L’estinzione della persona giuridica: nota a TAR Lecce n. 538 del 2022

Il Tribunale amministrativo pugliese ha risolto una controversia originata da un ricorso avverso l’annullamento del decreto di estinzione dell’ente disposto dalla Prefettura di Lecce, data l’insussistenza delle condizioni previste per il mantenimento della personalità giuridica. L’atto di riconoscimento – così come disciplinato dall’art. 1, comma 3, del d.p.r. n. 361 del 2000 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto” – è subordinato: i) al rispetto delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente; ii) al riscontro della possibilità e della liceità dello scopo; iii) alla valutazione dell’adeguatezza patrimoniale rispetto alla realizzazione dello scopo. Per quanto attiene al profilo estintivo, l’art. 27, comma 1, c.c. dispone che, oltre alle cause di scioglimento convenzionalmente fissate nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto ovvero sia divenuto impossibile.

Il ricorrente ha contestato il deficit e l’erroneità della motivazione posta a fondamento del decreto di estinzione, sostenendo l’errata applicazione dell’art. 27, comma 1, c.c. Il Tribunale, invero, ha ricordato come l’adeguatezza patrimoniale costituisca un requisito imprescindibile per il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche cui consegue l’acquisizione della personalità giuridica. Il venir meno dell’adeguatezza patrimoniale conduce all’estinzione della fondazione o, in alternativa, alla trasformazione da parte dell’autorità governativa ai sensi dell’art. 28 c.c.  

Lo scioglimento dell’ente o la sua trasformazione non sono legati ad una valutazione soggettiva, ma devono essere confortati dal riscontro della mancata autosufficienza patrimoniale, ovvero dell’incapacità, in termini economico-contabili, del soggetto di agire garantendo, “sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell’attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi”. Quando sia accertato il venir meno dell’adeguatezza patrimoniale, risulta legittimamente esercitabile il potere amministrativo – comunque volto alla protezione dell’ente e alla tutela degli interessi pubblici coinvolti – di sciogliere l’amministrazione e nominare un Commissario straordinario dichiarando l’estinzione dell’ente (art. 25, comma 1, c.c.).

I giudici amministrativi hanno riconosciuto la correttezza dell’operato prefettizio, stante il deficit patrimoniale rispetto alla dotazione iniziale, così come attestato dal rendiconto al 31 dicembre 2019.

Inoltre, è stata richiamata l’applicazione del codice del Terzo settore (CTS: d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Si tratterebbe, verosimilmente, di una fondazione iscritta presso l’anagrafe unica delle Onlus: prima dell’entrata a regime del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS: disciplinato dal d.m. 15 settembre 2020, n. 106), secondo i termini scanditi dal decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, l’iscrizione al predetto Registro era soddisfatta, o meglio surrogata, dall’iscrizione ad uno dei registri previsti dalle normative settoriali (per alcune considerazioni critiche, v. Fici, Profili di diritto transitorio del terzo settore, in terzjus.it, 15 settembre 2021).

L’art. 22, comma 5, CTS dispone che in caso di diminuzione di oltre un terzo in conseguenza di perdite del patrimonio minimo previsto per il conseguimento della personalità giuridica – coincidente con la somma di 30.000 € per le fondazioni –, l’organo di amministrazione, e in caso di inerzia, l’organo di controllo – necessario per le fondazioni enti del Terzo settore (art. 30, comma 1, CTS) – debbano tempestivamente deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione ovvero lo scioglimento dell’ente.

Con la piena operatività del RUNTS, per gli enti del Terzo settore, necessariamente iscritti al detto Registro, spetta a ciascun ufficio provinciale o regionale del RUNTS accertare l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente e dare comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l’ufficio regionale o provinciale presso il quale l’ente è iscritto, ai fini di cui agli articoli 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile (art. 49 del codice del Terzo settore e art. 4, comma 2, lett. c, d.m. 106/2020). Inoltre, terminata la procedura di liquidazione, il presidente del Tribunale provvede che sia data comunicazione all’Ufficio competente del RUNTS per la cancellazione dal Registro (art. 49, comma 2, codice del Terzo settore).

Nel caso in rassegna, per i giudici, il potere di controllo esercitato dall’autorità prefettizia è avvenuto in conformità degli artt. 25 e 27 c.c., nonché dell’art. 6 e dell’art. 22, comma 5, del codice del Terzo settore.

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