Modifiche statutarie con quorum alleggerito fino al 31 dicembre

A cura di Marina Garone, Jessica Pettinacci, Gabriele Sepio

Con l’approvazione definitiva del Dl semplificazioni fiscali torna la proroga degli adeguamenti statutari al Terzo settore con modalità semplificate.

Tra le novità che interessano il terzo settore ve ne sono alcune che riguardano la revisione dei termini previsti per l’accesso al Registro unico del Terzo settore (Runts).

Due in particolare le scadenze oggetto di revisione. La prima riguarda lo slittamento al 31 dicembre prossimo dei tempi previsti per adeguare lo Statuto con i quorum “alleggeriti” dell’assemblea ordinaria (articolo 26-bis del Dl 73/2022). Viene così a “rivivere” la semplificazione accordata ad Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che stanno accedendo al Runts, posto che il termine, già frutto di diversi rinvii, era decorso lo scorso 31 maggio.

Va considerato che la scadenza a fine anno non rappresenta un ultimatum ai fini dell’iscrizione nel Runts quanto piuttosto il termine entro il quale la riforma consente agli enti iscritti nei vecchi registri di settore (Onlus, Odv e Aps) di avvalersi delle maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie al Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts).

Va peraltro osservato che tale possibilità non interessa tutte le modifiche apportate negli Statuti, ma solo quelle obbligatorie «di mero adeguamento», ossia quegli emendamenti meramente recettivi delle previsioni del Cts. Il termine prorogato per gli adeguamenti statutari nulla ha a che vedere, peraltro, con le tempistiche legate al Registro del Terzo settore. Quest’ultimo, infatti, è già operativo dallo scorso novembre e costituisce la “casa” di migliaia di enti del Terzo settore che hanno completato l’iter di accesso.

Altro aspetto riguarda, poi, la sospensione feriale – introdotta dal 1° luglio al 15 settembre prossimo – dei termini per i controlli su Odv e Aps in trasmigrazione. Slitta cosi in avanti la tempistica in base alla quale gli Uffici del Runts sono tenuti ad accertare, entro 180 giorni, la sussistenza dei requisiti in capo agli enti ai fini del mantenimento della qualifica nel Terzo settore (articolo 54, comma 2 Cts).

Una previsione che consentirà di beneficiare di una finestra temporale più ampia per le verifiche nell’accesso al Registro unico. La novità è da accogliere senz’altro con favore da parte degli enti.

Ciò tenuto conto, da un lato, della vasta mole di pratiche ancora pendenti presso gli Uffici territoriali del Runts e relative ad enti provenienti dai previgenti registri Odv/Aps.

Dall’altro, la sospensione permetterà alle Odv e Aps di avere più tempo a disposizione giacché la sospensione riguarda anche il termine decadenziale di 60 giorni (articolo 54 comma 3) concesso agli enti per fornire risposte alle richieste di integrazione e adeguamento degli Uffici.

[Articolo pubblicato su «Il Sole 24 Ore» di giovedì 4 Agosto 2022]

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