[di Andrea Mancino e Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» dell’8 agosto 2026]
Società sportive dilettantistiche (SSD) chiamate a fare i conti con un “doppio livello di non lucratività” per accedere alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici.
Questo uno dei numerosi chiarimenti contenuti nella Circolare n. 7/E, con cui l’Agenzia delle Entrate torna ad accompagnare gli enti nell’applicazione delle nuove regole introdotte dai processi di Riforma. Questa volta con un focus sul mondo sportivo e il raccordo con le disposizioni fiscali già vigenti.
Il primo nodo riguarda proprio le SSD. L’articolo 8 Dlgs 36/2021 consente alle società sportive una lucratività attenuata, ammettendo la possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione ad aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi, entro determinati limiti.
L’esercizio di tale facoltà, tuttavia, secondo la tesi adottata dall’Amministrazione finanziaria non consente di beneficiare di diritto della decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del Tuir, e della conseguente irrilevanza ai fini Iva delle prestazioni rese a fronte di corrispettivi specifici (art. 4, co. 4 DPR 633/1972).
Per accedere al regime è necessario rispettare il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili come previsto dal comma 8, coordinando il proprio Statuto non solo con le clausole statutarie previste dal D.lgs. 36 ma anche con quelle, più rigorose, previste dal TUIR.
Requisiti che la Circolare estende anche ai fini IVA. La soluzione scelta dalla prassi è certamente coerente con la lettera della norma che consente di collegare la fruizione del beneficio alla previsione o meno della distribuibilità degli utili da parte della SSD.
Va detto, tuttavia, che la lucratività attenuata introdotta dalla riforma dello sport riprende un modello previsto per cooperative a mutualità prevalente e imprese sociali per le quali i margini ridotti di distribuzione utili, ancorati a un tasso-soglia, sono compatibili con il divieto generale di scopo di lucro. Su questo aspetto potrebbe essere opportuno un intervento di coordinamento normativo.
In materia di lavoro sportivo dilettantistico la Circolare consente anche di affrontare la portata applicativa della soglia di non imponibilità fiscale fino a 15mila euro annui. Nel documento l’Agenzia di fatto conferma l’applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata, valida pertanto anche per i rapporti di lavoro subordinato.
Per la parte eccedente il plafond di 15mila euro, trovano applicazione le regole ordinarie del lavoro dipendente. In merito ai volontari, i rimborsi spese forfetari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino a 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di 15mila euro.
Un limite che se superato dal volontario nell’anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, ha come diretta conseguenza l’imponibilità del rimborso forfettario percepito e l’assoggettamento a ritenuta d’acconto (art. 25 D.P.R. 600/1973).
Sul fronte IRAP, arriva la conferma da parte dell’Amministrazione finanziaria che l’esclusione dalla base imponibile entro il plafond degli 85milla euro annui si riferisce a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Interessanti sono, inoltre, i chiarimenti in campo IVA per gli enti sportivi che effettuano prestazioni connesse con la pratica delle sport in regime di esenzione. Tali realtà potranno avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972).
Una conclusione che l’Agenzia delle Entrata fonda su una lettura sistematica della disciplina: la nuova esenzione sportiva recepisce, infatti, l’articolo 132 della direttiva Iva e si inserisce nel medesimo impianto delle operazioni esenti per le quali l’ordinamento già consente la semplificazione degli adempimenti.
Restano, invece, fermi gli ordinari obblighi per le eventuali operazioni imponibili effettuate dall’ente. A completare il quadro, infine, viene confermata a favore di tutti gli enti sportivi, compresi quelli in forma societaria, che optano per il regime della 398/1991, la possibilità di fruire della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (purché si tratti di 2 eventi all’anno e nel limite di 51.645,69 euro).