alla deduzione delle relative spese. Attenzione però: anche con la Riforma del Terzo settore resta valida la condizione imprescindibile per fruire dell’agevolazione.
Sarà, infatti, necessario che il dipendente, le cui prestazioni vengono fornite a favore dell’organizzazione non profit, vanti un contratto di lavoro a tempo indeterminato. A ben vedere, quindi, si tratta di un vantaggio che si aggiunge al novero dei benefici fiscali spettanti alle imprese a sostegno del mondo del Terzo settore. Basti pensare, ad esempio, al regime di deduzione introdotto all’art. 83 del CTS nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, riconosciuto per chi effettua erogazioni liberali a favore degli ETS.