Non è vero che la riforma del Terzo settore penalizza chi si occupa dei poveri e dei fragili. Vi spiego perché

L’ex sottosegretario al Welfare del governo Renzi, “padre” della riforma del Terzo settore e attuale presidente di Fondazione Terzjus replica al “J’accuse” di Luca Degani, presidente di Uneba Lombardia: «Si tratta di una tesi fuorviante rispetto alla generalità delle norme introdotte con la riforma e infondata laddove si prendano in esame i risultati ottenuti con l’ attuazione delle stesse»

[di Luigi Bobba, pubblicato su Vita.it il 16 settembre 2026]

A volte la nostalgia può giocare brutti scherzi. È quello che probabilmente è successo a Luca Degani, presidente di Uneba Lombardianella conversazione con Chiara Ludovisi su vita.it dell’11 settembre. Il filo conduttore delle riflessioni di Degani è quello di dimostrare che la riforma del Terzo settore (legge delega 106/2016), ancorata al principio costituzionale per cui le diverse istituzioni della Repubblica «favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, sia singoli che associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà», finisca per penalizzare le organizzazioni non lucrative che si dedicano a realizzare attività e servizi a favore delle persone più fragili, dei più “poveri”E questo effetto perverso, che conduce a travolgere quasi tutta la riforma, avrebbe il suo epicentro nella recente applicazione della normativa fiscale contenuta nel Codice del Terzo settore, diventata operativa a seguito della comfort letter della Commissione europea del marzo 2025. Proverò ad argomentare come la tesi appaia fuorviante rispetto alla generalità delle norme introdotte con la riforma e infondata laddove si prendano in esame i risultati ottenuti con l’ attuazione delle stesse.

Primo argomento: il successo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

In primo luogo il Runts- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Non più di tre anni fa, proprio Degani nel Consiglio Nazionale del Terzo settore, mescolando dati statistici con dati amministrativi, evocava un sostanziale flop dello stesso. Così non è stato. Oggi sono quasi 153mila gli enti iscritti al Runts con un incremento medio mensile che si mantiene intorno alle 1000 unità. E, dato alquanto sorprendente e poco conosciuto, vi sono circa 67.000 enti iscritti che non erano presenti nei vecchi registri regionali delle Aps e Odv o nella sezione speciale del Registro delle imprese sociali delle Camere di Commercio. Il risultato è che oggi, anziché avere piùdi 40 registri anche poco aggiornati e non facilmente accessibili, abbiamo uno strumento che consente maggiore trasparenza, rendicontabilità degli Ets-Enti Terzo settore nonché libero accesso, per i cittadini e le istituzioni, ai dati degli enti registrati che, proprio in quanto Ets, possono usufruire di particolari sostegni, non solo fiscali, previsti dalla legge.

Secondo argomento: il boom del 5 per mille

Un secondo argomento riguarda il 5 per mille uno strumento di sussidiarietà fiscale scelto nel 2025 da più di 18 milioni di contribuenti. Ebbene, due dati balzano subito agli occhi: la crescita del numero dei contribuenti che hanno esercitato l’opzione – da circa 16 a più di 18 milioni – coincide temporalmente con l’entrata in vigore delle misure previste dalla riforma. Cosicché, il forte aumento delle opzioni ha “obbligato” governi di diverso colore politico ad incrementare il fondo destinato, il cui valore è passato dai circa 400 milioni del 2013 a più di 610 milioni del 2025 (grazie anche alla campagna di VITA “5 per mille, ma per davvero”, ndr.). A quali organizzazioni i cittadini hanno destinato queste risorse? Scorrendo i dati diffusi dalla Agenzia delle Entrate – tra i primi dieci beneficiari per entità delle risorse ricevute -, troviamo Airc, Medici senza frontiere, Emergency, Lega del filo d’oro, Aism tutte organizzazioni del Terzo settore (regolarmente iscritte al Runts) che si occupano di “poveri” per ragioni di salute, di inserimento sociale, di opportunità di vita buona per persone in condizioni di disabilità, di rifugiati, di chi scappa da guerre, carestie o regimi autoritari.

