[di Jessica Pettinacci, Francesca Rapisarda e Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» del 15 agosto 2026]
Impianti sportivi, solo per gli enti del Terzo settore la gestione avviene in deroga al Codice appalti. La gestione degli impianti sportivi pubblici si colloca oggi al centro di un complesso sistema normativo, in un crocevia tra le rigide regole del Codice dei Contratti Pubblici, le disposizioni della Riforma dello Sport e gli istituti sempre più diffusi di amministrazione condivisa previsti per il Terzo settore.
Orientarsi in questo quadro così articolato è una sfida soprattutto per gli enti locali, che va valutato anche in considerazione dei recenti orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Seguendo la regola generale la gestione di un impianto sportivo comunale, quando assume rilevanza economica, è qualificata come concessione di servizi pubblici. Ne deriva che la sua assegnazione deve seguire le procedure a evidenza pubblica previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
In questo contesto si inserisce però il decreto di riforma dello Sport (DLgs. 38/2021). Quest’ultimo, allo scopo di promuovere lo sport e l’associazionismo, stabilisce che, l’ente locale se riconosce l’interesse pubblico del progetto di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento di un impianto sportivo, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva, enti di promozione sportiva e federazioni proponenti. Ciò a condizione che tali affidamenti avvengano nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e della normativa europea.
E proprio il rapporto tra la “discrezionalità” e l’obbligo di gara emerge con forza nell’interpretazione dell’articolo 5 del Dlgs 38/2021. Al riguardo, si pone la posizione restrittiva di ANAC secondo cui l’articolo 5 non costituisce una deroga generalizzata ai principi di evidenza pubblica. Piuttosto, va interpretato in modo coordinato e sistematico con le altre norme del decreto e con il Codice degli Appalti.
Si tratta, in sostanza, di una norma “residuale”, applicabile solo in circostanze specifiche e debitamente motivate, come nel caso in cui una sola associazione presenti un’iniziativa per un impianto che necessita di importanti lavori, con il fine precipuo di favorire l’inclusione sociale e giovanile.
Tale affidamento in quanto rientrante nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, deve essere effettuato tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. Al di fuori di questa ipotesi eccezionale, la regola rimane la procedura competitiva.
Tuttavia, un percorso alternativo, che si sottrae alla logica del mercato e della gara pubblica, è offerto dagli istituti di amministrazione condivisa previsti dal Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017 o “CTS”). Trattasi di procedure sempre più diffuse, a cui possono accedere anche gli enti sportivi dilettantistici che siano iscritti anche nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il ruolo peculiare offerto da questi strumenti si ricava dallo stesso Codice dei Contratti Pubblici che riconosce esplicitamente che non rientrano nel suo campo di applicazione “gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore” (art. 6 Dlgs 36/23). Si apre dunque alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di
instaurare con gli ETS sportivi modelli organizzativi privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa per attività a spiccata valenza sociale. In questo schema, l’ente pubblico e l’ETS collaborano per il perseguimento di finalità comuni, come la promozione dell’attività sportiva, attraverso strumenti che si basano su un rimborso spese e non su un corrispettivo.
Per le associazioni e società sportive, la doppia iscrizione (Sport e Terzo settore) può quindi assumere una chiave strategica per accedere a un modello di gestione degli impianti pubblici basato sulla collaborazione e la sussidiarietà, anziché sulla competizione, valorizzando appieno la loro funzione sociale sul territorio.