[di Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» di mercoledì 25 settembre 2026]
Fusione tra società semplice ed enti del Terzo settore (Ets), neutralità fiscale se i beni restano nella sfera della non commercialità. La destinazione dei beni confluiti nell’ente incorporante, dunque, diventa fondamentale per misurare gli effetti fiscali dell’operazione.
È questo il chiarimento reso dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 171 pubblicata l’11 settembre 2026.
Il caso riguarda una Fondazione Ets che incorpora una società semplice titolare di una tenuta agricola, la cui azienda però era stata integralmente concessa in affitto prima della fusione.
L’istante si interroga sul corretto inquadramento fiscale dell’operazione precisando che, per l’effetto dell’operazione, gli immobili entrano nel patrimonio della Fondazione e vengono destinati alla relativa attività istituzionale non commerciale.
L’amministrazione finanziaria, con riferimento alle imposte dirette, ricorda che il principio di neutralità (articoli 172 e 174 del Tuir) per le operazioni di fusione presuppone che i soggetti coinvolti producano reddito d’impresa. Con la conseguenza che per gli Ets non commerciali, che svolgono attività commerciali in via non prevalente, occorre verificare la destinazione dei beni presso il soggetto incorporante.
Ciò significa che se i beni della società semplice (incorporata), estranei all’impresa, confluiscono nella sfera commerciale dell’Ets, il passaggio può assumere rilevanza fiscale. Trova infatti applicazione in via analogica l’articolo 171, comma 2, Tuir, con assimilazione ad un conferimento e possibile emersione di plusvalenze sulla base del valore normale.
Diversamente, come nel caso di specie, laddove i beni restano nella sfera non commerciale della Fondazione deve escludersi la rilevanza reddituale delle eventuali plusvalenze.
Una posizione, quella dell’Agenzia, del tutto condivisibile e peraltro in linea con altri documenti di prassi (Risposta a interpello 555/2022).
La risposta affronta anche i profili Iva dell’operazione nonché lato imposte indirette.
Sul primo fronte l’operazione si qualifica fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo in considerazione del fatto che, prima della fusione, la società incorporata aveva interamente affittato l’azienda e non svolgeva più attività agricola.
Coerente con la ratio del Codice del terzo settore, infine, l’impostazione dell’Agenzia sul fronte dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
L’operazione, in quanto posta in essere anche da un ente del Terzo settore che, dopo la fusione mantiene la sua qualifica, può scontare l’applicazione delle imposte in misura fissa ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del Cts. Una agevolazione, dunque, che scatta anche quando l’operazione straordinaria non coinvolge esclusivamente gli enti del Terzo settore.