Bruxelles esclude incompatibilità con le regole sugli aiuti di Stato
[di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» di Giovedì 15 Ottobre 2026, pag. 34]
Via libera ai titoli di solidarietà. Con la Comfort letter del 23 settembre, la direzione generale Concorrenza della Commissione Ue ha riconosciuto che la disciplina prevista dall’articolo 77 del Codice del Terzo settore non presenta profili di incompatibilità con le regole sugli aiuti di Stato. Un passaggio atteso che apre la strada all’uso di uno degli strumenti più innovativi per favorire l’accesso al credito degli Ets.
La novità, annunciata dal vice ministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci, assume particolare rilievo in una fase in cui, dopo l’avvio della nuova fiscalità, l’attenzione si sposta sugli strumenti per sostenere le attività degli enti. Il tema non è solo riconoscere un trattamento fiscale coerente con le finalità degli Ets, ma anche creare le condizioni affinché dispongano di risorse per attività di interesse generale.
È in questa prospettiva che si inseriscono i titoli di solidarietà. L’articolo 77 introduce un meccanismo che consente agli istituti di credito di raccogliere risparmio privato con l’emissione di obbligazioni, altri titoli di debito e certificati di deposito, destinando le somme al finanziamento delle attività di interesse generale svolte dagli Ets.
La particolarità dello strumento risiede nel legame tra raccolta del risparmio e destinazione delle risorse.
Le banche emittenti, infatti, devono usare le somme raccolte, al netto di eventuali erogazioni liberali, per finanziare le iniziative degli enti, nel rispetto delle regole di sana e prudente gestione. È un modello che punta a coinvolgere il sistema bancario nel sostegno al Terzo settore, senza rinunciare alle garanzie dell’attività creditizia.
A rendere più appetibile lo strumento il particolare regime fiscale.
Per i sottoscrittori, interessi e proventi dei titoli beneficiano della tassazione agevolata del 12,5%, come i titoli di Stato. A ciò si aggiungono altri benefici, tra cui l’esclusione dall’attivo ereditario e dall’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli.
Non meno rilevanti sono gli incentivi alle banche. Gli istituti che fanno erogazioni liberali agli Ets possono beneficiare, nel rispetto delle condizioni dell’articolo 77, di un tax credit pari al 50% delle somme donate. Misura che consente di affiancare al finanziamento delle attività un sostegno diretto agli enti con risorse erogate a titolo gratuito.
Il pronunciamento europeo si pone in continuità con quello del 7 marzo 2025, col quale la Commissione aveva riconosciuto la natura non selettiva delle principali disposizioni fiscali previste per Ets e imprese sociali.
Col via libera ai titoli di solidarietà si aggiunge un importante tassello.
Resta aperta la partita degli incentivi per gli investimenti nel capitale delle imprese sociali, ancora al vaglio Ue. Misura che potrebbe favorire l’afflusso di nuovi capitali privati, ampliando le chance di finanziamento.
immagine: Belgium – Brussels – Schuman – Berlaymont – Seat of the European Commission. Author: EmDee – This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license