Manager finanziari, no all’addizionale Irpef del 10% su bonus e stock option

[di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» del 1 agosto 2026, pag. 18]

Esclusa l’addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock options dei manager del settore finanziario se l’impresa eroga al Terzo settore una somma almeno doppia rispetto all’imposta dovuta. Con il provvedimento pubblicato lo scorso 30 luglio dall’Agenzia delle Entrate, vengono definite condizioni e adempimenti per applicare correttamente la misura normativa introdotta con la legge di Bilancio 2026. Come già anticipato su queste pagine (Sole 24 ore del 26 dicembre 2025), inserendo un nuovo  comma 2 ter all’art. 33 del D.L. 78/2010, si apre una via alternativa al versamento dell’addizionale Irpef. Se in linea generale, infatti, bonus e stock options riconosciuti a dirigenti di banche, intermediari finanziari scontano un’aliquota addizionale Irpef del 10% se il loro ammontare eccede il triplo della parte fissa della remunerazione. Dal 2026, il prelievo può essere disapplicato se il soggetto erogatore destina a uno o più ETS un importo non inferiore al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta per il periodo d’imposta. Una previsione che valorizza il ruolo degli enti del Terzo settore quali soggetti orientati al perseguimento del bene comune e all’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 131/2020), ponendo altresì delle condizioni imprescindibili legate proprio all’ente beneficiario. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, infatti, il versamento non può essere effettuato a favore di ETS che controllano, direttamente o indirettamente, il soggetto erogatore, che ne siano controllati o che risultino sottoposti al controllo del medesimo soggetto. Una previsione, quest’ultima, inserita nel provvedimento dell’Agenzia e  diretta sicuramente ad evitare che il beneficio venga realizzato attraverso rapporti interni al gruppo. Sul piano operativo della misura, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sulle modalità di pagamento. I versamenti per beneficiare dell’esenzione dal prelievo fiscale dovranno essere effettuati mediante bonifico salvo una specifica deroga per quelli effettuati prima della pubblicazione del provvedimento. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ammette la validità di questi ultimi a condizione che siano stati eseguiti tramite mezzi di pagamento tracciabili e risultino effettivamente rendicontati dall’ente beneficiario. Accanto a ciò, nel caso in cui dal conguaglio dovesse emergere che la somma versata è inferiore al doppio dell’addizionale dovuta, l’impresa potrà evitare la decadenza integrando la differenza entro 60 giorni. Infine, con riferimento agli adempimenti, viene chiarito che gli importi versati e i codici fiscali degli ETS beneficiari dovranno essere indicati nel modello Redditi, mentre nella certificazione unica il sostituto d’imposta dovrà attestare la mancata applicazione dell’addizionale. 

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