Il nuovo Fisco in aiuto alle attività di interesse generale

Occhi puntati sul graduale superamento dell’Irap come occasione per fornire alcune risposte da tempo attese dal mondo non profit. Una volontà che sembra emergere dalle prime indiscrezioni sulla delega fiscale e che potrebbe essere un’opportunità anche rivedere i meccanismi di applicazione del tributo per gli enti non commerciali e gli Ets. A oggi per tali enti, infatti, è prevista una duplice modalità di tassazione (articolo 10) a seconda che l’ente svolga attività esclusivamente non commerciale o commerciale.

Nel primo caso, la base imponibile sarà determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente («metodo retributivo»). Nel caso di attività commerciali, invece, il valore della produzione netta, è determinato con il metodo ordinario previsto per società ed enti commerciali, prevedendo tra l’altro una deduzione integrale del costo del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Una modalità che necessita di un coordinamento normativo anche con i nuovi criteri di non commercialità fissati dall’articolo 79 del Cts che potrebbero portare a riqualificare attività sinora considerate commerciali come non commerciali. Con la conseguenza gli Ets calcolerebbero la base imponibile Irap per talune attività di interesse generale non più con il metodo «commerciale», ma con quello retributivo perdendo, così, la deduzione del costo del lavoro e, dunque vedendo significativamente accresciuto l’importo dell’Irap da versare.

In questo senso, quindi, appare quanto mai opportuno provare a ridisegnare le modalità di calcolo della base imponibile Irap per gli Ets. Diverse le soluzioni ipotizzabili. La prima potrebbe essere quella di dedurre il costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla base imponibile Irap secondo il metodo retributivo (articolo 11, comma 4 octies, del Dlgs 446/1997). La seconda, non conveniente per tutti gli Ets, potrebbe invece prevedere in forma opzionale l’applicazione del metodo di calcolo «commerciale» Irap a tutte le attività svolte dagli enti, incluse quelle non commerciali, come declinate dall’articolo 79 del Cts. Fa da sfondo a tale ipotesi anche quella di verificare se nella logica del superamento dell’Irap con possibile sostituzione delle entrate attraverso addizionali Ires, non si possa considerare lo speciale status degli enti del terzo settore che, con particolare riferimento alle attività statutarie, perseguono un obiettivo di interesse generale. Uno scenario, insomma, ancora tutto da costruire che potrà permettere di coordinare le modalità applicative dell’Irap con il nuovo quadro fiscale del terzo settore che attende oggi il definitivo via libera della UE.

[Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 22 febbraio 2023]

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