Il sostegno finanziario alle attività di interesse generale di ODV, APS e fondazioni del Terzo settore

Il sostegno finanziario alle attività di interesse generale di ODV, APS e fondazioni del Terzo settore. Nota al D.D. n. 286/2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il decreto direttoriale n. 286/2022, ha approvato gli accordi di programma sottoscritti con le Regioni e le Province autonome, al fine della realizzazione di una gamma di interventi volti a sostenere lo svolgimento, a livello locale, delle attività di interesse generale esercitate da ODV, APS e fondazioni del Terzo settore. Il riferimento alle attività di interesse generale richiama quanto divisato dall’art. 5 del codice del Terzo settore, ove sono compendiate le differenti modalità operative che connotano a livello qualitativo gli enti del Terzo settore. Le attività di interesse generale devono, nel loro esercizio, risultare esclusive o prevalenti, così concorrendo a definire il soggetto-ente del Terzo settore (v. Nota M.L.P.S. 22 maggio 2020, n. 4477). 

Nell’ambito delle risorse finanziarie dedicate al Terzo settore rientra il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale “costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore” [art. 72, comma 1, codice del Terzo settore, attuativo di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. g) della legge delega 6 giugno 2016, n. 106].

L’art. 72 chiarisce, ai commi 3 e 4, come: i) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali determini con atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili; ii) il Ministero stesso individui i soggetti attuatori degli interventi finanziabili nel rispetto dei princípi generali dell’attività amministrativa (ovvero,  quelli di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, così come risultanti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241).

Mediante il d.m. del 2 agosto 2022, n. 141 è stata data attuazione, con puntuale allocazione delle risorse, alla previsione dell’art. 72, comma 3, nonché all’art. 73 del codice del Terzo settore: quest’ultimo individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e  tese a supportare le attività compiute da organizzazioni di volontariato, da associazioni di promozione sociale, di fondazioni del Terzo settore, nonché a contribuire all’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Il d.m. 141/2022 ha enucleato, tra gli obiettivi generali, i seguenti: i) esclusione di ogni forma di povertà; ii) promozione dell’agricoltura sostenibile; iii) assicurazione della salute e del benessere collettivo; iv) promozione di un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e di opportunità di apprendimento permanente per tutti; v) raggiungimento dell’eguaglianza di genere; vi) gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; vii) promozione della crescita sostenibile; viii) riduzione le ineguaglianze; ix) aumento dell’inclusività, della sicurezza e della sostenibilità delle città e degli insediamenti umani; x) garanzia della sostenibilità nei modelli di produzione e consumo; xi) promozione di azioni a contrasto del cambiamento climatico.

Alla luce di ciò, il decreto in rassegna si incarica di approvare gli accordi di programma sottoscritti con le Regioni e le Provincie Autonome per la realizzazione di un programma di interventi volti a sostenere a livello locale lo svolgimento delle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozioni sociali e delle fondazioni del Terzo settore per un importo complessivo di 66.025.489,00, ripartito secondo le cifre stabilite dal decreto in rassegna per le annualità 2022, 2023 e 2024, e per la durata di 4 anni. 

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