Beneficenza, con il Ddl Ferragni doppi adempimenti per gli Ets

[di Gabriele Sepio, pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 25/01/2024]

Nuove misure in tema di trasparenza per le iniziative di beneficenza. Il disegno di legge, atteso oggi all’esame del Consiglio dei ministri, punta ad assicurare l’affidabilità delle pratiche commerciali di produttori e professionisti nel caso in cui parte dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti sia destinata a scopi benefici.

Si tratta di un’iniziativa nata in risposta al caso Ferragni, balzato all’attenzione mediatica per la mancanza di chiarezza sull’utilizzo dei proventi incassati nell’ambito di una raccolta fondi per l’ospedale Regina Margherita di Torino.

Più nel dettaglio, il disegno di legge prevede una serie di obblighi in capo a produttori e professionisti nelle fasi di promozione, vendita e fornitura dei beni oggetto delle raccolte fondi. Restano, tuttavia, alcuni aspetti da chiarire in merito ai soggetti coinvolti anche con riferimento alle realtà già destinatarie di puntuali obblighi, come nel caso degli enti del terzo settore (Ets). Ma andiamo con ordine.

Anzitutto, il Ddl prevede l’obbligo di indicare sulle confezioni dei beni commercializzati anche a scopi benefici il soggetto destinatario dei fondi raccolti e la finalità della campagna. In aggiunta, si dovrà indicare l’importo che si intende donare, se predeterminato, o, la percentuale del prezzo di vendita – parametrata agli acquisti – da destinare in beneficenza. Informazioni, queste, che dovranno essere comunicate dai medesimi produttori e professionisti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Inoltre, al fine di garantire maggiore trasparenza per la tutela dei consumatori, occorrerà comunicare non solo il termine entro il quale si prevede il versamento della somma ai destinatari dell’iniziativa benefica, ma anche quello in cui il pagamento è effettivamente avvenuto.

Si tratta di adempimenti la cui violazione fa scattare sanzioni amministrative che vanno da 5mila a 50mila euro. In tale eventualità, l’Agcm sarà tenuta a pubblicare i provvedimenti sanzionatori sul proprio sito istituzionale e su quello del produttore/professionista destinatario della sanzione. Ciò permetterà di dare conto ai consumatori della inaffidabilità di tali soggetti nelle campagne promozionali accompagnate da “promesse” di donazioni per scopi di rilievo sociale.

Sebbene l’adozione di queste misure muova da presupposti meritevoli, restano alcune criticità da sciogliere. Da una lettura del Ddl, infatti, sembrano ricompresi tra i soggetti obbligati ai nuovi adempimenti anche gli enti del Terzo settore “produttivi”. Si pensi a imprese sociali, cooperative sociali o altri Ets che, pur non avendo scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale attraverso la produzione di beni destinati ad attività socialmente rilevanti. Tali realtà, infatti, in un’ottica di trasparenza sono già tenute ad adottare precisi adempimenti imposti dalle linee guida ministeriali (Dm 22 luglio 2022) sia in termini di comunicazione che di rendicontazione. E proprio quest’ultimo aspetto, rappresenta una garanzia per i sovventori che vedono tutelato il proprio diritto ad ottenere informazioni esaustive sull’ammontare dei fondi raccolti e sulla destinazione delle donazioni effettuate. Appare, quindi, evidente la necessità di espungere gli Ets dai soggetti tenuti a tali obblighi onde di evitare una duplicazione di adempimenti. Senza poi considerare che una via alternativa all’adozione di nuove misure in tema di trasparenza resta quella di estendere a produttori e professionisti gli obblighi già previsti per gli Ets.

Altro tema da valutare, infine, riguarda la proporzionalità degli adempimenti previsti dal Ddl, che non sembra distinguere in prima battuta l’elemento dimensionale del soggetto produttore né l’effettivo ambito operativo della raccolta. Quest’ultima, infatti, potrebbe riguardare vicende ben lontane dal caso mediatico da cui scaturisce l’intervento normativo come, ad esempio, l’iniziativa di un piccolissimo produttore locale limitata ad un pubblico decisamente circoscritto.

Probabilmente in circostanze come questa si potrebbe consentire una deroga agli adempimenti richiesti qualora la donazione andasse a beneficio di un ente del terzo settore obbligato, come detto, a rispettare canoni di trasparenza stringenti ai sensi del citato Dm 22 luglio 2022. Il rischio evidente è che anche le realtà di minori dimensioni, nell’attivare una campagna benefica, siano sottoposte a misure eccessivamente onerose. Il rischio, infatti, potrebbe essere quello di disincentivare il piccolo imprenditore nell’avviare iniziative di utilità sociale. In questo senso si potrebbe rivedere l’ambito applicativo del Ddl graduando gli obblighi in ragione delle dimensioni dell’impresa produttrice e dell’impatto della sua comunicazione sui consumatori.

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