Con la sentenza del 13 ottobre 2026, n. 7499, il Consiglio di Stato – giudice
dell’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 1993 –
offre differenti spunti sulla centralità della componente patrimoniale degli enti del Terzo
settore.
Nella vicenda oggetto della decisione, un’associazione ricreativo-culturale adiva il giudice
amministrativo per lamentare l’elusione/la violazione del giudicato a seguito della
riedizione del potere amministrativo.
Il Consiglio di Stato nel 2021, infatti, aveva annullato la delibera dell’amministrazione
provinciale di Bolzano impugnata nella parte in cui prevedeva, ai fini della erogazione dei contributi economici resi disponibili, la dimostrazione della “solidità finanziaria” e
precisato che “attesa l’interdipendenza tra il criterio in questione, gli altri criteri stabiliti nella
delibera e le incombenze istruttorie procedimentali poste a carico delle organizzazioni
richiedenti (con particolare riferimento alla documentazione da allegare alle domande di
contributo), in sede di riedizione del potere regolamentare e di riformulazione dei requisiti
di concessione dei sussidi in questione si dovrà porre mente anche a tale nesso di
interdipendenza reciproca intercorrente tra i vari requisiti”.
Il giudice amministrativo ha, con la sentenza in rassegna, reputato infondate nel merito le
domande rispetto ai dinieghi relativi al contributo per lo svolgimento di attività culturale
straordinaria per l’anno 2017 ed al contributo per lo svolgimento di attività culturale
ordinaria per l’anno 2018, rilevando, invero, la “piena e corretta attuazione al dictum della
sentenza n. 1993 del 2021” da parte dell’amministrazione resistente.
Incensurabile è apparsa, in luogo del requisito di ammissione ai contributi della “solidità
finanziaria”, l’introduzione più puntuali parametri così indicati: “squilibri di carattere
economico, patrimoniale e finanziario”, “condizione di insolvenza”, “situazione di grave
squilibrio patrimoniale”). Tali requisiti risulterebbero sostanzialmente “ripresi dalla
normativa vigente, aventi una loro specifica pregnanza giuridica e applicabili anche agli
enti del terzo settore “no profit”, pure a carattere non commerciale”.
I magistrati amministrativi proseguono con il richiamo agli indici normativi maggiormente
indicativi (art. 3, comma 2, art. 4, comma 1 e art. 8 del codice del Terzo settore) e rilevano
come l’art. 13 del codice settoriale permetta di mettere in esponente la centralità
dell’evidenza contabile. Gli enti del Terzo settore, oltre a conformarsi alle prescrizioni
strutturali e finalistiche recate dal codice settoriale, devono “osservare le regole di buona
amministrazione che mirano al conseguimento di un tendenziale equilibrio finanziario e di
bilancio; risultato di cui devono peraltro dare conto attraverso la formazione e
pubblicazione di scritture contabili riassuntive (quale il bilancio)”.
La dimensione patrimoniale è decisiva e rilevante nel codice del Terzo settore, così come può
argomentarsi dalla disciplina prevista in materia di controlli, pubblici e privati, nonché dal
regime fiscale e dal riconoscimento del cinque per mille: come puntualizzato, l’“obiettivo di
equilibrio finanziario è invero vitale ai fini della sostenibilità della missione (e quindi della
realizzazione della causa concreta in comunione di scopo), della garanzia dell’effettiva autonomia decisionale dell’ente nonché della tutela delle aspettative di terzi che vengono
in contatto con lo stesso e quindi della sua capacità di attrazione dei fondi”.
Questa argomentazione di fondo ha condotto il Collegio ad esprimere apprezzamento per
l’operato dell’amministrazione provinciale, attenta ad impedire che l’erogazione dei
contributi fosse volta al ripianamento di passività pregresse, assistendosi, di conseguenza,
ad una distorsione funzionale delle risorse.
Gli enti del Terzo settore si accreditano quali soggetti economici responsabili e diligenti: il
Collegio richiama l’art. 18 c.c., nonché il conseguente dovere per gli amministratori, nel
caso in cui manchino “le risorse finanziarie per coprire i debiti o per portare avanti la
missione nel breve periodo”, di dichiarare la situazione economica reale “e di intervenire
immediatamente per evitare il default economico”. Spetta all’organo gestorio garantire il
corretto e concreto rispetto dell’attività di interesse generale.
In questi termini è importante il richiamo al Principio Contabile OIC 35 emanato
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che richiama, quale postulato del bilancio degli
enti del Terzo settore, il principio di principio della continuità aziendale, retto sulla
“valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività
per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla
data di riferimento del bilancio”.