Terzo argomento: l’aumento delle donazioni e dei donatori

Un terzo argomento riguarda le donazioni per cui è prevista la possibilità di effettuare detrazioni o deduzioni qualora il contribuente abbia destinato tali somme a ong, onlus o enti del Terzo settore-Ets in generale. La riforma le ha non solo riordinate, ma ha altresì incrementato le relative aliquote. Scorrendo i dati del Dipartimento delle Finanze – Mef, si può facilmente vedere che – tra il 2019 e il 2023 – sono cresciuti per più del 30% sia il numero dei donatori che l’ammontare donato, pari nell’anno fiscale 2023 a circa 700 milioni. Il dato più sorprendente riguarda l’incremento del valore delle donazioni destinate alle organizzazioni di volontariato-Odv (+151%) che godono dell’aliquota di detrazione più favorevole – 30% – in quanto vincolate a destinare le loro attività e servizi alla comunità e ai soggetti più fragili.

Quarto argomento: oltre 5mila nuove imprese sociali

Un quarto dato attiene alle imprese sociali, riordinate dalla riforma con il d.lgs. n. 112/17; imprese che Degani guarda con un certo sospetto, in quanto – per espressa previsione della riforma – possono essere costituite non solo in forma cooperativa, ma anche in altra forma, inclusa quella societaria (società di persone o società di capitali, in particolar modo delle srl), e che hanno la facoltà (se costituite in forma di società) di redistribuire una parte minoritaria degli utili. Va evidenziato che le due norme di sostegno fiscale previste dal dlgs 112/17 – non tassabilità degli utili interamente reinvestiti e detrazione o deduzione fiscale del 30% sul valore degli investimenti nel capitale sociale delle stesse – non hanno, fino alla fine del 2025, trovato applicazione in quanto non ancora recepite dalla Ue. Solo quella sulla non tassabilità degli utili reinvestiti, è entrata in vigore all’inizio del 2026. Quella relativa al favore fiscale per gli investimenti nel capitale sociale è ancora in stand by, in quanto non ha ancora avuto il via libera dalla Comunità europea. Eppure, anche senza questi due sostegni fiscali, dopo il 2019, sono nate o qualificatesi come tali più di 5mila imprese sociali, ovvero soggetti imprenditoriali che, pur esercitando un’attività economica, perseguono una finalità sociale o perché inseriscono al lavoro persone con qualche disabilità o disagio o in quanto operano all’interno dei vincoli finalistici e di attività fissati dalla legge. Dunque, anche quando le regole fiscali saranno pienamente in vigore, tali norme non potranno essere considerate come un  “regalo” o favore per queste imprese, ma un concreto sostegno allo sviluppo di soggetti dell’economia sociale, ancor più importante ora che il Governo ha varato un Piano d’azione nazionale per l’economia sociale.

Quinto argomento: 2mila avvisi per l’amministrazione condivisa

Un quinto dato si riferisce alle procedure di “amministrazione condivisa”, ovvero alle forme collaborative tra Etse Pubbliche Amministrazioni realizzate mediante gli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione. Tra il 2021 e il 2025, ovvero nel periodo di effettiva applicazione dell’art. 55 del codice sono stati pubblicati circa 2mila avvisi (in particolare da parte dei Comuni) che riguardano per il 90% l’area welfaristica (interventi per disabili, minori, anziani o di contrasto alla povertà e al disagio). Dunque una norma ispirata al principio di sussidiarietà che cerca di favorire un ruolo del Terzo settore non come mero fornitore di servizi, ma come partner collaborativo della Pa. L’intento è quello di rendere queste attività e servizi sempre più aderenti ai bisogni delle persone più fragili e povere.

Infine un ultimo dato. Il ministsero del Lavoro e delle Politiche sociali, insieme alle Regioni, ha pubblicato – ai sensi dell’art.72 del codice dal 2018 ad oggi – Avvisi per sostenere progetti innovativi realizzati da Reti associative, di volontariato, onlus o Fondazioni per un valore di quasi 500 milioni. Risorse dunque destinate a rafforzare la capacità degli enti nel rispondere a nuovi bisogni o comunque nel formare meglio i propri volontari o collaboratori. 

Ma veniamo, infine, alle questioni squisitamente fiscali dove la lettura proposta da Degani appare ancor meno convincenteIl passaggio decisivo della riforma non consiste nell’avere assimilato il Terzo settore al mercato ma, al contrario, nell’aver costruito un sistema tributario che riconosce le peculiarità degli Ets. È un punto che trova un riconoscimento nella Comfort letter del 7 marzo 2025.

