[di Gabriele Sepio e Vincenzo Sisci, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» del 31 luglio 2026, pag. 28]
Gli aiuti di Stato sono da sempre il presidio con cui l’Unione tutela il mercato interno dagli effetti distorsivi che le misure nazionali potrebbero generare, favorendo alcune imprese a scapito di altre. È una disciplina pensata per l’impresa in senso tradizionale; proprio per questo la sua applicazione al comparto sociale – specie a certe tipologie di enti non profit – alimenta da tempo un ampio dibattito: quando un sostegno pubblico a queste realtà è aiuto di Stato in senso proprio e quando invece resta fuori da questa disciplina? Da qui l’esigenza, per la Commissione, di predisporre linee di indirizzo che chiariscano la portata delle regole e ne distinguano l’utilizzo in base alle diverse caratteristiche delle misure. Il 27 luglio scorso la Commissione UE ha pubblicato le linee guida sulle «misure di aiuto di Stato per il sostegno sociale e gli investimenti sociali», concepite come strumento “dinamico”, da aggiornare con l’evolversi delle regole.
In Italia il dibattito ha già trovato un banco di prova concreto nella comfort letter con cui nel 2025 la Commissione ha confermato l’assenza di un conflitto con la disciplina sugli aiuti di Stato per le misure fiscali del Titolo X del Codice del Terzo settore, sbloccandone l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026: un precedente che mostra quanto sia delicato, e utile da chiarire, il confine tra vantaggio fiscale e aiuto di Stato per gli enti non profit.
La riorganizzazione della materia diventa oggi ancora più necessaria alla luce della Raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023, che ha richiesto a ciascuno Stato membro di dotarsi di un proprio piano nazionale per l’economia sociale. L’Italia vi ha risposto con il Piano nazionale, oggetto dell’informativa al Consiglio dei ministri del 2 luglio scorso, che individua una serie di priorità tra le quali figurano gli aiuti di Stato, interessati ora dagli Orientamenti della Commissione.
Il primo passaggio, presupposto di ogni ragionamento successivo, è la distinzione tra attività economica e non economica: solo la prima rileva ai sensi dell’articolo 107 TFUE, perché è “impresa” – nella logica unionale – chi offre beni o servizi su un mercato, a prescindere da forma giuridica o scopo di lucro. Un ente non profit, quindi, rientra nella disciplina se opera stabilmente sul mercato.
Per le attività economiche di rilievo sociale, gli Orientamenti richiamano due strumenti che vanno letti insieme, perché rispondono a esigenze diverse. Il de minimis è una soglia di semplificazione: al di sotto di un certo importo, l’effetto distorsivo sul mercato è presunto irrilevante e la misura è esentata dalla notifica alla Commissione. La soglia ordinaria è 300mila euro nel triennio; per i Servizi di interesse economico generale (SIEG) sale invece a 750mila euro, proprio perché riconosce la specificità di chi eroga un servizio di interesse pubblico. La sentenza Altmark (2003) risponde invece a una domanda diversa e più a monte: la compensazione pubblica per un SIEG costituisce davvero un vantaggio economico? Se sono soddisfatti quattro criteri cumulativi – obblighi di servizio pubblico definiti, parametri di compensazione trasparenti, nessuna eccedenza rispetto ai costi netti maggiorati di un margine ragionevole e un costo allineato a quello di un’impresa efficiente – la compensazione non è affatto un aiuto e l’ente non deve nemmeno verificare soglie de minimis o esenzioni: è proprio per questo che Altmark resta il primo test da compiere.
Su questi presupposti la Decisione SIEG del 16 dicembre 2025 ha alzato il massimale generale esente da notifica da 15 a 20 milioni di euro, eliminando ogni soglia per i servizi sanitari, sociali e di edilizia sociale, con un regime agevolato per i non profit. Resta però, sul territorio italiano, un’applicazione eterogenea – anche negli uffici competenti – nella collocazione di esenzioni come quella IRAP, non sempre ricondotte con precisione alla cornice SIEG anziché a quella generale: un chiarimento che il Piano nazionale, nel capitolo dedicato agli aiuti di Stato, individua condivisibilmente come priorità.