Irap ed enti del Terzo settore con clausola di salvaguardia

[di Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» di giovedì 11 giugno 2026, pag. 30]

Neutralizzata la penalizzazione Irap per gli enti che optano per l’iscrizione al Registro del Terzo settore. Lo schema del decreto Omnibus sulla riforma fiscale, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, contiene una disposizione destinata a disinnescare gli effetti negativi sotto il profilo Irap a legati al cambio di regime dal Tuir al Codice del Terzo settore.

Il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva preannunciato l’intervento teso a non pregiudicare lo sviluppo degli enti del Terzo settore che sostengono costi rilevanti per personale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 maggio). Leo aveva infatti parlato ad Assisi (il 16 maggio) nel corso della prima tappa del roadshow che l’agenzia delle Entrate sta effettuando in tutta Italia per presentare il fisco del Terzo settore, ma soprattutto per dialogare con gli enti che – su tutto il territorio nazionale – sono testimoni e artefici di attività di interesse generale per “servire” i bisogni delle persone e delle comunità, dalla sanità al sociale, dall’educazione dei ragazzi alla cultura.

Tra l’altro proprio ad Assisi era stata presentata la testimoninza del Serafico, ente ecclesistico che si occupa di persone con disabilità. In quell’occasione la presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, aveva quantificato l’aggravio Irap in centina di migliaia di euro.

In linea con quanto promesso ad Assisi, nel decreto correttivo della riforma fiscale si scelto di inserire nel decreto legislativi 117/2017 l’articolo 82-bis, allo scopo di risolvere il rischio di un incremento dell’onere dell’Irap emerso con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del nuovo regime fiscale promosso da Bruxelles.

L’origine della questione risiede nella necessità di salvaguardare gli enti che, a fronte del nuovo sistema di qualificazione fiscale introdotto dall’articolo 79 del Codice, si ritroveranno a mutare la natura fiscale da commerciale a non commerciale.

Tale trasformazione se da un lato consente agli enti di beneficiare di un quadro fiscale più in linea con i modelli del terzo settore, finalizzati al perseguimento delle finalità di interesse generale, dall’altro impatta con le regole ordinarie Irap che sono destinate a penalizzare gli enti non commerciali che sostengono costi rilevanti legati al personale.

La disciplina contenuta nel decreto Irap (446/1997) prevede infatti modalità differenti di determinazione della base imponibile a seconda che il soggetto passivo sia qualificato come ente commerciale oppure come ente non commerciale.

Nel primo caso, l’imposta è calcolata assumendo come riferimento il valore della produzione; nel secondo caso la base imponibile è determinata prevalentemente proprio sulla base delle retribuzioni, dei compensi e degli altri costi del personale. Pensiamo, soltanto per fare un esempio, agli enti che svolgono attività sanitaria o socio assistenziale oppure agli istituti scolastici.

Insomma molti enti del Terzo settore, caratterizzati da un’elevata intensità di lavoro e da una struttura organizzativa fondata prevalentemente sull’impiego di personale, il passaggio dalla sfera commerciale a quella non commerciale avrebbe potuto tradursi in un aumento dell’Irap dovuta.

Per evitare tale risultato, il correttivo introduce ora l’articolo 82-bis del Codice del Terzo settore. La disposizione stabilisce che per gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale dell’attività ai fini Irap continui a essere determinata sulla base delle disposizioni del Tuir.

La norma si applicherà dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dunque esattamente in coincidenza con l’avvio del nuovo regime fiscale degli ETS.

La soluzione adottata assicura continuità con gli esercizi pregressi nella determinazione della base imponibile Irap, sterilizzando gli effetti derivanti dall’applicazione dei nuovi criteri di non commercialità del Codice del Terzo settore, che continueranno a esplicare i propri effetti nel solo ambito dell’Ires.

Ne deriva un sistema nel quale i due comparti normativi saranno destinati a operare parallelamente, richiedendo agli enti particolare attenzione nel tenere distinte le valutazioni in merito alla qualificazione fiscale delle proprie attività.

La soluzione recepisce una delle principali richieste avanzate dagli operatori del settore negli ultimi mesi e recepite dal Viceministro dell’economia e delle finanze, Maurizio Leo, al fine di “preservare l’attività e la capacità delle realtà del terzo settore di operare per la collettività”.

L’intervento si inserisce nel quadro dei decreti attuativi della delega fiscale che si pone come obiettivo, in una prospettiva più ampia, una progressiva riduzione del carico Irap gravante sugli Ets non commerciali compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

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