[di Stefano Lepri*, pubblicato in «La Voce e il Tempo» di Domenica 27/09/2026 Pag. 1]
Le argomentazioni critiche verso la riforma del Terzo settore, espresse da Luca Degani e da Vincenzo Bozza in due recenti interventi su «La Voce e il Tempo», meritano risposte in parte già illustrate da Luigi Bobba. La prima critica sostiene che le cose con la riforma siano peggiorate, mentre la seconda ritiene che sia stato un errore accomunare il volontariato organizzato con altri soggetti, in particolare con chi produce e vende servizi, pur senza scopo di lucro. Degani parte verosimilmente dalla delusione nell’aver visto abrogata da quest’anno una norma, quella sulle Onlus, che fondava il loro status su una prevalente valutazione fiscale.
La Legge delega sul terzo settore (di cui sono stato il relatore nell’iter parlamentare al Senato, dieci anni fa), a cui ha poi fatto seguito il Decreto legislativo (Codice del Terzo settore), ha cambiato l’approccio: serviva anzitutto un chiaro riconoscimento giuridico di un’articolazione di soggetti diversi, pur accomunati da finalità e ambiti precisi di intervento.
Infatti, per Terzo settore si intende «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi». Da questo articolato e insieme integrato corpo giuridico è stato possibile derivare una conseguente e completa normativa fiscale. I vantaggi previsti, che prima non c’erano e ora invece sì, sono molteplici e vanno ben oltre la dimensione fiscale.
Anzitutto, i vari enti del Terzo settore sono riconosciuti come promotori di interesse generale, quindi meritevoli di una speciale considerazione da parte degli enti pubblici, diventando così insieme titolari di coprogrammazione e coprogettazione. In quanto soggetti diversi, ma facenti parte di una stessa famiglia, gli enti di Terzo settore sono spinti a collaborare e integrarsi tra loro, in un disegno virtuoso sui territori. Il Registro unico nazionale permette di conoscerli bene e di classificarli nello stesso modo in ogni regione.
Si favorisce il loro utilizzo di immobili pubblici. Sono previsti vari fondi riservati per il finanziamento di progetti e attività. Si possono emettere titoli di solidarietà e gestire altre forme di finanza sociale, eccetera.
Entro questo disegno, le ex Onlus stanno in questi mesi scegliendo, se non l’hanno già fatto, a quale sezione del Registro iscriversi: per lo più aderiscono a quella delle Organizzazione di volontariato, o delle Associazione di promozione sociale, o agli «altri enti del Terzo settore». Questa scelta dipende dalle modalità operative e in particolare se si conta prevalentemente su volontari, oppure se ci si rivolge prevalentemente ai soci, ovvero se risulta prevalente o esclusiva l’attività retribuita.
Dal punto di vista fiscale, le ex Onlus non risultano penalizzate da questi cambiamenti: alcune agevolazioni sulle imposte indirette richiamano a quelle preesistenti; altre, sulle imposte dirette, possono risultare altrettanto favorevoli. Anche la partecipazione al cinque per mille viene mantenuta, in soluzione di continuità. Non vi sono pertanto vere ragioni di natura fiscale per concludere che la riforma le abbia penalizzate. Anzi, esse possono, aderendo al Registro unico, beneficiare delle numerose misure a promozionali, di cui prima non disponevano. Sulle questioni fiscali rimando comunque alle puntuali precisazioni già illustrate da Bobba.
Aggiungo una precisazione sull’Irap: quella disparità inaccettabile, citata nelle critiche, non era contenuta all’interno del Codice del Terzo settore, bensì in una norma fiscale che aveva escluso, per le sole imprese, che nel calcolo della base imponibile venisse computato l’importo relativo ai costi dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, dimenticando tuttavia di estendere tale agevolazione anche a diversi soggetti nonprofit. Questa contraddizione, pur tardivamente, è stata tuttavia recentemente superata.
Sostenere che la riforma del Terzo settore abbia penalizzato gli enti solidali e i poveri appare in conclusione un’affermazione assai infondata, se non il frutto di calcolo politico. Tanto più che la gran parte degli enti interessati e le loro organizzazioni nazionali contribuirono attivamente al confronto parlamentare, dando infine, quasi tutti, un giudizio positivo.
Dalle argomentazioni di Degani si possono forse intuire preoccupazioni per le sfide che la nuova normativa richiede.
Anzitutto quella di riconoscere l’opportunità che queste meritevoli, spesso ammirevoli, realtà diventino in alcuni casi anche vere e proprie imprese sociali. Quando infatti siamo di fronte a realtà strutturate, che generano corrispettivi per diversi milioni di euro all’anno e con decine (se non centinaia) di dipendenti, appare suggeribile assumere la qualifica di impresa sociale pur rimanendo anche associazione o fondazione, con ciò assumendo anche stringenti obblighi contabili e di trasparenza verso terzi, tipici delle imprese.
Inoltre, tra le righe, si possono probabilmente anche cogliere timori e fatiche nel dover realizzare – come previsto dalla Legge delega – una gestione improntata «ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità». In particolare, il Codice prevede limiti non solo alle remunerazioni del capitale (divieto di distribuzione di utili, anche in caso di scioglimento) ma anche del lavoro, specie degli amministratori e dei dirigenti. Vi sono poi questioni legate alla verosimile concorrenza tra associazioni di rappresentanza, dovendo cambiare status giuridico, che possono determinare tensioni per chi le guida e per i loro collaboratori e consulenti. Si aggiungano infine – e in questo caso invece si condividono pienamente – le verosimili preoccupazioni legate alle difficoltà economiche che molte ex Onlus ed ex Ipab denunciano, specie nella gestione dei servizi residenziali per persone anziane e disabili.
Ma la ragione non andrebbe ricondotta a una cattiva normativa sul Terzo settore, bensì alla responsabilità politica di chi governa Stato e Regioni, piuttosto sordi alle giuste esigenze di vedere riconosciute tariffe e trasferimenti davvero adeguati ai costi di quei benemeriti servizi.
Più sintetica può essere la risposta alle obiezioni avanzate da Bozza. La riforma non ha affatto mortificato il volontariato organizzato, in quanto la sua regolamentazione nel Codice riporta tutti i tratti definiti a suo tempo nella legge quadro sul volontariato, nei fatti assorbita nella nuova normativa. Peraltro il volontariato organizzato non è considerato ancillare, anzi. Non a caso esso è il primo tra i diversi soggetti ad essere definito e ad esso viene dedicato un Titolo intero, con tre articoli, del corpo legislativo.
Inoltre, il Codice disciplina anche la presenza dei singoli volontari negli altri soggetti di Terzo settore, poiché essi operano spesso anche in realtà a vocazione mutualistica, ovvero di vendita a terzi. Si regolamentano anche i Centri di servizio del volontariato, che ora operano con criteri coordinati e razionali in tutt’Italia. In sintesi, il volontariato organizzato, anche quello molto meritevole a tutela degli utenti, mantiene una sua originalità e autonomia nella riforma, pur accomunato e integrato – vorrei dire con lungimiranza – ad altri soggetti per analoghe finalità di interesse generale, campi di attività e spirito non di profitto.
*Stefano Lepri, ex parlamentare