Leggi anche: https://www.vita.it/bruxelles-da-il-via-libera-alle-misure-fiscali-per-il-terzo-settore-e-leconomia-sociale-una-svolta-normativa-e-culturale/

Bruxelles ha infatti riconosciuto che gli Ets, per le finalità perseguite, i vincoli di destinazione delle risorse e l’assenza dello scopo di lucro, si collocano in una posizione diversa rispetto alle imprese lucrative. Una peculiarità che consente agli Stati membri di prevedere misure fiscali specifiche senza che esse debbano automaticamente essere considerate incompatibili con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. È un passaggio tutt’altro che marginale. Per anni il dibattito sul non profit è stato condizionato dal timore che ogni trattamento fiscale differenziato potesse tradursi in un vantaggio selettivo, con conseguente apertura da parte dell’Ue di procedure di infrazione (basti pensare a quella Iva). La decisione europea cambia invece il punto di osservazione: la specificità del Terzo settore non costituisce un’eccezione da tollerare, ma una differenza sostanziale che il legislatore può valorizzare anche sul piano tributario. Anche i criteri per distinguere attività commerciali e non commerciali vanno letti in questa chiave. Il sistema del Tuir guardava alla natura commerciale dell’ente attraverso parametri prevalentemente quantitativi. Con l’articolo 79 del codice del Terzo settore, l’attenzione si sposta anzitutto sulle modalità concrete con cui viene svolta l’attività di interesse generale. È non commerciale l’attività resa gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi; e resta tale, anche quando emerge un margine positivo contenuto. 

Non è dunque la mera presenza di un corrispettivo a trasformare automaticamente un’attività solidaristica in attività commerciale. Anzi, il nuovo sistema introduce un elemento alquanto significativo. Nel valutare la natura fiscale dell’ente è possibile tenere conto anche delle attività di interesse generale svolte gratuitamente, attraverso la valorizzazione dei relativi proventi figurativi. La circolare 1/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito quanto previsto dall’articolo 79. Cioè, una prestazione resa gratuitamente a favore di una persona fragile, non “scompare” dal punto di vista fiscale solo perché non produce un ricavo monetario. Al contrario, può concorrere a rappresentare la dimensione non commerciale dell’ente. 

Sul fronte Irap la nuova fiscalità avrebbe potuto determinare, per alcuni Ets qualificati come non commerciali, effetti penalizzanti proprio sul costo del lavoro impiegato nei servizi di assistenza e cura. Ma il legislatore è intervenuto con una clausola di salvaguardia che consente di mantenere, ai fini Irap, la qualificazione dell’attività secondo i criteri previgenti, evitando così un aggravio d’imposta. Non dunque un incentivo a trasformarsi in soggetti commerciali, ma un intervento volto a neutralizzare una possibile distorsione. 

Una dinamica analoga riguarda l’Imu. Anche qui gli interventi più recenti hanno cercato di rendere più aderente la disciplina fiscale alla sostanza delle attività svolte. Per le attività didattiche, per esempio, la presenza di una retta non determina di per sé la perdita dell’esenzione, purché il corrispettivo resti entro determinati parametri rispetto al costo medio del servizio. Analoga attenzione è stata riservata alle attività sanitarie e assistenziali. Il principio che emerge è chiaro: ciò che conta non è soltanto l’esistenza di un pagamento, ma il modo in cui il servizio viene svolto, la sua funzione sociale e il rapporto tra corrispettivo e costo effettivo.

In conclusione, sulla base dei dati e degli argomenti esposti, giudichi il lettore se l’affermazione di Degani per cui «oggi chi aiuta i poveri trova dallo Stato, paradossalmente meno aiuto di dieci anni fa» ,sia fondata o meno. Do comunque appuntamento al prossimo 3 luglio 2027, quando la Fondazione Terzjus presenterà il Rapporto 2027 dedicato proprio a valutare – con dati, analisi e l’apporto di numerosi esperti – i risultati e l’efficacia delle norme della riforma del Terzo settore. Sarà un modo per verificare, dopo questo viaggio durato dieci anni, ciò che ha funzionato e ciò che bisogna cambiare, l’impatto effettivo delle norme alla luce dei principi contenuti nei primi articoli del codice del terzo settore nonché lo stato di salute degli enti. Sicuramente vi saranno luci ed ombre, ma questo ci orienta non tanto ad invocare un ritorno al bel tempo passato, ma a migliorare e innovare l’impianto complessivo della riforma.

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